Cassazione: Responsabilità Datore di Lavoro Prestatori d’opera

La Suprema Corte con sentenza n. 5893 del 24 marzo, ha dichiarato che il datore di lavoro che omette di adottare le misure di sicurezza atte ad evitare l’esposizione del lavoratore con sostanze cancerogene (come l’amianto), risponde anche della morte del semplice prestatore d’opera e non solo dei propri dipendenti.

Gli obblighi di protezione gravano sul datore sia nei confronti dei propri dipendenti che nei confronti dei prestatori d’opera che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso, ma che lavorano con mezzi forniti dal datore e quindi senza autonomia nell’organizzazione dei mezzi.