La Corte di Cassazione con sentenza n. 9658 del 13 maggio scorso, ha stabilito che non è dovuto il versamento della parte variabile della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale) su magazzini dove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati, smaltiti in proprio dal titolare.

Confermata la disposizione in tema di Tarsu ed applicabile anche alla Tia, secondo cui (art. 62, D. Lgs. 507/1993), nella determinazione della superfice tassabile non si tiene conto di quella parte ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati; resta l’onere per l’impresa di presentare al comune la documentazione attestante l’esonero.