La Corte di Cassazione con sentenza n. 29731 del 14 giugno 2017, ha stabilito che in materia di sicurezza sul lavoro, la predisposizione incompleta del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, causa responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, per vantaggio di risparmio di tempo conseguito dalla stessa.

I Giudici hanno ribadito che il documento di valutazione rischi (ex art. 28, D. Lgs. 81/2008) sia onere non delegabile del datore di lavoro; laddove la predisposizione incompleta dello stesso causi un infortunio ad un lavoratore, il datore ne risponde ex articolo 590 C.p.

Il risparmio di tempo conseguito a vantaggio della società, fonda invece la responsabilità amministrativa da reato di cui all’articolo 5, D. Lgs. 231/2001.