FAQ Min. Sviluppo Economico su Diagnosi Energetiche

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una serie di FAQ, viste le numerose richieste di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche per le grandi imprese e le imprese energivore, di qualsiasi dimensione.
Il ministero chiarisce che entro il 5 dicembre 2015 vanno effettuate le diagnosi energetiche ed entro il 22 dicembre i dati vanno inviati all’Enea.
Per le realtà produttive già in possesso di diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o Emas, è possibile inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi a patto che sia conforme all’ all. 2 del D. Lgs. 102/2014 e in corso di validità.

La mancata diagnosi è punita con sanzione da 4000 a 40000 euro; invece in caso di diagnosi non a norma la sanzione va da 2000 a 20000 euro.