DM 30 giugno 2009 – approvazione del contenuto della SCHEDA DI TRASPORTO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2009., il decreto interministeriale 30 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contenuto della scheda di trasporto (SDT), istituita dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 22.12.08, n. 214, che ha introdotto l’art. 7 bis al d.lgs. 286/05, in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore
L’entrata in vigore del provvedimento suddetto è rinviata all’adozione di una circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Quanto alle caratteristiche della SDT:

deve essere compilata dal committente o da un soggetto da esso delegato, ferme comunque le responsabilità del committente stesso,
deve essere conservata a bordo mezzo dal vettore/conducente,
può essere sostituita dalla copia del contratto scritto (art. 6 d.lgs. 286/05) o da altra documentazione equivalente, purché recanti le medesime informazioni in essa contenute ossia le informazioni riguardanti vettore, committente, caricatore, proprietario della merce, merce trasportata (tipologia e quantità/peso nonché luoghi di carico e scarico). In particolare l’art. 2 del DM prevede che l’ indicazione del proprietario della merce è sempre obbligatoria a meno che il committente non ne conosca le generalità al momento della compilazione della SDT.
L’ art. 4 DM prevede le esenzioni alla compilazione delle SDT per  i trasporti di collettame che sono effettuati medianteun unico veicolo, di partite inferiori a 5 tonn, qualora siano commissionate da diversi mittenti e purché siano accompagnati da documentazione attestante la tipologia del trasporto effettuato.
Si ricorda, infine, che l’art. 7 bis del d.lgs. 286/05 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 600 a 1.800 euro per la mancata compilazione della scheda di trasporto o nel caso di compilazione alterata, incompleta o non veritiera, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 euro nel caso in cui il vettore non conservi a bordo veicolo la scheda o il contratto scritto ovvero la documentazione equivalente. In mancanza della documentazione suddetta, inoltre, è sempre previsto il fermo amministrativo del veicolo.
Per prendere visione del DM 30 giugno 2009 e relativo allegato cliccare qui:
public/newsimage/file/5732_DECRETOMITSDT-30 06 09.pdf
public/newsimage/file/5732_ALL SDT.pdf
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Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola