Notiziario
Revisione n. 2 del 27/04/2009 da: Antonello Autore
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10 - (INFORMATICA)
Il web non sfugge agli obblighi, con l'articolo 2250 del codice civile modificato...
Il web non sfugge agli obblighi, con l'articolo 2250 del codice civile modificato dalla legge comunitaria n.88 del 7 Luglio 2009 ha introdotto un nuovo comma, il settimo :
- le società "che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".
Che sarebbe a dire:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente (?) il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, Rea, o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione, nonchè gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- per quanto riguarda le professioni regolamentate l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione, il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato nonchè il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti e le modalità di consultazione dei medesimi;
- il numero di partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta a imposta;
- l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti on-line evidenziando se comprendono imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto.
Tali dati dovevano già essere presenti negli atti e nella corrispondenza.
In caso di mancato adeguamento, le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 2630, anch'esso modificato dalla L. 88/09: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065 ".Ricordandoci che il primo comma dell'art.35 del dpr 633/72 prevede l'ndicazione del numero di partita IVA nella home page del sito web di chiunque eserciti un'attività di impresa, un'arte o una professione.
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