Nuovo Decreto sulle attivita soggette a certificato prevenzione incendi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″, la cui entrata in vigore è fissata al 7 ottobre 2011.

Il DPR 151/2011 introduce, tra le altre cose, sostanziali novità e ridefinisce i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco.

In particolare, le attività soggette vengono suddivise in tre categorie: A (semplici), B (mediamente complesse) e C (complesse) cui corrispondono adempimenti diversi e diverse procedure. Le diverse categorie sono individuate “in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

Per le attività di tipo A è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato, con visite dei VVF a campione che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione.

Per le attività di tipo B è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, e con successivi controlli a campione.

Per le attività complesse C, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni con successivi controlli a tappeto.

 

Puoi scaricare qui il Decreto in forma integrale.