Decreto 141/2016: Importo garanzie finanziarie gestori di installazioni soggette ad AIA

Pubblicato il 16 settembre sul sito del Ministero dell’Ambiente il Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, co. 9-septies, del D. Lgs. 152/2006; il decreto stabilisce, infatti, i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.

L’ammontare della garanzia è determinato da diversi i fattori: categorie di attività condotte nell’installazione, estensione del sito della stessa, pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti, tipo di garanzia prestata nonché periodo di vita utile dell’installazione residuo, secondo il metodo di calcolo riportato nell’Allegato A del provvedimento e di cui sono altresì forniti alcuni esempi.

Previste particolari riduzioni per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS (riduzioni fino al 50%) o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzioni fino al 40%).