Notiziario
Revisione n. 2 del 27/04/2009 da: Antonello Autore
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11 - (SICUREZZA)
Aggiornamento Legislativo SICUREZZA- Circolare 33/2009 in materia di sospensione dell' attivitą imprenditoriale
Con CIRCOLARE N. 33/2009 la Direzione Generale per l`Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di sospensione dell`attività imprenditoriale di cui all`art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, così come modificato dall`art. 11 del D.Lgs. n. 106/09.
I punti salienti della circolare riguardano:- I soggetti affidatari del potere di sospensione individuati negli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali. Pertanto titolari del potere di sospensione sono gli Uffici da cui dipendono i funzionari ispettivi e non il personale ispettivo. Al riguardo, l`art. 13, co. 2 del T.U sulla sicurezza stabilisce chiaramente che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro é, altresì, competente nell`ambito delle ``attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (...)`` , mentre il personale ispettivo delle AASSLL può adottare tale provvedimento in ogni altro ambito o settore merceologico.
- I presupposti per l’ adozione del provvedimento di sospensione che consistono nell’ accertamento della presenza di lavoratori “a nero”in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro o nel riscontro di di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento alla definizione di lavoratore “a nero” la circolare chiarisce che viene considerato tale quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione ed instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’ impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale. Per ciò che concerne le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro, in attesa che sia emanato un apposito Decreto che elenchi le violazioni in materia prevenzionisitica, per l`adozione del provvedimento sospensivo gli organi di vigilanza devono fare riferimento all`allegato I al D. Lgs. n. 81/08. La definizione della reiterazione ha invece consentito di chiarire che la presenza di più violazioni, almeno due, anche contestuali, nei cinque anni successivi, rispetto ad una prima violazione accertata con sentenza definitiva o con prescrizione obbligatoria ottemperata, comporta l`adozione del provvedimento sospensivo.
- Le limitazioni all’ adozione del provvedimento di sospensione rappresentate dalla possibilità che il provvedimento determini una situazione di maggior pericolo per l’ incolumità dei lavoratori o di terzi, la compromissione del regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, un grave pregiudizio agli impianti o alle attrezzature o ai beni. Un limite assoluto all`adozione del provvedimento sospensivo é quello richiamato dal co. 11 bis dell`art. 14 che stabilisce, nelle sole ipotesi di lavoro irregolare, l`impossibilita` di adottare tale provvedimento nei casi in cui il lavoratore in nero risulti essere l`unico occupato dall`impresa, a prescindere che si tratti di lavoratore autonomo e dalla tipologia contrattuale utilizzata. In tale caso, comunque, il lavoratore dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro sino al momento in cui lo stesso non sia regolarizzato, soprattutto da un punto di vista della sicurezza.
- Gli effetti del provvedimento, che si circoscrivono alla singola unità produttiva e, con particolare riferimento all`edilizia, all`attività svolta dall`impresa nel singolo cantiere rispetto al quale si sono verificate le violazioni Da un punto di vista temporale, la circolare specifica che gli effetti della sospensione decorrono, nei soli casi di sospensione per utilizzo di lavoratori irregolari, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo al giorno di apertura dell`Ufficio che ha emanato il provvedimento sospensivo, ovvero alla cessazione dell`attività in corso, salvo che non si verifichino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute ed incolumità dei lavoratori o dei terzi.
- La revoca del provvedimento, per la quale è necessario oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, pari ad Euro 1.500 e 2.500, diversificata a seconda che la stessa riguardi una sospensione per lavoro irregolare o per violazioni in materia prevenzionistica anche la regolarizzazione delle violazioni accertate
- I rapporti tra il provvedimento di sospensione e il sequestro penale con riferimento ai quali la circolare stabilisce che nel caso di sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 del c.p.p., la sospensione, ex art. 14 del T.U., non trova applicazione, pur in presenza di oggettivi presupposti di legge, in quanto l`ambito di applicazione del provvedimento sospensivo coincide con il sequestro cautelare.
- L’ inottemperanza del provvedimento sospensivo per il quale è prevista la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda, nel caso il provvedimento sia stato adottato per occupazione di lavoratori irregolari e la sola pena dell`arresto se la sospensione sia stata emessa per gravi e reiterate violazioni. Nel primo caso l’ adempimento alla prescrizione obbligatoria consentirà al contravventore di essere ammesso al pagamento di ¼ del massimo dell`ammenda prevista che, si ricorda, é pari ad Euro 6.400, mentre nel secondo caso , non essendo ammissibile la prescrizione obbligatoria, all`imputato non resterà che richiedere al Giudice l`applicazione della conversione in ammenda della sanzione, così come previsto dall`art. 302 del T. U.
- La sanzione accessoria dell’ interdizione a poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. prevista dall’ 11 del D.Lgs. n. 106/09, rispetto alla quale la richiamata circolare evidenzia la diversa durata in base alla gravità che ha determinato il provvedimento principale. Infine, sempre con riferimento a tale sanzione accessoria, la circolare sottolinea che l’ ambito di efficacia del provvedimento interdittivo, diversamente da quello sospensivo, interessa l`impresa nel suo complesso, non potendosi limitare al singolo cantiere.
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Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola
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