Cassazione: Gestione Illecita di Rifiuti

La Corte di Cassazione con sentenza 40528/2014, ha accolto il ricorso contro una condanna di un comproprietario di un fondo per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, D. lgs. 152/2006), dichiarando che, in difetto di elementi di diretta partecipazione o di un contributo materiale o morale, non è configurabile alcuna responsabilità “di posizione” a carico del proprietario dell’area in cui terzi hanno illecitamente stoccato dei rifiuti.

La Suprema Corte ribadisce che sia il reato di discarica abusiva, sia quello di stoccaggio non autorizzato di rifiuti tossici e nocivi, sono reati permanenti realizzabili soltanto in forma commissiva (fatta salva la condotta concorsuale omissiva che si configura nei casi in cui il soggetto aveva un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo); viene inoltre ricordato il principio secondo cui “il proprietario di un terreno non risponde dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.