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<description><![CDATA[Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione]]></description>
<dc:publisher>SolveConsulting srl, Viale Augusto, 79 - 80125 NAPOLI, Tel. +39 0810201741</dc:publisher>
<dc:creator>Antonello Autore (mailto:antonio.autore@softwaredautore.it)</dc:creator><image rdf:resource="http://www.solveconsulting.it/images/favicon.ico" /><items><rdf:Seq>
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</image><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=364"><title><![CDATA[Decreto Legislativo 25 gennaio 2012 - Tutela Ambientale]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2012 il Decreto Legislativo n. 2 del 25 gennaio 2012, il quale introduce una serie di &quot;misure straordinarie e urgenti in materia ambientale&quot; in relazione al sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti della Campania. 
	
	Il decreto all&rsquo;articolo 2 detta &ldquo;Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell&rsquo;ambiente; in particolare saranno commercializzabili&nbsp; i sacchi per asporto merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i sacchi per asporto merci di spessore superiore ai 200 micron qualora destinati all&rsquo;uso alimentare e i sacchi per asporto merci di spessore superiore ai 100 micron qualora agli altri usi. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi sar&agrave; punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

	Vengono inoltre introdotte maggiori certezze per gli operatori che devono applicare la disciplina del materiale da riporto, sulla base della pi&ugrave; estesa nozione di terreno, suolo e sottosuolo.
	
	Trovi QUI il Decreto in forma integrale
	
]]></description>
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<dc:date>2012-02-01</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=363"><title><![CDATA[SISTRI Nuova Proroga al 30 giugno]]></title>
<description><![CDATA[
	Le Commissioni della Camera Bilancio e Affari Costituzionali hanno approvato un emendamento contenente una ulteriore proroga al 30 giugno (la data precedente era fissata al 2 aprile), per l&rsquo;entrata in vigore del SISTRI. 
	

	La proroga, la cui proposta &egrave; partita dalla Lega Nord, &egrave; dovuta al fatto che il sistema non &egrave; ancora stato messo definitivamente a punto, secondo quanto stabilito dalla Commissione Ambiente.
	

	Annunciati nuovi ricorsi dalle aziende, ormai stanche di ripetute proroghe e dei disagi, anche economici, causati dalle stesse. 
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=363</link>
<dc:date>2012-01-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=362"><title><![CDATA[Massima Offerta - Jhon Ruskin]]></title>
<description><![CDATA[
	

	E&#39; imprudente pagare troppo, ma peggio ancora &egrave; pagare troppo poco. 
	Quando paghi troppo, perdi un po&#39; di soldi, &egrave; vero, ma &egrave; tutto qui.

	Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto perch&eacute; ci&ograve; che hai comperato non &egrave; in grado di fare il lavoro per cui l&#39;avevi acquistato. 
	

	La legge comune degli affari nega la possibilit&agrave; di pagare poco ed ottenere molto: ci&ograve; non pu&ograve; accadere. 
	Se tratti con l&#39;offerente meno caro, &egrave; bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. 
	Ma se puoi fare ci&ograve;, avrai certamente abbastanza danaro per comperare qualcosa di meglio. 
	
	Jhon Ruskin 
	1819 - 1900
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=362</link>
<dc:date>2012-01-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=361"><title><![CDATA[Modifiche TU SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	E&rsquo; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 il Decreto n. 219 del Ministro dell&rsquo;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011, recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilit&agrave; dei rifiuti (SISTRI).
	
	Il Decreto introduce, tra le altre cose, la definizione di unit&agrave; operativa e locale e apporta diverse novit&agrave; tra cui la possibilit&agrave; di richiedere ulteriori dispositivi USB e le modalit&agrave; di conservazione degli stessi dispositivi. Vengono inoltre introdotte delle procedure da applicare in caso di rallentamento del funzionamento del sistema e rivisitati alcuni allegati.
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=361</link>
<dc:date>2012-01-10</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=360"><title><![CDATA[Accordo Stato-Regioni: Come cambia la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti]]></title>
<description><![CDATA[
	L&rsquo;Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 ha definito contenuti, durata e modalit&agrave; della formazione da effettuare per lavoratori, preposti e dirigenti.
	Per i lavoratori la durata &egrave; fissata in 8, 12 e 16 ore in funzione del settore ATECO.
	Per i preposti devono essere previste 8 ore alla formazione gi&agrave; definita come lavoratori.
	Per i dirigenti la formazione &egrave; stata fissata in 16 ore.
	Per i datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP ai sensi dell&rsquo;art. 34 comma 3 viene fissata in 16, 32 e 48 ore la durata della formazione in funzione del rischio associato al settore ATECO (alto, medio, basso).
	L&rsquo;aggiornamento &egrave; fissato in 6, 10 e 14 ore sempre in funzione del settore ATECO e ha periodicit&agrave; quinquennale.
	
	L&rsquo;accordo finalmente definisce durata ed argomenti da trattare e soprattutto indica tempi, durata e criteri per l&rsquo;aggiornamento periodico.
	
	Viene anche riconosciuta la formazione pregressa.
	
	Per tutti i clienti della Solve Consulting &egrave; disponibile una pratico diagramma di flusso per comprendere come procedere; per richiederlo scrivete all&#39;indirizzo melina.riccio@solveconsulting.it.
	
	Ovviamente la Solve Consulting &egrave; organizzata per fornire la formazione di cui al presente accordo: per ricevere un preventivo gratuito scrivi a info@solveconsulting.it o chiama allo 081 0201741 nei giorni luned&igrave;,&nbsp; mercoled&igrave; e venerd&igrave;.
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=360</link>
<dc:date>2012-01-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=359"><title><![CDATA[Bando INAIL 2012 - finanziamenti imprese]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato il 27 dicembre in Gazzetta Ufficiale il bando dell&rsquo;Inail per l&#39;assegnazione degli stanziamenti alle aziende mediante procedura valutativa a sportello. Da ieri 28 dicembre e fino al 7 marzo 2012 sar&agrave; possibile presentare la richiesta di partecipazione sul sito dell&rsquo;Inail. 

	Il bando &egrave; rivolto a tutte le imprese, anche individuali, con sede in Italia e iscritte alla Camera di commercio; il contributo copre il 50% delle spese ammesse in relazione a ciascun progetto, fino a 100mila euro. Ogni impresa pu&ograve; presentare un solo progetto di investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilit&agrave; sociale, di un solo tipo, per una sola unit&agrave; produttiva. 

	Per maggiori informazioni contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=359</link>
<dc:date>2011-12-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=358"><title><![CDATA[Nuova Proroga SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	In data 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che, tra le altre cose, proroga ulteriormente l&rsquo;entrata in operativit&agrave; del sistema di controllo sulla tracciabilit&agrave; dei rifiuti (SISTRI) al 2 aprile 2012, al fine di consentire alle imprese interessate una progressiva e pi&ugrave; efficace organizzazione.
	Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2012 il divieto di ammissibilit&agrave; in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 Kj/Kg, i poteri dei Comuni della Regione Campania in materia di gestione di rifiuti e l&rsquo;abolizione delle Autorit&agrave; d&rsquo;ambito per acque e rifiuti.
	
	Rinviato invece al 30 aprile 2012, con decreto ministeriale 12 novembre 2011, il termine per la presentazione della dichiarazione SISTRI, il cosiddetto MUDdino che potr&agrave; avvenire, come previsto dalla circolare del Ministero del 3 marzo 2011, compilando i modelli disponibili sul sito del sistri e/o compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalit&agrave; utilizzate per la presentazione del MUD le schede del capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria (le Camere di Commercio renderanno disponibili, come negli anni passati, il software per la compilazione del MUD su supporto magnetico).
	
	Per quanto riguarda il 2012 il decreto stabilisce, che le imprese dovranno presentare entro 6 mesi dall&rsquo;entrata in vigore del sistema, la dichiarazione per i mesi precedenti. Se il sistema non dovesse subire ulteriori proroghe, al momento la presentazione andrebbe presentata entro il 2 ottobre 2012.
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=358</link>
<dc:date>2011-12-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=357"><title><![CDATA[Morti sul Lavoro: lo Stato smantella i pool di magistrati specializzati]]></title>
<description><![CDATA[
	La norma sulle rotazioni decennali, cosiddetta della &quot;decennalit&agrave;&quot; (d.l. 160/2006) in base alla quale i magistrati, ogni dieci anni devono &quot;ruotare&quot; e cambiare settore d&#39;impegno, obbliga lo Stato a &ldquo;smantellare&rdquo; pool di grande esperienza come quello Torinese impegnato nelle delicatissime questioni della Thyssen&nbsp; e della Eternit.

	A Torino infatti, entro la fine dell&#39;anno, sei sostituti procuratori su nove facenti parte del pool che si occupa di sicurezza sul lavoro saranno costretti a cambiare attivit&agrave; o sede lavorativa; al loro posto verranno designati nuovi colleghi che, evidentemente, non hanno conoscenza approfondita della materia, il tutto a scapito di procedure ormai consolidate che hanno permesso di ottenere con rapidit&agrave; ed efficacia, sentenze in casi delicati e di grande rilevanza come, appunto, la Thyssen e la Eternit.

	Parte da qui la protesta del suddetto pool, che richiede una modifica alla legge nazionale e l&#39;istituzione di una Procura Nazionale per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro, quest&rsquo;ultima tema ormai di grande rilevanza come confermato dall&#39;Osservatorio indipendente di Bologna che ha &quot;censito&quot;, nel 2011 oltre 1.100 vittime di cui il 15% almeno in nero o pensionati.
	Secondo il pool torinese, la formazione di una Procura Nazionale significherebbe poter applicare le tecniche migliori e pi&ugrave; avanzate su tutto il territorio, poter fruire delle esperienze raccolte nel tempo e delle tecniche d&#39;indagine consolidate, nonch&eacute; censire i fenomeni che si ripetono e osservare i reati pi&ugrave; frequenti. 
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=357</link>
<dc:date>2011-12-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=356"><title><![CDATA[Corso "La Valutazione del Rischio da Campi Elettromagnetici"]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting comunica che il Corso &ldquo;La valutazione del rischio da campi elettromagnetici secondo il D.Lgs 81/2008: il reale pericolo di esposizione alle radiazioni NIR, dalle sorgenti classiche alla telefonia mobile&rdquo; si terr&agrave; in data 29 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso la sede operativa di San Marcellino (Ce) e non pi&ugrave; il 28 dicembre come comunicato in precedenza.. 
	

	Il corso &egrave; GRATUITO per i clienti Solve; per tutti gli altri iscritti il costo del corso &egrave; di euro 200,00.
	

	Trovi QUI la brochure del corso
	

	Per maggiori informazioni e/o per iscrizioni contattaci al numero 081.0201741 o all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=356</link>
<dc:date>2011-12-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=355"><title><![CDATA[Test Permanente SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	E&rsquo; cominciato il 12 e andr&agrave; avanti fino al 30 dicembre il &ldquo;test permanente del SITRI&rdquo; presentato dal Ministero dell&rsquo;Ambiente, in visione del 9 febbraio 2012 data, ormai imminente, della partenza del sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti.

	L&rsquo;iniziativa &egrave; finalizzata alla familiarizzazione delle imprese con il sistema informatico e all&rsquo;introduzione di ulteriori semplificazioni per i soggetti coinvolti. 
	Al fine di garantire un efficace funzionamento del test si consiglia agli operatori, come recita una nota pubblicata sul sito del SISTRI, di consultare preventivamente al test, i Manuali &#39;Guide rapide&#39; e &#39;Casi d&rsquo;uso&#39;&nbsp; presenti sul Portale www.sistri.it
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=355</link>
<dc:date>2011-12-15</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=354"><title><![CDATA[Pensionamento Anticipato Lavori Usuranti]]></title>
<description><![CDATA[
	c e la corrispondente nota del 28 novembre 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze; i due documenti forniscono le nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attivit&agrave; usuranti.

	Il decreto, semplifica le modalit&agrave; operative alle quali le aziende devono attenersi, utilizzando un solo modello informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; la domanda deve essere presentata all&#39;ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato &egrave; iscritto entro il 31 marzo di ogni anno.
	

	Le tipologie di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, coinvolte al pensionamento anticipato, secondo quanto previsto dall&#39;art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, sono:
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavoro usurante D.M. 1999 (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011); 
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavoro usurante notturno (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs. 67/2011); 
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavoro usurante a catena (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011); 
	-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavoro usurante autisti (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).
	
	Trovi Qui il testo integrale del decreto
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=354</link>
<dc:date>2011-12-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=353"><title><![CDATA[Norma EN ISO 13849-1: Sicurezza dei sistemi di comando delle macchine]]></title>
<description><![CDATA[
	Fino al 31 Dicembre 2011, le parti del sistema di controllo delle macchine, relative alla sicurezza possono essere progettate in conformit&agrave; alla norma EN 954-1. A partire dal primo gennaio 2012 per&ograve;, ci sar&agrave; il passaggio definitivo dalla suddetta norma tecnica EN 954-1, alla EN ISO 13849-1 &ldquo;Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza&rdquo;.
	

	Le macchine in servizio o commercializzate dal gennaio 2012 dovranno quindi essere conformi alle disposizioni della EN ISO 13849-1, norma che contiene indicazioni di affidabilit&agrave; relative alla determinazione dei livelli di sicurezza.
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=353</link>
<dc:date>2011-12-07</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=352"><title><![CDATA[Norme Armonizzate UE su DPI]]></title>
<description><![CDATA[
	Con comunicazione n. 2011/C 329/01 dell&rsquo;11 novembre 2011 &egrave; stata pubblicata, dall&rsquo;Unione Europea nell&rsquo;ambito dell&rsquo;applicazione della direttiva 89/686/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale, una tabella riportante i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della suddetta direttiva.
	

	Trovi qui il testo integrale della Comunicazione
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=352</link>
<dc:date>2011-12-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=345"><title><![CDATA[Corsi di Formazione Primo Semestre 2012]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato nella sezione &quot;Formazione&quot; del nostro sito, il calendario dei CORSI &ndash; AREA SICUREZZA per il primo semestre del 2012.
	

	Per scaricare i programmi completi e per avere informazioni sulle modalit&agrave; di iscrizione ai corsi visita la pagina Formazione del nostro sito o contattaci al numero 081.0201741 o all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=345</link>
<dc:date>2011-11-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=344"><title><![CDATA[Decreto legislativo n. 186 - Sostanze Pericolose]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011 il Decreto Legislativo n. 186 del 27 ottobre 2011, recante &quot;Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all&#39;etichettatura e all&#39;imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006&quot;. 

	Con la legge 7&nbsp; luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l&#39;adempimento di obblighi derivanti dall&#39;appartenenza&nbsp; dell&#39;Italia alle Comunita&#39; europee -&nbsp; legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, infatti, l&rsquo;Italia si impegnava a adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie. Il decreto, in vigore dal 30 novembre 2011 prevede generalmente sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nel citato regolamento (da un minimo di 3.000 ad un massimo di 150.000 euro), ma contiene anche sanzioni penali (arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro), applicabili nei casi in cui le sperimentazioni siano state svolte su esseri umani. 

	Le autorit&agrave; competenti individuate per la vigilanza sono le medesime gi&agrave; operative sulla tematica del Regolamento REACh: dunque, nella maggior parte delle regioni e province autonome, le ASL e le ARPA territoriali, a cui si affiancano &ndash; per i flussi inerenti le frontiere &ndash; l&rsquo;Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanit&agrave; marittima, aerea e di frontiera (USMAF).
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=344</link>
<dc:date>2011-11-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=343"><title><![CDATA[Legge di Stabilità 2012 e Ambiente]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 265 del 14 novembre 2011 la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante &quot;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilit&agrave; 2012&quot; recante importanti novit&agrave; in tema di controlli ai fini dell&#39;esenzione della responsabilit&agrave; amministrativa delle societ&agrave; di capitali per la commissioni dei reati presupposto di cui al D.L.vo n. 231/2001, della dismissione di terreni agricoli di propriet&agrave; dello Stato e della liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

	A partire dal 1&deg; gennaio 2012, data in cui entrer&agrave; in vigore il provvedimento, per effetto di quanto stabilito dall&rsquo;art. 14 comma 12 della legge in oggetto le societ&agrave; di capitali saranno esenti da responsabilit&agrave; amministrativa per violazione di illeciti ambientali, nel caso in cui adottino un modello di organizzazione idoneo alla prevenzione degli illeciti stessi, affidando i poteri di vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo della gestione. Affinch&egrave; l&#39;esenzione sia efficace &egrave; necessario per&ograve; che l&#39;organo prescelto disponga delle adeguate competenze tecnico-legali in campo ambientale. 

	Infatti ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo 231 dell&rsquo; 8 giugno 2001 (che introduce alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilit&agrave; amministrativa degli enti), la responsabilit&agrave; dell&#39;ente &egrave; esclusa nel caso in cui la direzione abbia adottato ed attuato efficacemente modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati in oggetto, a condizione che l&rsquo;ente possa provare di aver affidato ad un proprio organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull&#39;aggiornamento del modello stesso.
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=343</link>
<dc:date>2011-11-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=342"><title><![CDATA[Test funzionamento SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato nei giorni scorsi sul portale del SISTRI, l&rsquo; avviso relativo al test di funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilit&agrave; dei rifiuti, al fine di verificare l&rsquo;efficacia del funzionamento delle tecnologie utilizzate nonch&eacute; la validit&agrave; delle procedure individuate, test che si terr&agrave; secondo il seguente calendario: 23 e 24 novembre - test dedicato ai soggetti produttori di rifiuti speciali con oltre 10 dipendenti, alle imprese di trasporto ed agli impianti di gestione;&nbsp; 25 novembre - test dedicato alla filiera dei rifiuti urbani della Regione Campania.
	
	Per partecipare al test organizzato dal Ministero in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i soggetti coinvolti sarebbero dovuti essere segnalati al SISTRI dalle associazioni da cui rappresentati, almeno 7 giorni prima della data di effettuazione del test ovverosia almeno il 16 novembre, data effettivamente molto ravvicinata, visto che la pubblicazione dell&rsquo;avviso sul sito SISTRI risale soltanto al 14 novembre. 
	
	Il Ministero annuncia che successivamente a tali test ne verranno comunque, organizzati altri, dedicati in particolare per&ograve; alle imprese fino a 10 dipendenti, non essendoci scadenze immediate da rispettare in quanto per detta categoria di imprese la data di avvio del SISTRI &egrave; stata fissata dopo il 1&deg; giugno 2012.
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=342</link>
<dc:date>2011-11-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=341"><title><![CDATA[Nuovo bando INAIL finanziamenti imprese]]></title>
<description><![CDATA[
	Sar&agrave; pubblicato a breve dall&rsquo;INAIL il nuovo bando per il finanziamento (sia dei costi di consulenza che quelli dell&#39;organismo di certificazione) delle imprese che intendono implementare e certificare un sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007.
	Il nuovo bando privileger&agrave; le micro e piccole-medie imprese, nonch&eacute; i settori produttivi a rischio pi&ugrave; elevato.

	La valutazione delle domande di finanziamento fino ad esaurimento del budget avverr&agrave; secondo un criterio cronologico; a questo proposito sar&agrave; opportuno, per chi volesse partecipare, attivare con adeguato anticipo le fasi propedeutiche alla preparazione del progetto. 
	
	Per questa ragione, qualora foste interessati a questa opportunit&agrave;, vi invitiamo a contattarci al pi&ugrave; presto ai numeri 081.7671062 oppure 081.0201741 o se preferite, ad inviare un&#39; e-mail all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
	
	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=341</link>
<dc:date>2011-11-21</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=340"><title><![CDATA[Lavoro in Ambienti sospetti di inquinamento o Confinati]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell&rsquo;8 novembre il DPR n. 177 del 14 settembre 2011, che emana il regolamento &ldquo;recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell&rsquo;articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni&rdquo;.

	
	

	Ogni attivit&agrave; nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati pu&ograve; essere svolta, ai sensi del regolamento, unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di svariati requisiti, tra cui la presenza di personale con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e l&rsquo;avvenuta attivit&agrave; di informazione e formazione, sui fattori di rischio propri di tali attivit&agrave;, per tutto il personale compreso il datore di lavoro.

	
	Il provvedimento entrer&agrave; in vigore il 23 novembre 2011.

	
	

	La Solve Consulting, con i suoi tecnici esperti, propone attivit&agrave; di formazione specifica ai sensi del suddetto regolamento. 

	Per informazioni e contatti, non esitare a scriverci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it 

	
	

	
	

	In allegato il DPR 177 del 14.09.2011
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=340</link>
<dc:date>2011-11-15</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=339"><title><![CDATA[Valutazione Rischio Campi Elettromagnetici - scadenza aprile 2012]]></title>
<description><![CDATA[
	Scadr&agrave; ad aprile 2012 il termine ultimo per la valutazione del rischio da campi elettromagnetici. In realt&agrave; la valutazione andava fatta gi&agrave; nel 2008 anche se nel dubbio interprativo qualcuno ha rimandato questa scadenza alla data suddetta per la valutazione.
	
	Il rischio &egrave; presente con numerosissime sorgenti quali sottostazioni elettriche, cabine elettriche, cavidotti e cavi aerei, forni ad induzione, ripetitori di segnali, antenne, saldatrici elettriche, ecc.
	
	Se hai bisogno di un aiuto ricorda che la nostra azienda dispone di tecnici competenti e della strumentazione di misura: diffida da valutazioni fatte da sprovveduti a buon mercato, attraverso l&rsquo;ausilio di strumentazione inadeguata (considera che un kit minimo per effettuare misurazioni costa circa 12000 euro e la sua taratura costa all&rsquo;anno non meno di 2000 euro).
	
	L&rsquo;argomento &egrave; delicato e merita l&rsquo;attenzione e la cura di tecnici specialistici.
	
	La nostra azienda pu&ograve; praticare prezzi assolutamente competitivi per le valutazioni strumentali grazie alla numerosit&agrave; delle valutazioni che riesce a fare ogni anno, per la riconosciuta professionalit&agrave; dei suoi tecnici.
	
	&nbsp;
	Per contatti e/o per ricevere maggiori informazioni contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=339</link>
<dc:date>2011-11-12</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=335"><title><![CDATA[Confcommercio chiede risarcimento SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	La Confcommercio ha annunciato un&#39;iniziativa legale contro il Ministero dell&#39;Ambiente per il &laquo;mancato funzionamento&raquo; del Sistri, il Sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti, per il risarcimento dei contributi versati negli ultimi anni e per i costi correlati sostenuti dalle imprese; la cifra totale &egrave; stimata in non meno di 150 milioni, 70 per i contributi e circa 80 per i costi a carico delle imprese.

	
	

	Vengono chiesti al Ministero dell&rsquo;Ambiente i risarcimenti non solo per i contributi Sistri versati, ma anche per quei costi sostenuti dalle imprese aderenti per implementare il sistema, ovverosia le spese per l&rsquo;acquisto di computers e software, per la formazione e l&rsquo;addestramento del personale e relative consulenze, per l&rsquo;installazione della black box, per la manutenzione degli automezzi presso le officine.

	&ldquo;Con l&#39;azione giudiziaria chiederemo il ristoro degli effetti negativi sul sistema produttivo collegati all&#39;introduzione del Sistri, tra i quali si evidenzia la restituzione del contributo versato negli ultimi due anni, per la parte relativa alla quota destinata a garantire il funzionamento di un sistema che non &egrave; mai divenuto pienamente operativo&rdquo;.

	Cos&igrave; ha dichiarato il presidente della commissione consiliare Ambiente ed energia di Confcommercio, Luigi Bianchi, durante una conferenza stampa tenuta per illustrare le motivazioni dell&#39;avvio della procedura giudiziaria.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=335</link>
<dc:date>2011-11-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=334"><title><![CDATA[Corsi di Formazione Sicurezza Novembre - Dicembre]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting s.r.l. nei mesi di novembre e dicembre organizza i seguenti corsi di formazione:

	
	

	- Corso per Addetto alla Gestione dell&rsquo; emergenza Incendio rischio Basso della durata di 4 ore in data 7 novembre 2011

	&nbsp;

	- Corso per Addetto Carrellista - Mulettista della durata di 8 ore in data 16 novembre 2011

	&nbsp;

	- Corso base per Dirigenti e Preposti della durata di 8 ore in data 29 novembre 2011

	
	

	- Corso per Addetto alla Gestione dell&rsquo; emergenza Incendio rischio Medio della durata di 8 ore in data 6 dicembre 2011

	&nbsp;

	Per scaricare i programmi completi e per avere informazioni sulle modalit&agrave; di iscrizione visita la pagina Formazione del nostro sito o contattaci all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=334</link>
<dc:date>2011-10-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=333"><title><![CDATA[Intervista all'Avv. Fantini: "un errore mettere in mora l'Italia"]]></title>
<description><![CDATA[
	Il ministero del Lavoro, nella persona di Lorenzo Fantini, responsabile della direzione generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro dichiara, durante un&rsquo;intervista rilasciata all&rsquo;INAIL, di considerare &ldquo;un errore sostanziale&rdquo; la procedura di messa in mora attivata dall&rsquo;UE nei confronti dell&rsquo;Italia, riguardo al Testo Unico sulla Sicurezza.

	&nbsp;

	La procedura peccherebbe, secondo Fantini, da un lato di una visione eccessivamente burocratica delle politiche di sicurezza&nbsp; e, dall&#39;altra, di una visione troppo semplicista del panorama giuridico italiano, ritenuto invece tutt&rsquo;altro che permissivo nei confronti degli imprenditori e delle loro responsabilit&agrave; penali in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

	Fantini alla domanda di replica del ministero all&rsquo;UE relativamente alla deresponsabilizzazione dei datori di lavoro, risponde che forse a Bruxelles non si &egrave; tenuto conto di quanto l&#39;assetto giuridico italiano sia complesso e fortemente stringente in senso contrario a quanto contestato, ovverosia la normativa italiana impone in maniera molto rigorosa agli imprenditori di tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori. 

	&nbsp;

	Inesistenti anche, i motivi di critica al Testo Unico relativamente agli altri punti; per Fantini si tratta di &ldquo;censure di dettaglio&rdquo;; &ldquo;per esempio, riguarda lo stress lavoro-correlato, la cui valutazione sarebbe stata prorogata, &egrave; la critica, attraverso le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva. In questo caso si tratta di una censura superata dallo stesso passare del tempo: nel senso che, se anche tale proroga fosse stata concessa, in ogni caso sarebbe ormai scaduta&rdquo;.

	&nbsp;

	Riguardo alla possibile violazione dell&#39;obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, cos&igrave; dichiara il ministero: &ldquo;va evidenziato come l&#39;autodichiarazione scomparir&agrave; nel 2012 e, quindi, un eventuale provvedimento in tal senso avrebbe un arco temporale di rilevanza molto limitato. Altro aspetto fondamentale: ci&ograve; che il datore di lavoro afferma con l&#39;autodichiarazione &egrave; semplicemente di avere svolto un&#39;attivit&agrave; di prevenzione. E i nostri ispettori, per l&#39;appunto, anche in quell&#39;area dove la documentazione pu&ograve; essere sostituita da un&#39;autodichiarazione, vanno a verificare se quest&#39;ultima sia corrispondente a verit&agrave;. Le sanzioni, in breve, sono fatte sulla base dell&#39;attivit&agrave; non svolta e non sul documento esibito e, a dimostrazione di questo, ne invieremo numerosi esempi a Bruxelles comminati a soggetti che pure avevano auto-dichiarato la valutazione del rischio&quot;.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=333</link>
<dc:date>2011-10-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=332"><title><![CDATA[Criteri di accreditamento relativamente alle società operanti come Contraenti Generali ed ai Consorzi operanti negli appalti pubblici]]></title>
<description><![CDATA[
	Accredia ha recentemente inviato un comunicato che fornisce indicazioni in merito alle modalit&agrave; operative da adottare, per l&#39;accreditamento degli OdC per gli schemi SGA e SCR, nel settore EA 35, in caso di certificazione di Contraenti Generali e di Consorzi operanti negli appalti pubblici. 

	Tale comunicazione risponde alle esigenze degli OdC operanti la certificazione di sistemi di gestione di tali soggetti giuridici.

	
	

	Trovi qui il link:

	http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=603&amp;areaNews=95&amp;GTemplate=default.jsp
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=332</link>
<dc:date>2011-10-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=331"><title><![CDATA[Linee Guida EN ISO 9001 - Nuova edizione]]></title>
<description><![CDATA[
	Disponibile sul sito Accredia il documento &quot;Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformit&agrave; alla norma ISO 9001:2008 - Sistemi di gestione per la qualit&agrave;&rdquo;, nuova edizione delle linee guida ISO 9001.

	&nbsp;

	Trovi qui il documento:

	http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=595&amp;areaNews=95&amp;GTemplate=default.jsp

	
		&nbsp;

]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=331</link>
<dc:date>2011-10-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=330"><title><![CDATA[Sicurezza: l'UE mette in mora l'Italia]]></title>
<description><![CDATA[
	La Commissione Europea con una lettera di &quot;messa in mora&quot;, recapitata il 30 settembre scorso al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha aperto un procedimento di infrazione contro l&#39;Italia: il nostro paese, secondo l&rsquo;Europa, non rispetta le direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

	
	

	Il caso nasce dalla petizione, dichiarata ricevibile, di un operaio metalmeccanico di Firenze, inviata alla Commissione europea a novembre 2009, a titolo assolutamente individuale,&nbsp;con la convinzione che il decreto Sacconi approvato ad agosto 2009 violasse alcune disposizioni dell&#39;Ue. 

	Dopo diversi mesi di lavoro da parte dei tecnici che si occupano della materia, che hanno setacciato a fondo il Testo Unico, a settembre di quest&rsquo;anno &egrave; stata decisa la costituzione in mora contro l&rsquo;Italia.

	La normativa italiana sarebbe in contrasto con la direttiva europea, come si legge nella lettera di messa in mora, in particolar modo per i seguenti punti:

	
	

	- la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega; 

	
	

	- la violazione dell&#39;obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori; 

	
	

	- la proroga dei termini impartiti per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti; 

	
	

	- l&#39;obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro; 

	
	

	- l&#39;applicazione della normativa su sicurezza e salute per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile; 

	
	

	- le disposizioni di prevenzione incendi per gli alberghi con oltre 15 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994.

	
	

	Il governo italiano dispone di due mesi di tempo per trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni. In caso di chiarimenti non sufficienti, la Commissione dar&agrave; ancora un po&#39; di tempo (probabilmente altri due mesi) per modificare il Testo Unico e scongiurare cos&igrave; il ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia dell&#39;Unione Europea, con relative potenziali onerose sanzioni. 
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=330</link>
<dc:date>2011-10-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=329"><title><![CDATA[Corso AICQ - BRC IoP Versione 4]]></title>
<description><![CDATA[
	Vi segnaliamo che AICQ Meridionale organizza un corso di formazione: CORSO SU BRC IoP Versione 4 per diffondere gli aggiornamenti previsti dalla nuova edizione dello standard internazionale BRC per l&#39;imballaggio e i materiali da imballaggio, che si applica a tutte le aziende che producono imballaggi e materiali da imballaggio utilizzati per il confezionamento e riempimento di prodotti alimentari, di cosmetici, di prodotti per l&rsquo;igiene personale e altri materiali di consumo. 

	Il corso si terr&agrave; a Napoli il 28 ottobre e l&rsquo;11 novembre 2011

	Per maggiori informazioni contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=329</link>
<dc:date>2011-10-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=328"><title><![CDATA[Cassazione: Esclusa responsabilità del datore di lavoro se il medico competente sbaglia diagnosi]]></title>
<description><![CDATA[
	Con sentenza n. 34373 del 20.09.2011 la Corte di Cassazione sez. penale, ha affermato che il datore di lavoro non ha responsabilit&agrave; nel caso di errore da parte del medico competente, nella diagnosi o nella cura di un lavoratore.
	
		&nbsp;
	
		La Suprema Corte pur ribadendo che il datore di lavoro, titolare principale della posizione di garanzia, &egrave; tenuto si a vigilare sul modo in cui gli altri soggetti con-titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (nel caso in oggetto il medico competente), escludendo per&ograve; la responsabilit&agrave; dello stesso datore di lavoro nel caso di un errore di tipo medico, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza, trattandosi in tal caso di responsabilit&agrave; oggettiva. 


	Trovi qui la sentenza completa
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=328</link>
<dc:date>2011-10-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=327"><title><![CDATA[Concluso con successo il I Convegno Nazionale “Salute e Sicurezza”]]></title>
<description><![CDATA[
	Grande successo per la prima edizione del Convegno Nazionale &ldquo;Salute e Sicurezza&rdquo; tenutosi a Roma lo scorso 12 ottobre e organizzato dall&rsquo;Ing. Diego Cerra, Presidente del Comitato Nazionale AICQ Salute e Sicurezza, che ha moderato i lavori.

	
	

	Il convegno ha visto un interessante confronto tra il mondo dei legislatori (sono intervenuti L. Fantini del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, E. Perrella avvocato), il mondo della certificazione BS OHSAS 18001 (R. Bianconi di Accredia, G. Scotti di SGS, A. Romaniello di Certiquality), il mondo della formazione (R. Vitale di AIFOS, &nbsp;V. Mazzaro di AICQ) e il mondo degli operatori nelle aziende (A. Tommasone di Ansaldo STS, V. Pezzotta di Balfour Beatty, S. De Luca Musella di Solve Consulting s.r.l.).

	La notevole affluenza di partecipanti (oltre 100 iscritti) testimonia il notevole interesse verso l&rsquo;argomento sicurezza, in relazione anche ai forti dubbi degli addetti ai lavori riguardo agli aspetti applicativi dell&rsquo;art. 30 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

	Molti gli sponsor della manifestazione, tra cui proprio la Solve Consulting s.r.l.

	
	

	Trovi qui alcune foto e un estratto della locandina del convegno 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=327</link>
<dc:date>2011-10-17</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=326"><title><![CDATA[Emissioni in Atmosfera: Prossime Scadenze]]></title>
<description><![CDATA[
	I gestori di stabilimenti o i responsabili dell&#39;esercizio e della manutenzione di impianti termici civili che emettono inquinanti in atmosfera, sono obbligati dal Testo Unico Ambientale, al rispetto di una serie di scadenze.

	In particolare, i gestori degli impianti dotati di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 devono richiedere una nuova autorizzazione secondo il D.Lgs 152/06 rispettando le seguenti scadenze, salvo modifiche sostanziali che possono intervenire prima della scadenza che obbligano ad anticipare la conversione:

	&nbsp;

	
		
			
				
					Impianti esistenti 
			
			
				
					Impianti autorizzati 
			
			
				
					Scadenza
			
		
		
			
				
					Prima del 1998
			
			
				
					
					
			
			
				
					Entro il 31.12.2011
			
		
		
			
				
					Tra il 1.1.1999 ed il 31.12.2006
			
			
				
					Prima del 1.1.2000
			
			
				
					Tra il 1.1.2012 e il 31.12.2013
			
		
		
			
				
					Dopo il 1.1.2000
			
			
				
					Tra il 1.1.2014 ed il 31.12.2015
			
		
		
			
				
					Dal 1.1.2007
			
			
				
					Gi&agrave; in regime D.Lgs 152/06
			
			
				
					Secondo decreto autorizzativo
			
		
	


	&nbsp;

	Per maggiori informazioni contattaci all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=326</link>
<dc:date>2011-10-10</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=325"><title><![CDATA[Cassazione: Responsabilità Datore di Lavoro verifica Permesso di Soggiorno]]></title>
<description><![CDATA[
	Ricade sempre sul datore di lavoro la responsabilit&agrave; penale di verificare, in maniera oggettiva, la regolarit&agrave; del permesso di soggiorno di lavoratori stranieri assunti presso la propria attivit&agrave;.

	&nbsp;

	E&rsquo; quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, ribadisce la responsabilit&agrave; di un datore di lavoro, gi&agrave; condannato nei primi due gradi di giudizio, che aveva assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri fidandosi, in buona fede delle informazioni ricevute dai due dipendenti, senza alcun reale accertamento del rilascio del permesso di soggiorno.

	&nbsp;

	La Suprema Corte confermando la sentenza della Corte d&#39;Appello, ha ritenuto fondato l&#39;elemento dell&#39;illecito &quot;per avere l&#39;imputato colpevolmente omesso di verificare, prima dell&#39;assunzione, l&#39;effettivo rilascio del permesso di soggiorno&quot;. 

	La successiva regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri dopo l&#39;accertamento dell&#39;illecito, secondo i giudici inoltre, non esclude comunque la condotta antigiuridica del datore di lavoro e la responsabilit&agrave; del reato.

	&nbsp;

	Trovi QUI la sentenza integrale
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=325</link>
<dc:date>2011-10-10</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=324"><title><![CDATA[Non è decisione Discrezionale stabilire le zone di pericolo Incendio]]></title>
<description><![CDATA[
	La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, riguardante la &ldquo;Responsabilit&agrave; del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio&rdquo; ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di collocare gli estintori in un piazzale aperto della sua autofficina, destinato al lavaggio degli automezzi. 

	La Corte Suprema ha infatti precisato che se nell&rsquo;ambito di una certa attivit&agrave;, la legge prescrive l&rsquo;adozione di determinate misure antinfortunistiche, non pu&ograve; essere ammessa la discrezionale volont&agrave; del datore di lavoro di individuare le aree ove il pericolo non sussiste. 

	
	

	Contrariamente al principio generale di individuazione e valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, laddove &egrave; presente una indicazione/prescrizione di un organo competente, il datore di lavoro non solo &egrave; sollevato ma &egrave; obbligato a seguire le prescrizioni impartite. 

	La scelta di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in una determinata area aziendale pu&ograve; essere, eventualmente, fatta solo all&#39;organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni.

	&nbsp;

	Trovi qui la sentenza completa
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=324</link>
<dc:date>2011-10-07</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=323"><title><![CDATA[Nuovo Decreto sulle attività soggette a certificato prevenzione incendi]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, &ldquo;Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell&rsquo;articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122&quot;, la cui entrata in vigore &egrave; fissata al 7 ottobre 2011.

	
	

	Il DPR 151/2011 introduce, tra le altre cose, sostanziali novit&agrave; e ridefinisce i procedimenti di prevenzione incendi e l&rsquo;elenco delle attivit&agrave; soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco.

	In particolare, le attivit&agrave; soggette vengono suddivise in tre categorie: A (semplici), B (mediamente complesse) e C (complesse) cui corrispondono adempimenti diversi e diverse procedure. Le diverse categorie sono individuate &ldquo;in relazione alla dimensione dell&rsquo;impresa, al settore di attivit&agrave;, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumit&agrave;&rdquo;.

	
	Per le attivit&agrave; di tipo A &egrave; sufficiente il deposito di un modello asseverato (&ldquo;segnalazione certificata di inizio attivit&agrave;&rdquo;) da parte di un tecnico abilitato, con visite dei VVF a campione che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione.

	Per le attivit&agrave; di tipo B &egrave; necessario il deposito di un progetto, che sar&agrave; esaminato entro 60 giorni, e con successivi controlli a campione.

	Per le attivit&agrave; complesse C, il progetto sar&agrave; esaminato entro 60 giorni con successivi controlli a tappeto.

	&nbsp;

	Puoi scaricare qui il Decreto in forma integrale.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=323</link>
<dc:date>2011-10-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=322"><title><![CDATA[Emissioni in Atmosfera: prossime scadenze]]></title>
<description><![CDATA[
	I gestori di stabilimenti o i responsabili dell&#39;esercizio e della manutenzione di impianti termici civili che emettono inquinanti in atmosfera, sono obbligati dal Testo Unico Ambientale, al rispetto di una serie di scadenze. In particolare sono previste scadenze diverse per: 1) stabilimento anteriore al 1988, ossia uno stabilimento che, alla data del 1.7.1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che &egrave; stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 203/1988; 

	2) stabilimento anteriore al 2006, ossia uno stabilimento che &egrave; stato autorizzato ai sensi dell&#39;articolo 6 o dell&#39;articolo 11 o dell&#39;articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 203/1988 purch&eacute; in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; 

	3) stabilimento nuovo, ossia uno stabilimento che non ricade nelle precedenti definizioni.

	
	

	L&rsquo;art. 281 del D. Lgs. 152/2006 (&ldquo;disposizioni transitorie e finali&rdquo;) fissa le scadenze entro le quali i gestori degli stabilimenti autorizzati, devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni, entro i seguenti termini:

	1) entro il 31.12.2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988; 

	2) tra il 1.1.2012 ed il 31.12.2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati prima del 1.1.2000; 

	3) tra il 1.1.2014 ed il 31.12.2015 per gli stabilimenti autorizzati dopo il 31.12.1999.

	
	

	Va ricordato che sono esclusi dall&rsquo;obbligo di presentazione della domanda gli stabilimenti per i quali sia gi&agrave; stata rinnovata l&rsquo;autorizzazione da parte dell&rsquo;autorit&agrave; competente prima dei termini al fine di garantire il rispetto dei valori limite di qualit&agrave; dell&rsquo;aria previsti dalla vigente normativa o con istruttoria estesa a tutto lo stabilimento, a seguito di una modifica sostanziale

	Pena da due mesi a due anni di arresto o ammenda da 258 euro a 1032 euro, per mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati, per stabilimento in esercizio senza autorizzazione.

	
	

	Vi informiamo inoltre che &egrave; stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2011, la decisione 2011/540/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l&#39;inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attivit&agrave; e nuovi gas.

	&nbsp;

	Per maggiori informazioni, contattaci all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=322</link>
<dc:date>2011-10-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=321"><title><![CDATA[Attenzione alla qualifica impropria di Sottoprodotto]]></title>
<description><![CDATA[
	Il depositario di residui derivanti dall&rsquo;attivit&agrave; di estrazione delle cave, stoccati in un deposito di propriet&agrave; di un terzo e non direttamente utilizzati dal produttore o da altri soggetti coinvolti, risponde del reato previsto dall&rsquo;art. 256 comma 1 lett.a) e comma 2 del D.lgs. 152/2006, essendo i suddetti residui qualificabili come rifiuti e non come sottoprodotti. 

	
	

	E&rsquo; quanto deciso dalla Corte di Cassazione sez. penale che, con sentenza n. 28734 del luglio 2011, ha rigettato il ricorso di un indagato condannato per il caso di sequestro preventivo di un&rsquo;area contenente, nella fattispecie, inerti di travertino provenienti da una cava, esclusi dal giudice della suprema Corte, dalla categoria di sottoprodotti e dichiarati rifiuti, con conseguente reato ai sensi dell&rsquo;art. 256 del testo unico ambientale, in quanto costituente attivit&agrave; di gestione di rifiuti, effettuata senza apposita autorizzazione.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=321</link>
<dc:date>2011-09-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=320"><title><![CDATA[Responsabilità dell'amministratore delegato anche se ha delegato]]></title>
<description><![CDATA[
	La Corte di Cassazione sezione Penale ha rigettato con sentenza n. 29935 del luglio 2011, il ricorso del datore di lavoro condannato per lesioni colpose in danno ad un operaio della sua ditta, a seguito di un infortunio sul lavoro.

	&nbsp;

	L&rsquo;imputato &egrave; dichiarato colpevole di aver consentito, in qualit&agrave; di datore di lavoro nonch&egrave; amministratore delegato della s.p.a., che il suo operaio lavorasse utilizzando un termo spruzzatore, collegato ad una bombola GPL, privo di sistema di blocco dell&#39;erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale. 

	L&rsquo;operaio riportava gravi lesioni vertebrali a seguito di una caduta dal pianale sul quale si trovava, provocata da una fiammata sviluppatasi al momento della riaccensione del cannello.

	Secondo la Suprema Corte, grava quindi sul datore di lavoro, che ha la disponibilit&agrave; dei mezzi di spesa e di programmazione della sostituzione dei macchinari, la responsabilit&agrave; di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non vetusti. 

	&nbsp;

	Inoltre laddove sia permessa una delega di funzioni, vista la complessit&agrave; della struttura aziendale in relazione alla strutturazione dell&rsquo;organigramma, resta pur sempre a carico del datore di lavoro l&rsquo;obbligo della vigilanza sulla sicurezza delle modalit&agrave; di lavoro e delle strumentazioni utilizzate. 

	&nbsp;

	Trovi qui la sentenza integrale
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=320</link>
<dc:date>2011-09-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=319"><title><![CDATA[Pneumatici: contributo ambientale per il recupero]]></title>
<description><![CDATA[
	Al via dal 9 giugno 2011 la raccolta gratuita, presso i gommisti di tutta Italia, dei PFU &ndash; Pneumatici Fuori Uso &ndash; cos&igrave; come stabilito dal Decreto Ministeriale 82 dell&#39;11 aprile 2011. 

	&nbsp;

	A partire dal 7 settembre coloro che acquisteranno pneumatici delle sei aziende socie di Ecopneus (societ&agrave; senza fini di lucro che si occuper&agrave; della raccolta, il trattamento e il recupero dei PFU) ossia Bridgestone, Continental, Goodyear-Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli potranno leggere in fattura, o sullo scontrino fiscale, il contributo ambientale che copre, appunto, i costi di gestione e recupero dei pneumatici fuori uso.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=319</link>
<dc:date>2011-09-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=318"><title><![CDATA[Proroga ufficiale SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Secondo quanto previsto dal testo approvato al Senato il 7 settembre, in sede di conversione in legge del DL 138/2011, il sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti SISTRI verr&agrave; introdotto definitivamente al termine di un adeguato periodo transitorio. 

	Il Ministero dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del mare, assicura al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativit&agrave; del SISTRI, dalla data di entrata in vigore della legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, ai fini dell&#39;eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo pi&ugrave; immediato rispetto a quelle attualmente previste e organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l&#39;obiettivo della pi&ugrave; ampia partecipazione degli utenti. 

	
	Alla luce quindi, delle nuove disposizioni, il SISTRI diventer&agrave; quindi operativo a partire dal 9 febbraio 2012.

	Il DL n. 138/2011 prevede, comunque, che con apposito decreto del Ministro dell&#39;ambiente e della tutela del territorio e del Mare, entro novanta giorni dall&#39;entrata in vigore della legge di conversione, saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione delle loro caratteristiche, saranno applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=318</link>
<dc:date>2011-09-13</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=309"><title><![CDATA[1° Convegno Nazionale Salute e Sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[
	AICQ con la sponsorizzazione della Solve Consulting s.r.l., organizza il 12 ottobre a Roma il 1&deg; Convegno Nazionale &ldquo;SALUTE E SICUREZZA&rdquo;. 

	
	

	Principi, Aspetti Normativi, Strumenti e Gestione Operativa:

	Lo Stato dell&rsquo;Arte sulla Gestione della Salute e Sicurezza in Italia

	
	

	Trovi qui il programma della giornata completo di modulo di iscrizione.

	
	

	Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=309</link>
<dc:date>2011-09-12</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=317"><title><![CDATA[Colpo di scena: abrogata l'abrogazione del SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Dopo appena 3 settimane dall&rsquo;emanazione del Decreto Legge 138 che prevedeva la sua abrogazione, il sistema SISTRI riparte con entrata in vigore il 9 febbraio 2012 e con l&rsquo;introduzione di importanti novit&agrave;. 

	&nbsp;

	La piena operativit&agrave; del sistema tra 5 mesi, &egrave; subordinata ad una verifica tecnica delle componenti software e hardware, in collaborazione con le associazioni di categoria pi&ugrave; rappresentative, per aiutare tutte quelle imprese che da tempo denunciano l&rsquo;instabilit&agrave; del sistema e le difficolt&agrave; nelle procedure di utilizzo dei dispositivi, soprattutto legate all&#39;autotrasporto e in particolare ai collegamenti con il server per l&#39;immissione dei dati ed il funzionamento degli equipaggiamenti di bordo (black box e chiavette Usb). 


 
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		Si attendono i dettagli in uno specifico decreto del ministero dell&#39;Ambiente.


	http://www.solveconsulting.it/public/Download/testosistri4sett2011(1).doc
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=317</link>
<dc:date>2011-09-07</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=316"><title><![CDATA[Cassazione: traffico illecito di rifiuti]]></title>
<description><![CDATA[
	Con la sentenza n. 24427 la Corte di cassazione Penale in data 17/06/2011 ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di 6 containers, contenenti un grosso quantitativo di ritagli di materiali tessili, emesso dal Tribunale di Taranto in data 25.5.2010 nei confronti di un imprenditore indagato per avere, quale titolare della ditta G.L., effettuato una spedizione di rifiuti verso paesi terzi, in specie il Vietnam, costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 35 lett. e) del Regolamento CEE 1.2.1993 n. 259, al fine di trarne un ingiusto profitto, attestando falsamente che il contenuto della spedizione fosse costituito da ritagli di tessuti, dichiarandola come &ldquo;materia prima secondaria&rdquo;.

	
	

	Il tribunale del riesame ha quindi affermato la sussistenza dei reati in oggetto, essendo presenti sufficienti elementi per ritenere che il contenuto dei containers fosse costituito da rifiuti speciali non pericolosi e non da materie prime secondarie come sostenuto dall'indagato.

	
	

	Il Giudice ha affermato che &ldquo;non erano state rispettate le procedure di recupero, cui avrebbero dovuto essere sottoposti i materiali sequestrati, nonch&eacute; la sussistenza di ulteriori elementi indiziari che si trattasse di rifiuti, quale il valore nullo o irrisorio della merce da esportare&rdquo;.

	
	

	Per ricevere il testo completo della sentenza o per maggiori informazioni, contattaci all&rsquo;indirizzo aggiornamentolegislativo@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=316</link>
<dc:date>2011-09-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=315"><title><![CDATA[Convegno Igiene Industriale - Napoli 6 e 7 ottobre 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	AIDII sezione Sud organizza il 6 e 7 ottobre 2011 a Napoli, in collaborazione dell`Universit&agrave; degli Studi di Napoli Parthenope, il Convegno di Igiene Industriale &ldquo;3&deg; Incontri Mediterranei &ndash; Microinquinanti negli ambienti di lavoro e di vita: monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico e valutazione del rischio&rdquo;.

	Trovi qui il programma e il modulo di iscrizione.

	
	

	Per maggiori informazioni, contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=315</link>
<dc:date>2011-09-05</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=314"><title><![CDATA[In arrivo Class Action contro il SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a seguito dell&rsquo;abolizione del Sistema SISTRI con Decreto Legge 138/2011, ha avviato la prima class action contro il SISTRI, per il rimborso dei contributi versati negli anni 2010 e 2011. 

	All'indirizzo http://www.uaf.it/ trovi il fac-simile della raccomandata da inviare al Ministero dell&rsquo;Ambiente.

	
	

	Per maggiori informazioni, contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=314</link>
<dc:date>2011-09-05</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=313"><title><![CDATA[Cassazione: responsabilità del datore di lavoro non esclude la corresponsabilità del Rspp]]></title>
<description><![CDATA[
	Con la sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro &egrave; &ldquo;garante dell'incolumit&agrave; fisica e della salvaguardia della personalit&agrave; morale dei prestatori di lavoro&rdquo; con conseguente responsabilit&agrave; penale nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di tutela. 

	La Suprema Corte ribadisce che l&rsquo;obbligo del datore di lavoro in materia di sicurezza, comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attivit&agrave; lavorative, l&rsquo;adozione di tutte le opportune misure di sicurezza ma anche la reale predisposizione di quest&rsquo;ultime nonch&eacute; il controllo, continuo ed effettivo, sulla concreta osservanza delle misure determinate. 

	
	

	La sentenza per&ograve; mette in rilievo anche che &quot;la responsabilit&agrave; del datore di lavoro non esclude per&ograve; la concorrente responsabilit&agrave; del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure &egrave; privo di poteri decisionali e di spesa, pu&ograve; essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione&quot;.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=313</link>
<dc:date>2011-08-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=312"><title><![CDATA[Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.121 - Attuazione della tutela penale dell'ambiente]]></title>
<description><![CDATA[
	Dal 16 agosto &egrave; in vigore il D. Lgs 7 Luglio 2011 n.121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonch&eacute; della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) che avvia il percorso gi&agrave; iniziato per la parte salute e sicurezza, anche per la tutela ambientale estendendo il concetto di responsabilit&agrave; penale introducendo nuove sanzioni.

	Sono modificati tra l&rsquo;altro il codice di procedura penale, il D. Lgs 231/2001 ed il testo unico ambientale.

	Il Decreto non &egrave; sicuramente sincronizzato con il DL 138 in vigore dal 13.8.2011 relativamente all&rsquo;abrogazione del Sistri e si aspetta per questo un ulteriore correttivo.

	
	

	Per qualsiasi ulteriore informazione o per suggerimenti operativi per l&rsquo;attuazione del sistema di gestione ambientale non esitare a contattarci via telefono allo 081 0201741 o via mail a info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=312</link>
<dc:date>2011-08-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=311"><title><![CDATA[Abrogazione SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Il DL 138 del 13.8.2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188, abroga ufficialmente il SISTRI.

	In particolare l&rsquo;articolo 6, comma 2 del Decreto, cos&igrave; recita:

	
	

	2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati: 

	a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (istitutivo del Sistri); 

	b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1&deg; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

	c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 

	d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 

	e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 

	f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso &laquo;articolo 260-bis&raquo;; 

	g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; 

	h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52. 

	3. Resta ferma l'applicabilit&agrave; delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonch&eacute; del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

	
	

	Entro 60 giorni il decreto dovr&agrave; essere convertito in legge, pena decadenza dello stesso.&nbsp; 
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=311</link>
<dc:date>2011-08-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=310"><title><![CDATA[Corsi di Formazione Sicurezza Settembre-Ottobre 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting s.r.l. nei mesi di settembre e ottobre organizza i seguenti corsi di formazione:

	&nbsp;

	- Corso per Addetto alla Gestione dell&rsquo; emergenza Incendio rischio Basso della durata di 4 ore in data 5 settembre 2011

	&nbsp;

	- Corso base per Dirigenti e Preposti della durata di 8 ore in data 13 settembre 2011

	&nbsp;

	- Corso base per Elettricisti della durata di 40 ore con inizio in data 15 settembre 2011

	&nbsp;

	- Corso per Addetto alla Gestione dell&rsquo; emergenza Incendio rischio Medio della durata di 8 ore in data 20 settembre 2011

	&nbsp;

	- Corso per Addetto Carrellista - Mulettista della durata di 4 ore in data 28 settembre 2011

	&nbsp;

	&nbsp;

	- Corso Per Addetto al Primo Soccorso Aziendale per Aziende Appartenenti ai gruppi B e C della durata di 12 ore in data 10 e 11 ottobre 2011

	&nbsp;

	- Corso sulla Sicurezza Degli Impianti Elettrici della durata di 16 ore in data 17 e 18 ottobre 2011

	&nbsp;

	Per scaricare i programmi completi e per avere informazioni sulle modalit&agrave; di iscrizione visita la pagina Formazione del nostro sito o contattaci all&#39;indirizzo info@solveconsulting.it
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=310</link>
<dc:date>2011-08-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=308"><title><![CDATA[Proroga DM 11 aprile 2011 - Verifiche Periodiche]]></title>
<description><![CDATA[
	Il 22 luglio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico, hanno stabilito la proroga dell&rsquo;entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 &ldquo;recante disciplina delle modalit&agrave; di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&rsquo;All. VII del D.Lgs. 81/2008&rdquo;.

	&nbsp;

	L&rsquo;entrata in vigore prevista per il 28 luglio 2011, ovvero a 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, viene prorogata a 270 giorni dalla stessa pubblicazione. Il decreto diverr&agrave; quindi operativo entro la fine di gennaio 2012.
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<dc:date>2011-07-29</dc:date>
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<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=307"><title><![CDATA[Sentenza Cassazione - Installazione Pannelli Solari]]></title>
<description><![CDATA[
	La Corte di Cassazione sezione penale ha stabilito, con la sentenza n. 19328/11, che l&rsquo;installazione di pannelli solari &egrave; ritenuta &ldquo;intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.&rdquo;

	La necessit&agrave; di richiedere l&rsquo;autorizzazione &egrave; esplicitamente prevista nell&rsquo;all. 1 del D.P.R. n. 139/2010, che indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata i &quot;pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq&rdquo;.

	&nbsp;

	La mancata autorizzazione per questi interventi &egrave; quindi idonea a configurare il reato paesaggistico.
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<dc:date>2011-07-26</dc:date>
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<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=306"><title><![CDATA[Proroga SISTRI per produttori fino a 10 dipendenti]]></title>
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	Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio la legge 12 luglio 2011, 106 &quot;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia&quot;. La legge, che apporta importanti modifiche al Decreto n.70/2011, cos&igrave; cita alla lettera f dell&rsquo;art. 6 co.2: &quot;al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativit&agrave; del Sistema di controllo della tracciabilit&agrave; dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non pu&ograve; essere antecedente al 1&ordm; giugno 2012&quot;.

	Prorogata quindi al 1 giugno 2012 l&rsquo;entrata in vigore del SISTRI per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.

	Resta l&rsquo;obbligo per i soggetti tenuti, di redigere il formulario, il registro di carico e scarico &nbsp;e il MUD fino all&rsquo;entrata del SISTRI altrimenti sanzionabili, secondo l&rsquo;art.258 del T.U. non modificato dal D.L.vo n. 205/2010 e recante modifiche alla Parte IV del TUA.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=306</link>
<dc:date>2011-07-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=305"><title><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro: Crescono le Certificazioni]]></title>
<description><![CDATA[
	I dati di ACCREDIA, l'Ente Unico Italiano di Accreditamento, confermano che nelle aziende italiane crescono la sicurezza e il numero delle certificazioni in materia di salute e sicurezza. 

	Ad aprile 2011, infatti i certificati emessi sotto accreditamento in conformit&agrave; allo Standard OHSAS 18001 sono stati 2.035 contro i 1.107 emessi nello stesso periodo del 2010, come anche i siti produttivi i certificati sono passati a circa 4500, quasi raddoppiati dal 2010.

	
	

	A questi numeri si aggiunge il dato positivo relativo alla diminuzione degli incidenti sul lavoro contenuto nel Rapporto Inail Infortuni sul lavoro 2010. 

	ACCREDIA sottolinea a ragione, come investire sulla certificazione del sistema di gestione diviene un valore aggiunto per le imprese e per i lavoratori, soprattutto in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

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		La Solve Consulting s.r.l. segue da anni pratiche di certificazione nel settore SICUREZZA in Campania, cos&igrave; come su tutto il territorio nazionale.
	
		&nbsp;
	
		Per informazioni o per un colloquio informativo, contattaci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
	
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		http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=509&amp;areaNews=10&amp;GTemplate=default.jsp
	
	
		&nbsp;


	&nbsp;

	&nbsp;

	
	
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<dc:date>2011-07-15</dc:date>
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<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=304"><title><![CDATA[Circolare Banca Dati CTP Torino - Rumore]]></title>
<description><![CDATA[
	Con apposita Lettera Circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la nuova Banca dati CPT Torino, al fine di rispondere alle richieste dell'art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che l'emissione sonora delle attrezzature e delle macchine di lavoro in campo edile pu&ograve; essere stimata in fase di progetto facendo riferimento a livelli di rumore standard, individuati da studi e misurazioni attendibili.

	Nella Circolare viene presentato &ldquo;l&rsquo; Aggiornamento della banca dati del C.P.T. Di Torino&quot;, che fornisce le metodologie, le procedure e i riferimenti alle norme di settore per la misurazione dei livelli sonori e di potenza. La Circolare, contiene inoltre alcuni esempi con informazioni in merito a tipologia, modello e analisi in frequenza di alcune strumentazioni. 

	Scarica qui la Circolare 
]]></description>
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<dc:date>2011-07-12</dc:date>
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<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=303"><title><![CDATA[Ministero del Lavoro - Circolare lavoro Usurante]]></title>
<description><![CDATA[
	Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato, in data 20 giugno 2011, la Circolare n. 15/2011 che d&agrave; nuove direttive in merito al lavoro usurante e rimanda al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Il decreto, all'art. 1, identifica i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti come quelli impegnati in mansioni usuranti e con i lavoratori notturni, dando a tali soggetti la possibilit&agrave; di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento; questa possibilit&agrave; &egrave; in attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale che gli dia operativit&agrave;. 

	&nbsp;

	Con la circolare sono prorogati i termini per la comunicazione, relativamente alle differenti tipologie di lavoro: LAVORO NOTTURNO e LAVORO CARATTERIZZATO DALLA &ldquo;LINEA A CATENA&rdquo;.

	Per il lavoro notturno svolto nel 2011, il termine ultimo per la compilazione del modello &quot;LAV-NOT&quot; &egrave; il 31 marzo 2012. Il modulo &egrave; disponibile sul sito del Ministero del Lavoro a partire dal 20 luglio 2011. 

	La comunicazione del modulo &quot;LAV-US&quot;, per i dipendenti elencati dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1, doveva essere fatta entro il 25 giugno 2011 anche se non sar&agrave; sanzionabile il datore che la produrr&agrave; entro il 31 luglio 2011. Anche quest&rsquo;ultimo modulo &quot;LAV-US&quot; &egrave; disponibile sul sito del Ministero del Lavoro a partire dal 21 giugno 2011.

	&nbsp;

	L'omissione della comunicazione e la produzione di comunicazioni che contengono dati errati o non corrispondenti al vero saranno sanzionate con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 33, L. 183/2010.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=303</link>
<dc:date>2011-07-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=302"><title><![CDATA[Cassazione: Nuove Sentenze Sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[
	La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 giugno 2011 ha stabilito, confermando quanto deciso in prima istanza, che ai fini dell'applicabilit&agrave; delle specifiche norme di prevenzione contro gli infortuni nell&rsquo;ambito di lavori su ponteggi, si deve tener conto esclusivamente dell'altezza complessiva dell'intero ponteggio e non del punto in cui il lavoratore si trova realmente nello svolgersi del suo operato. Con tali motivazioni il datore di lavoro e il caposquadra, nel caso di un infortunio ai danni di un lavoratore su di un ponteggio, sono stati condannati per il reato di lesioni personali colpose in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto violavano specifiche norme antinfortunistiche, anche con il lavoratore ubicato a meno di due metri d&rsquo;altezza.

	&nbsp;

	Con la sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011 per il caso di un incendio divampato in un albergo che ha provocato la morte di diversi ospiti, la Cassazione ha invece stabilito che il dirigente aziendale deve assicurare costantemente la presenza in sede del personale qualificato per attuare il piano antincendio: in caso di assenza di tale personale, si configura responsabilit&agrave;&nbsp; in caso di incendio e di danni a persone e il dirigente risponde di omicidio colposo.

	Nella notte in cui accadde l&rsquo;incendio, nessuno dei componenti della squadra di emergenza era in servizio presso l&rsquo;albergo, ma erano presenti solo il portiere e un facchino. Il piano di emergenza era stato dunque, sostanzialmente disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente l&rsquo;emergenza.
]]></description>
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<dc:date>2011-07-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=301"><title><![CDATA[Sentenza Saras]]></title>
<description><![CDATA[
	Il Giudice Altieri, con la sentenza del processo per la morte dei tre operai metalmeccanici della ComeSa avvenuta nel maggio 2009, ha escluso &ldquo;perch&eacute; il fatto non sussiste&rdquo; la responsabilit&agrave; amministrativa del presidente della Saras Gianmarco Moratti.

	Secondo Altieri: &ldquo;iI modello organizzativo e di gestione della sicurezza era valido, le regole c&rsquo;erano e non &egrave; emersa alcuna iniziativa rivolta ad accelerare i tempi o a semplificare le procedure di lavorazione all'interno della raffineria di Sarroch, in quanto il reato non fu commesso nell&rsquo;interesse o a vantaggio dell&rsquo;ente&rdquo;. 

	&nbsp;

	Condannati invece a due anni di reclusione il direttore generale Dario Scaffardi, l&rsquo;ex direttore della raffineria Guido Grosso e Francesco Ledda, il rappresentante legale della Comesa, l&rsquo;impresa d&rsquo;appalto in cui lavoravano le vittime. Dopo il caso ThyssenKrupp ancora una volta i massimi dirigenti di uno stabilimento industriale pagano di persona per la morte dei lavoratori; secondo il giudice &egrave; stata la loro condotta, infatti a causare la morte degli operai. Assolti, per non aver commesso il fatto, il direttore operazioni industriali della Saras Antioco Mario Gregu e il responsabile dell&rsquo;area produttiva Antonello Atzori.
]]></description>
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<dc:date>2011-07-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=300"><title><![CDATA[Certificazioni: Nuovi obblighi per le aziende]]></title>
<description><![CDATA[
	Con il quarto Conto Energia (DM 5 maggio 2011), i Ministeri dell&rsquo;Ambiente e dello Sviluppo Economico hanno stabilito che per, gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, i produttori di moduli fotovoltaici dovranno dotarsi di un sistema di gestione conforme alle norme ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato. 

	
	

	Con il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, invece, il Consiglio europeo ha stabilito che il produttore di rottami metallici, o il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici, deve applicare ed implementare un Sistema di Gestione della Qualit&agrave; certificato da un Organismo accreditato. 

	&nbsp;

	Cos&igrave; come secondo il Decreto direttoriale n. 2011/11181 del 5 aprile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che istituisce l'Albo Nazionale per la filiera del gioco lecito, i produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi di gioco che intendono iscriversi all'Albo dovranno, tra le altre cose, possedere una dichiarazione d'impegno volta al conseguimento entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualit&agrave; secondo la norma EN ISO 9001:2008 rilasciata da un Organismo accreditato. 

	&nbsp;

	La Solve Consulting s.r.l. segue da anni pratiche di certificazione per tutti gli schemi: QUALITA&rsquo;, AMBIENTE e SICUREZZA in Campania, cos&igrave; come su tutto il territorio nazionale.

	
	

	Per un preventivo o per un colloquio conoscitivo, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=300</link>
<dc:date>2011-07-05</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=298"><title><![CDATA[Cassazione: responsabilità solidale appaltatore e subappaltatore]]></title>
<description><![CDATA[
	La Corte di Cassazione penale con una recentissima sentenza, ha stabilito che nei lavori affidati in appalto, il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell&rsquo;integrit&agrave; fisica anche dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice. 

	La sentenza riguarda l&rsquo;infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice alla quale l&rsquo;impresa affidataria, aveva affidato in subappalto i lavori per la realizzazione delle opere murarie e dei solai di un&rsquo;abitazione. Durante lo smontaggio del ponteggio installato, l&rsquo;operaio che si trovava al terzo piano dello stabile &egrave; caduto al suolo da una altezza di circa sei metri, trascinato da un tubo di ferro del ponteggio che l&rsquo;operaio stava buttando gi&ugrave;. 

	
	

	Gi&agrave; in primo luogo il Tribunale Monocratico aveva condannato il datore di lavoro della ditta appaltatrice alla pena (condonata) di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore; il tribunale aveva infatti ritenuto il datore di lavoro della ditta appaltatrice responsabile perch&eacute; considerato parimenti destinatario della normativa antinfortunistica, quale direttore dei lavori anche della ditta subappaltatrice.

	
	

	A seguito di un ricorso proposto dall&rsquo;imputato, anche secondo la suprema Corte, il datore di lavoro della ditta appaltatrice non &egrave; esente da colpa seppur in presenza di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro della ditta subappaltatrice e non pu&ograve; invocare a sua discolpa la mancata diligenza, prudenza, perizia e responsabilit&agrave; altrui.

	
	

	La Corte Suprema definisce cos&igrave; il cosiddetto &ldquo;doppio aspetto della colpa&rdquo;, secondo cui si risponde sia per colpa diretta che per colpa indiretta nel caso in cui un infortunio dipenda dal comportamento dell&rsquo;agente che invoca a sua discriminante la responsabilit&agrave; altrui.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=298</link>
<dc:date>2011-06-17</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=297"><title><![CDATA[Nuova Proroga SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Secondo l&rsquo;intesa raggiunta ieri fra il Ministero dell&rsquo;Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese, il SISTRI entrer&agrave; in vigore: 

	
	

	- il 1&deg; settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano pi&ugrave; di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);

	- il 1&deg; ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e &ldquo;Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania&rdquo;;

	- il 1&deg; novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;

	- il 1&deg; dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);

	- il 1&deg; gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

	
	

	Si segnala inoltre che sono previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell&rsquo;operativit&agrave; del sistema.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=297</link>
<dc:date>2011-05-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=296"><title><![CDATA[Corsi di Formazione Sicurezza Giugno 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting s.r.l. nel mese di giugno organizza i seguenti corsi di formazione:

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	- Corso per Addetto alla Gestione dell&rsquo; emergenza Incendio rischio medio della durata di 8 ore in data 6 giugno 2011

	- Corso sulla Sicurezza Degli Impianti Elettrici della durata di 16 ore in data 13 e 14 giugno 2011

	- Corso base per Dirigenti e Preposti della durata di 8 ore in data 21 giugno 2011

	Per scaricare i programmi completi e per avere informazioni sulle modalit&agrave; di iscrizione visita la pagina Formazione del nostro sito o contattaci all'indirizzo info@solveconsulting.it
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=296</link>
<dc:date>2011-05-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=295"><title><![CDATA[Sistri Contact Center]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicata sul sito del Sistri la notizia relativa agli orari del Contact Center. 
	

	In particolare gli operatori segnalano che al momento prenderanno in considerazione le chiamate di quegli utenti che cominceranno ad utilizzare attivamente il sistema dal 1 giugno; dalle 8 e 30 alle 17 e 30 saranno disponibili per risolvere tutte le problematiche volte a garantire l'operativit&agrave; delle Aziende (problemi di accesso, rigenerazione dispositivi USB, recupero delle credenziali, ecc.) mentre nella fascia dalle 17 e 30 alle 19 e 30 per l'aggiornamento della pratica.

	
	

	A seguire poi, si dar&agrave; spazio agli altri utenti, non necessariamente &ldquo;obbligati&rdquo; all&rsquo;utilizzo del Sistri dal 1 giugno.

	Vengono pertanto invitati gli utenti a valutare attentamente le necessit&agrave; prima di chiamare il Contact Center.

	
	

	Per Tutte le altre richieste di chiarimento relative alla normativa ed alle procedure &egrave; necessario utilizzare la casella infosistri@sistri.it
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=295</link>
<dc:date>2011-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=294"><title><![CDATA[Corsi di Formazione Maggio 2011 - Area Sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting s.r.l. organizza, mensilmente corsi di formazione presso la propria sede operativa di San Marcellino (Ce). Per il mese di maggio sono previsti in calendario un Corso per Addetto al Primo Soccorso della durata di 12 ore e un Corso di formazione per Carrellista/Mulettista.
	

	Per visualizzare il calendario completo 2011, visita la sezione FORMAZIONE del nostro sito; l&igrave; troverai le locandine di ogni corso in programma e le modalit&agrave; di iscrizione.
	

	Per maggiori informazioni non esitare a contattarci all'indirizzo info@solveconsulting.it
	

	
	
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<dc:date>2011-05-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=293"><title><![CDATA[Seminario Attrezzature di Lavoro, Sicurezza e Formazione]]></title>
<description><![CDATA[
	Il prossimo 27 maggio si terr&agrave; ad Ardea (Roma) un interessante workshop &ldquo;ATTREZZATURE DI LAVORO &ndash; REQUISITI DI SICUREZZA STRUTTURALE E LORO MANTENIMENTO &ndash; LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI&rdquo;. 

	
	

	Il workshop si propone di analizzare le problematiche tecniche ed operative derivanti dagli obblighi che il D.Lgs. n. 81/08 ha richiesto in merito ad ogni attrezzatura di lavoro. Tratter&agrave; inoltre, in maniera particolarmente approfondita, gli aspetti di novit&agrave; introdotti dal nuovo DM 11 aprile 2011.

	
	

	Pensando di farti cosa gradita puoi scaricare la locandina dal seguente link.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=293</link>
<dc:date>2011-05-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=292"><title><![CDATA[SISTRI Click Day - 11 maggio 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	In funzione dell&rsquo;obbligo, dal prossimo primo giugno, dell&rsquo;avvio del sistema informatico Sistri per la gestione amministrativa dei rifiuti, Confindustria e Rete Imprese Italia hanno deciso di promuovere per l&rsquo;11 maggio prossimo, una giornata di verifica, ribattezzata Sistri Click Day, nel corso della quale tutte le imprese iscritte a Sistri sono invitate ad utilizzare le procedure informatiche per la gestione dei rifiuti, e a riferirne gli esiti al Sistri e alla propria organizzazione. La giornata del Click Day ha avuto il &ldquo;patrocinio morale&rdquo; del Ministro dell&rsquo;Ambiente.

	Il Click Day rappresenta quindi da un lato un'ultima occasione per sperimentare il funzionamento e la funzionalit&agrave; dei dispositivi USB (chiavetta) e BB (Black Box) del sistema Sistri, prima dell'avvio previsto per il 1&deg; giugno 2011, dall&rsquo;altro un modo per tutelarsi e ridurre al minimo il rischio di sanzioni.

	Affinch&eacute; la prova tecnica sia veramente efficace con la partecipazione massiccia delle imprese iscritte, &egrave; quindi necessario che gi&agrave; dai prossimi giorni, e comunque prima dell&rsquo;11 maggio, tutti gli interessati verifichino il funzionamento dei propri dispositivi USB, segnalando, anche ripetutamente, via fax al numero verde di SISTRI 800 0508 63 gli eventuali problemi.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=292</link>
<dc:date>2011-05-04</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=290"><title><![CDATA[Turismo Accessibile - Norma D4001:2008]]></title>
<description><![CDATA[
	Il turismo accessibile, argomento di grande attualit&agrave;, &egrave; stato il tema centrale del meeting europeo ospitato a Gitando.all (Salone del turismo e dello sport accessibile) a Vicenza. Il turismo accessibile ha un bacino di utenza di oltre 140 milioni di persone tra disabili e accompagnatori, pari al 27% della popolazione europea, per un introito di 89 miliardi di euro .

	Le strutture alberghiere sono fondamentali per questa fetta di turismo, soprattutto in vista di eventi come Expo 2015, tanto che a livello istituzionale si stanno concretizzando delle scelte per far si che Milano sia pronta ad accogliere l'evento. Con delibera n. 9/983 del 15 dicembre 2010 &egrave; stato infatti definito il Piano d&rsquo;Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilit&agrave;, mettendo in luce ci&ograve; che la Regione Lombardia intende fare in visione di Expo 2015. Si parla per la prima volta di &ldquo;certificazione di qualit&agrave; ed ente certificante&rdquo; quale strumento per individuare e premiare le realt&agrave; pi&ugrave; rispondenti ai requisiti. 

	&nbsp;

	Dasa-R&auml;gister S.p.A. (www.dasa-raegister.com), organizzazione indipendente in forte evoluzione operante nell'area della certificazione dei Sistemi di Gestione, ha generato la norma &ldquo;D-4001:2008 Accessibilit&agrave; siti per persone con difficolt&agrave; motorie &ndash; Requisiti&rdquo; che nasce da un gruppo di lavoro, al quale hanno preso parte persone con problemi motori, al fine di definire un protocollo certificabile che disciplini i requisiti minimi di una struttura da avere per garantire la reale accessibilit&agrave; e la fruibilit&agrave; del servizio che l&rsquo;organizzazione eroga. 

	&nbsp;

	La norma &egrave; scaricabile gratuitamente, assieme alla linea guida e alla check list di autovalutazione, dal sito www.d-4001.com
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=290</link>
<dc:date>2011-05-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=289"><title><![CDATA[Giovedì 28 aprile: giornata mondiale per la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro]]></title>
<description><![CDATA[
	Gioved&igrave; 28 aprile &egrave; la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza nel mondo del Lavoro.

	Promossa dall'Ilo, l'agenzia specializzata delle Nazioni unite, che opera nel campo dell'accesso di uomini e donne nel mercato del lavoro e per condizioni di lavoro pi&ugrave; umane e dignitose, la giornata sar&agrave; un'occasione di riflessione e di denuncia sui diritti umani e sulle condizioni di assenza di libert&agrave; a cui sono sottoposti milioni di cittadini nel mondo.

	
	Se da un lato assistiamo all'emergere di quote di lavoro regolare in diversi paesi del mondo, dall'altro lato vediamo aumentare la disoccupazione, che determina massicci flussi migratori verso i paesi pi&ugrave; avanzati. Il lavoro resta la principale leva per l'inclusione sociale e per l'accesso a migliori qualit&agrave; di vita, ma per molti popoli &egrave; un miraggio e un obiettivo ancora lontano.

	
	Per questo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro sar&agrave; un momento di riflessione e di denuncia per le condizioni disumane alle quali ancora troppi cittadini del mondo sono sottomessi: schiavit&ugrave;, lavoro minorile, esclusione delle donne, lavoro nero e lavoro irregolare.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=289</link>
<dc:date>2011-04-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=288"><title><![CDATA[Armonizzazione col Regolamento CLP]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, il Decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 marzo 2011, con il quale viene recepita la direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

	Il decreto prevede la modifica di alcune normative italiane che facevano riferimento alle precedenti direttive CE quali: 

	
		Legge 713/1986 sulla produzione e vendita dei cosmetici; 
	
		D.Lgs. 152/2006 contenente norme in materia ambientale; 
	
		D.Lgs. 209/2003 concernente i veicoli fuori uso; 
	
		D.Lgs. 151/2005 relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
	
		D.Lgs. 161/2006 riguardante la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi. 


	Le maggior parte delle modifiche riguarda essenzialmente la sostituzione del termine &quot;preparati&quot; con &ldquo;miscele&rdquo;, le modalit&agrave; di etichettatura di diverse classi di sostanze e miscele pericolose e la sostituzione con sostanze meno nocive di alcune classi di sostanze pericolose.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=288</link>
<dc:date>2011-04-21</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=286"><title><![CDATA[Sentenza Primo Grado Thyssen-Krupp]]></title>
<description><![CDATA[
	Il tribunale di Torino &egrave; giunto alla sentenza di primo grado per l&rsquo;incidente avvenuto presso lo stabilimento della &nbsp;Thyssen-Krupp dove persero la vita 7 operai a causa di un grave incendio che si svilupp&ograve; conseguentemente ad una serie di guasti e rotture nell&rsquo;impianto del sito produttivo.

	La sentenza, seppur di primo grado, introduce per la prima volta in Italia, e non solo, il principio del &ldquo;dolo eventuale&rdquo;, ovvero il riconoscimento non di una negligenza ma di una volont&agrave; alla base dell&rsquo;incidente.

	Seppur tra i commenti critici dei vertici dell&rsquo;azienda, questa sentenza rende pi&ugrave; aspre quindi le conseguenze a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nonch&eacute; dell&rsquo;impresa a valle di infortuni gravi sul lavoro.

	&nbsp;

	Le condanne: 

	
		Herald Espenbahn, Amministratore Delegato con delega in materia di sicurezza sul lavoro, &egrave; stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale per disastro e incendio dolosi
	
		Cosimo Cafueri, dirigente dell'Azienda e Responsabile del servizio prevenzione e protezione; condannato a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, disastro e incendio
	
		Raffaele Salerno, responsabile dello stabilimento; condannato a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, disastro e incendio
	
		Marco Pucci e Gerarld Priegnitz i membri del comitato esecutivo con deleghe in materia commerciale finanziaria; condannato a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, disastro e incendio
	
		Daniele Moroni, responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio &egrave; stato condannato a 10 anni e 10 mesi per gli stessi reati
	
		La responsabilit&agrave; amministrativa ex D.L.gs. n. 231/2001, ha visto condannare la Thyssen alla sanzione pecuniaria di un milione di Euro, pi&ugrave; 800.000 Euro a titolo di confisca del prezzo del profitto ottenuto grazie ai risparmi sulla sicurezza.


	&nbsp;

	Misure accessorie:

	&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 mesi

	&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; esclusione per 6 mesi da sussidi e finanziamenti pubblici

	&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; revoca dei finanziamenti pubblici gi&agrave; concessi.

	&nbsp;

	Risarcimenti alla parte civile, e alle parti sociali, che si aggiungono ai 12 milioni di Euro che erano gi&agrave; stati dati ai familiari delle 7 vittime:

	1)&nbsp; Un milione di Euro al Comune di Torino, a titolo di provvisionale;

	2)&nbsp; 973.300 Euro alla Regione Piemonte;

	3)&nbsp; 500.000 Euro alla Provincia di Torino;

	4) 100.000 Euro ad ognuno dei Sindacati di seguito indicati: FIM-CISL; FIOM-CGIL: UILM-UIL; FLM-CUB;

	5) Altri risarcimenti a decine di colleghi delle vittime che lavoravano nello stabilimento;

	6) Provvisionale a favore dell'unico sopravvissuto, Antonio Boccuzzi, oggi parlamentare.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=286</link>
<dc:date>2011-04-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=284"><title><![CDATA[REACH - Regolamento (UE) n. 366/2011]]></title>
<description><![CDATA[
	
		Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.04.11 il Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide).
	
		&nbsp;
	
		L&rsquo;acrilammide &egrave; una sostanza che pu&ograve; formarsi negli alimenti, solitamente nei prodotti amilacei come patatine, patate fritte a bastoncino, pane e fette biscottate, durante la cottura (frittura, cottura al forno e alla griglia) a temperature pari o superiori a 120&deg;C. L&rsquo;acrilammide &egrave; un noto cancerogeno per gli animali da laboratorio; pertanto &egrave; opportuno mettere in atto misure per ridurre al minimo l&rsquo;esposizione derivante da tutte le fonti, compresa quella dietetica.

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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=284</link>
<dc:date>2011-04-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=281"><title><![CDATA[Lavori elettrici sotto tensione, con tensioni maggiori di 1000 V]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.83, l&rsquo;11 aprile il decreto 4 febbraio 2011 &ldquo;Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all&rsquo;articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81&rdquo;, che va a definire i criteri per la sicurezza delle aziende che effettuano lavori sotto tensione. 

	L&rsquo;articolo del Testo unico al quale il provvedimento fa riferimento, cos&igrave; recita:

	&ldquo;Art. 82. Lavori sotto tensione &ndash; 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)&rdquo;.

	Ovvero: &ldquo;1. &Egrave; vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui letensionisu cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonch&eacute; quando i lavori&nbsp; sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

	c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente&nbsp; continua purch&eacute;:

	1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzatecon specifico&nbsp; provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza&nbsp; sociale ad operare sotto tensione&ldquo;.

	L&rsquo;autorizzazione ministeriale &egrave; soggetta a differenti parametri di valutazione e obblighi burocratici, ma predominante e imprescindibile per le imprese &egrave; l&rsquo;aver &ldquo;ricevuto l&rsquo;autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione&rdquo;.

	Il decreto inoltre, affronta e chiarisce come si eseguono legalmente i lavori, l&rsquo;adeguata &ldquo;abilitazione dei lavoratori&rdquo;, le &ldquo;attrezzature consone&rdquo;, la &ldquo;parte attiva&rdquo;, la &ldquo;messa a terra e in cortocircuito&rdquo;, il &ldquo;lavoro fuori tensione&rdquo; e la &ldquo;sperimentazione sotto tensione&rdquo;.
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<dc:date>2011-04-19</dc:date>
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<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=279"><title><![CDATA[Regolamento UE 286/2011 - Sostanze pericolose]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/03/2011 il Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011 che reca modifiche al regolamento 1272/2008, relativo alla classificazione, all&rsquo;etichettatura e all&rsquo;imballaggio delle sostanze e delle miscele, adattato alla terza edizione riveduta del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).

	&nbsp;

	La nuova edizione riveduta del GHS, approvata nel dicembre 2008, reca modifiche riguardanti, tra l&rsquo;altro, le disposizioni relative all&rsquo;assegnazione delle indicazioni di pericolo e all&rsquo;etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicit&agrave; cronica) per l&rsquo;ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.

	&nbsp;

	Il Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze a decorrere dal 1&deg; dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1&deg; giugno 2015, prevedendo deroghe per quanto gi&agrave; immesso sul mercato prima di tali scadenze.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=279</link>
<dc:date>2011-04-13</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=277"><title><![CDATA[Decreto Legislativo 03/03/2011 - Energie Rinnovabili]]></title>
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	Pubblicato in GU n. 71 del 28.3.11 l&rsquo;atteso D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28 &quot;Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&rsquo;uso dell&rsquo;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE&quot;, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&rsquo;uso dell&rsquo;energia da fonti rinnovabili, con l&rsquo;obiettivo di far conseguire entro il 2020 all&rsquo;Italia una quota complessiva di energia pulita sul consumo finale lordo pari a circa il 17%.

	Viene introdotta con il Decreto la cosiddetta PAS - Procedura Abilitativa Semplificata per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, al posto della vecchia Dia/Scia, applicabile dalle Regioni per impianti fino ad 1 Mw, che si affianca all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del DLvo 387/2003, anch'essa rivisitata dal nuovo provvedimento, nonch&eacute; alla comunicazione relativa all'attivit&agrave; in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida.

	Si rimanda ad un futuro DM per l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da sottoporre ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo della stessa autorizzazione in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del DLvo 152/06. 

	&nbsp;

	Il provvedimento detta una disciplina transitoria in attesa dell'emanazione del decreto attuativo rimandando anche per quanto concerne gli incentivi, ad un futuro DM (in corso di elaborazione) per la predisposizione del cd. &quot;Quarto Conto Energia&quot;, che determiner&agrave; gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, al momento garantiti solo per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31.5.11. 

	Rimane inoltre il limite di 1 Mw per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli, con possibilit&agrave; di utilizzare solo il 10% del terreno nella disponibilit&agrave; del proponente, salvo che per terreni abbandonati da almeno 5 anni.

	&nbsp;

	L'APER, associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ha per&ograve; annunciato contro questo decreto, un esposto alla Commissione Europea che denuncia la grave violazione dei principi contenuti nella Dir. 2009/28/CE. 

	http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2011-03-28&amp;task=dettaglio&amp;numgu=71&amp;redaz=011G0067&amp;tmstp=1301739195842
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=277</link>
<dc:date>2011-04-13</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=276"><title><![CDATA[PREMIO INAIL – DELIBERA 79/10: Ulteriore riduzione per le imprese]]></title>
<description><![CDATA[
	Con la delibera n. 79/10 (che modifica l&rsquo;art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000) l&rsquo;INAIL ha aumentato ulteriormente lo sconto accumulabile sul premio assicurativo, &nbsp;premiando le imprese che effettuano interventi significativi di prevenzione degli infortuni e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre i requisiti minimi previsti dalla legge.

	&nbsp;

	La certificazione BS OHSAS 18001 ha un riconoscimento preferenziale INAIL essenso infatti l&rsquo;unico elemento di per s&eacute; sufficiente per ottenere la riduzione del premio, semplicemente allegando il certificato.

	&nbsp;

	La domanda di riduzione pu&ograve; essere presentata ogni anno entro il 28 febbraio (in passato la scadenza era a fine gennaio), per interventi realizzati entro il dicembre dell&rsquo;anno precedente.

	&nbsp;

	I tecnici della Solve Consulting offrono servizi di consulenza anche in merito alla certificazione BS OHSAS 18001; per maggiori informazioni non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
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<dc:date>2011-04-08</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=275"><title><![CDATA[Modalità Compilazione MUD 2010]]></title>
<description><![CDATA[
	A titolo di integrazione della notizia del 01/04/2011 precisiamo che in alternativa alla modalit&agrave; telematica &egrave; possibile presentare il MUD secondo le tradizionali modalit&agrave; ossia su supporto cartaceo, secondo le modalit&agrave; utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2011. 
	

	&nbsp;

	Questa seconda possibilit&agrave; non &egrave; applicabile peraltro ai soggetti iscritti all&rsquo;albo gestori per il recupero e di smaltimento e ai soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all&rsquo;articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 (Capitolo 2- Veicoli fuori uso).

	
	

	Ci scusiamo se la notizia pubblicata in data 01/04/2011 pu&ograve; aver tratto, qualcuno, in errore.
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<dc:date>2011-04-05</dc:date>
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<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=273"><title><![CDATA[MUD 2011 con Windows 7 - 64 bit]]></title>
<description><![CDATA[
	MUD2011 - software per la compilazione del MUD, &egrave; un&rsquo;applicazione a 16 bit e non funziona con i sistemi Windows a 64 bit perch&eacute; tali sistemi non supportano l'esecuzione di applicazioni 16 bit.
	Chi dispone di un sistema a 64 bit di Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate pu&ograve; usare una macchina virtuale &ldquo;Windows XP Mode&rdquo; disponibile gratuitamente dal sito web Microsoft. 

	Per leggere i requisiti, la modalit&agrave; di installazione ed avere il supporto necessario, consultare il sito web Microsoft ai seguenti indirizzi:
	

	http://www.microsoft.com/italy/windows/virtual-pc/default.aspx

	&nbsp;

	http://www.microsoft.com/italy/pmi/comefare/tecnologia/windowsxpmode/article/article1.mspx
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<dc:date>2011-04-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=272"><title><![CDATA[Dichiarazione MUD 2010]]></title>
<description><![CDATA[
	E&rsquo; fissata al 30 aprile 2011 la scadenza per la compilazione dei modelli MUD 2010 (Modello unico di dichiarazione ambientale), come previsto dalla &ldquo;Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011&quot; recante indicazioni operative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art. 12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010.

	&nbsp;

	La dichiarazione, in riferimento al periodo 1 gennaio 2010 &ndash; 31 dicembre 2010, deve essere presentata ai sensi dell&rsquo;articolo 12 del D.M. 17/12/2009 cos&igrave; come modificato dal D.M. 22/12/2010, dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui all&rsquo;articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con pi&ugrave; di 10 dipendenti e da imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,&nbsp;gi&agrave; tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.

	La dichiarazione deve essere compilata accedendo al sistema unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede e compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unit&agrave; Locale iscritta al SISTRI, entro il 30 aprile 2011. 

	&nbsp;

	I tecnici della Solve Consulting sono disponibili per maggiori informazioni e per un supporto tecnico alla compilazione del MUD. 

	
	

	Non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=272</link>
<dc:date>2011-04-01</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=266"><title><![CDATA[Addetto alla Gestione dell'emergenza Incendio]]></title>
<description><![CDATA[
	Si sono concluse con successo le prime edizioni del Corso &quot;Addetto alla Gestione dell'emergenza incendio&quot; presso la sede operativa della Solve Consulting.

	Per maggiori informazioni sulle prossime edizioni del corso, contattaci all'indirizzo info@solveconsulting.it o al numero 081 7671062.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=266</link>
<dc:date>2011-03-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=271"><title><![CDATA[Esposizione al fumo passivo in orario di lavoro]]></title>
<description><![CDATA[
	La Corte di Cassazione con sentenza n. 3227 del 10 febbraio 2011 ha approvato l&rsquo;indennizzabilit&agrave; della patologia polmonare riscontrata in un lavoratore esposto al fumo passivo durante l&rsquo;attivit&agrave; lavorativa. 

	&nbsp;

	Si tratta di un caso di un lavoratore, dipendente di un Comune, esposto per oltre trent&rsquo;anni in luogo di lavoro chiuso e non areato, al fumo passivo di un collega fumatore. La sezione lavoro della Suprema Corte ha riconosciuto, in base all&rsquo;anamnesi lavorativa e patologica la correlazione tra l&rsquo;esposizione al fumo passivo e la malattia respiratoria cronica.

	&nbsp;

	La Suprema Corte ha quindi stabilito che l&rsquo;indennizzo debba sussistere anche per il rischio non specifico legato al lavoro, comunque concreto per il lavoratore, anche nei casi in cui la malattia non &egrave; annoverata tra quelle tumorali previste per legge.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=271</link>
<dc:date>2011-03-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=270"><title><![CDATA[Regole di Pronto Soccorso per il settore Ferroviario]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell&rsquo; 11 marzo 2011 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 19 del 24 gennaio 2011 recante il &ldquo;Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81&rdquo;. 

	&nbsp;

	Il Decreto definisce i sistemi di comunicazioni per consentire l&rsquo;attivazione delle procedure di intervento in caso di incidenti, cos&igrave; come la strumentazione di pronto soccorso, e le modalit&agrave; di somministrazione di&nbsp; adeguata formazione ai dipendenti, relativamente al settore ferroviario.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=270</link>
<dc:date>2011-03-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=269"><title><![CDATA[Obbligo di comunicazione annuale al Registro Nazionale dei produttori pile e accumulatori]]></title>
<description><![CDATA[
	Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2010, i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale, sono tenuti a &nbsp;comunicare alla Camera di Commercio competente per via telematica, i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia. La procedura informatica &egrave; attiva dal 1 marzo 2011 e si effettua tramite dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato, dal sito impresa.gov.it. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=269</link>
<dc:date>2011-03-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=268"><title><![CDATA[Certificazione Obbligatoria per gli Istituti di Vigilanza]]></title>
<description><![CDATA[
	Sulla gazzetta ufficiale n.36 del&nbsp;14 febbraio 2011 &egrave; stato pubblicato il decreto del ministero interno n. 269 del 1 dicembre 2010, entrato in vigore dal 16.3.2011, recante&nbsp;&ldquo;disciplina&nbsp;delle&nbsp;caratteristiche&nbsp;minime&nbsp;del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualit&agrave; degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonch&egrave; dei requisiti professionali e di capacit&agrave; tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti&quot;.
	

	
	

	In particolare all&rsquo;Allegato A il decreto indica che l&rsquo;Istituto deve essere in possesso della&nbsp; certificazione&nbsp; di&nbsp; qualita&rsquo;&nbsp; UNI 10891:2000 &ldquo;Servizi &ndash; istituti di vigilanza privata&nbsp; -&nbsp; Requisiti&rdquo;&nbsp; e successivi aggiornamenti.

	La norma UNI 10891:2000 definisce i requisiti minimi erogati dagli Istituti di Vigilanza Privata operanti ai sensi della legislazione vigente e ha lo scopo di attestare il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli di qualit&agrave; del serivizio nelle diverse tipologie di vigilanza privata.
	

	
	
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=268</link>
<dc:date>2011-03-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=265"><title><![CDATA[Parere sul concetto di "eccezionalità"]]></title>
<description><![CDATA[
	Durante la seduta del 19 gennaio 2011, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha approvato un parere sul concetto di &ldquo;eccezionalit&agrave;&rdquo; nell&rsquo;uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone,&nbsp;di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI &nbsp;- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
	
	Infatti il decreto legislativo 81/2008 prevede che &ldquo;il sollevamento di persone &egrave; permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tale scopo. A titolo eccezionale, si possono utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo&rdquo;.

	Si chiarisce a tutti gli operatori, quali limitate situazioni legittimino l&rsquo;uso, che rimane comunque eccezionale, di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni.
	

	&nbsp;

	In allegato la lettera circolare del 10 febbraio 2011
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=265</link>
<dc:date>2011-03-15</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=264"><title><![CDATA[Sconti INAIL 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	L&rsquo; atteso super sconto (fino al 30%) sui premi INAIL&nbsp;da pagare &egrave; finalmente divenuto legge. E&rsquo; stato infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio il Decreto del Ministero del lavoro 3 dicembre 2010, inerente &quot;Riscrittura dell'art. 24 DM 12 dicembre 2000&quot;. 

	
	

	L'articolo 1 del decreto, sostituisce infatti&nbsp;l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 che fino ad ora ha regolato la materia &quot;sconti INAIL&quot;, stabilendo che a partire dal terzo anno di attivit&agrave; si possa applicare, al datore di lavoro in regola con gli adempimenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e con gli adempimenti assicurativi e contributivi, una riduzione del tasso medio del premio INAIL che va calcolata in relazione al numero di lavoratori impiegati nell&rsquo;anno.

	Vengono elevate le percentuali di sconto applicabili alle piccole e medie imprese che prevedevano tariffe con sconti del 5 e del 10% con due sole fasce di applicazione; l'attuale riscrittura comprende invece 6 differenti parametri, con un picco di sconto del 30% applicabile alle imprese occupanti fino a 10 lavoratori.

	Il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento della riduzione deve presentare istanza alla sede territoriale INAIL competente, unitamente alla documentazione prescritta, non pi&ugrave; entro il 31 gennaio, bens&igrave; entro il 28 febbraio dell&rsquo;anno per il quale la riduzione &egrave; richiesta.

	
	

	In allegato il DM 3 Dicembre 2010
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=264</link>
<dc:date>2011-03-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=263"><title><![CDATA[Garante della privacy: i dati personali del lavoratore non accessibili al datore di lavoro]]></title>
<description><![CDATA[
	Con la newsletter n. 346 del 1&deg; marzo 2011 l'Autorit&agrave; garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che i dati contenuti nel computer aziendale, non attinenti alla prestazione lavorativa del lavoratore subordinato, non sono accessibili al datore di lavoro, anche se l'azienda ha il diritto di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. 

	E' quanto stabilisce l'Autorit&agrave; garante in relazione al ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nel corso dell'istruttoria, la societ&agrave; ha per&ograve; affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. 

	Il Garante ha respinto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, decidendo di inibire alla societ&agrave; l'accesso alle cartelle private, visto che il trattamento dei dati personali estranei all'attivit&agrave; lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=263</link>
<dc:date>2011-03-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=260"><title><![CDATA[Sentenza Cassazione RSPP e Omessa Segnalazione Fattori di Rischio]]></title>
<description><![CDATA[
	Con la Sentenza del 27 gennaio 2011 &ndash; RSPP e Omessa segnalazione dei fattori di rischio &ndash; &nbsp;la Cassazione assegna una corresponsabilit&agrave; al RSPP e al datore di lavoro nell&rsquo;incidente mortale avvenuto ad un lavoratore che, alla guida di un trattore agricolo, cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.

	&nbsp;

	La Suprema Corte non mette in discussione la responsabilit&agrave; del datore di lavoro, che resta comunque titolare della &quot;posizione di garanzia&quot;, ma si profila una concorrente responsabilit&agrave; del RSPP.

	
	

	Infatti anche se quest&rsquo;ultimo &egrave; privo dei poteri decisionali e di spesa, &ldquo;pu&ograve; essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ove questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che lo stresso avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.&quot;

	
	

	&quot;Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, cos&igrave;, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponder&agrave; insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che pu&ograve; assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarmi).&quot;

	
	

	&quot;Secondo le regole generali, il RSPP pu&ograve; essere tenuto a rispondere - proprio perch&eacute; la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.&quot;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=260</link>
<dc:date>2011-03-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=259"><title><![CDATA[DM 03 gennaio 2011 Trasporto Merci Pericolose]]></title>
<description><![CDATA[
	Sulla GU n. 39 del 17-2-2011&nbsp;&egrave; stato pubblicato Il DM 3&nbsp;gennaio&nbsp;2011, di recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, recante modifiche alle lettere a) e b del comma 2, dell&rsquo;art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, relativo al trasporto interno di merci pericolose.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=259</link>
<dc:date>2011-02-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=258"><title><![CDATA[Regolamento 143/2011 REACH]]></title>
<description><![CDATA[
	Sulla GUUE L44 del 18-2-11 &egrave; stato pubblicato il Regolamento (UE) n.&nbsp;143/2011 della Commissione, del 17&nbsp;febbraio 2011, recante modifica dell&rsquo;allegato XIV del regolamento (CE) n.&nbsp;1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l&rsquo;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (&laquo;REACH&raquo;).
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=258</link>
<dc:date>2011-02-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=257"><title><![CDATA[Etichettatura e Qualità prodotti alimentari]]></title>
<description><![CDATA[
	Con l&rsquo;introduzione della Legge 3 Febbraio 2011 n.4 recante &quot;Disposizioni in materia di etichettatura e di qualit&agrave; dei prodotti alimentari&quot; pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011 n. 41, diventa obbligo riportare in etichetta dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati.

	&nbsp;

	La legge nasce con lo scopo di&nbsp; dare ai consumatori una completa e corretta informazione sui prodotti alimentari e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

	Per chi commercializza prodotti alimentari non etichettatiin conformit&agrave; con la nuova disciplina, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.600 euro a 9.500 euro.

	&nbsp;

	Le nuove indicazioni prevedono tra le altre cose, il divieto nelle etichettature delle miscele di formaggi, dell'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che pu&ograve; verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata. Comunque, l'indicazione nell&rsquo;elenco degli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, delle stesse dimensioni e colori delle indicazioni degli altri ingredienti.

	&nbsp;

	Inoltre, con questa legge nasce il &laquo;Sistema di qualit&agrave; nazionale di produzione integrata&raquo;, che mira a garantire una qualit&agrave; del prodotto decisamente superiore alle norme commerciali correnti, e assicura che le attivit&agrave; agricole e zootecniche siano esercitate in conformit&agrave; a specifiche tecniche di produzione integrata il cui rispetto sar&agrave; verificato da organismi terzi accreditati.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=257</link>
<dc:date>2011-02-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=256"><title><![CDATA[Nasce il Comitato Sicurezza UNI]]></title>
<description><![CDATA[
	Il 2 febbraio si &egrave; insediato a Roma il Comitato Sicurezza UNI - coordinato dal Presidente dell'INAIL Marco Fabio Sartori - organo consultivo composto da rappresentanti dell'imprenditoria e dei servizi, della pubblica amministrazione e delle organizzazioni unitarie dei lavoratori e dei consumatori, nato con il compito di collegare la normazione tecnica con il mercato e la legislazione, in relazione soprattutto agli aspetti relativi al mondo del lavoro e alle attivit&agrave; domestiche e ricreative.

	&nbsp;

	Cos&igrave; sottolinea Piero Torretta, Presidente UNI: &ldquo;il problema della sicurezza non poteva e non pu&ograve; pi&ugrave; essere confinato in quello, sempre importante e centrale, della sicurezza del lavoro (safety), e l&rsquo;ambito della security interessa e coinvolge una pluralit&agrave; di campi che, in qualche modo, nella loro evoluzione disciplinare e normativa, devono essere coordinati nella gestione delle attivit&agrave; dell&rsquo;UNI e di tutto il sistema della normazione tecnica&rdquo;.

	&nbsp;

	La struttura del comitato sar&agrave; suddivisa in quattro sottosezioni, specializzate rispettivamente nella salute e sicurezza sul lavoro, nella sicurezza domestica e delle attivit&agrave; di tempo libero, nella security e nella sicurezza finanziaria e previdenziale; nella prima fase prenderanno avvio i primi due sottocomitati (salute e sicurezza sul lavoro; sicurezza domestica e delle attivit&agrave; di tempo libero), mentre i rimanenti organi partiranno previo un'ulteriore approfondimento preventivo. Inoltre il Comitato Sicurezza UNI sar&agrave; chiamato a supportare attivit&agrave; di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati alla partecipazione ai lavori normativi, a mediare specifiche attivit&agrave; di comunicazione (organizzazione di eventi, incontri, convegni), ad individuare specifici accordi di collaborazione e convenzioni fra le parti.

	&nbsp;

	Il Comitato aggiorner&agrave; periodicamente La Commissione Centrale Tecnica sulle attivit&agrave; svolte, garantendo in tal modo la corretta sinergia con gli Organi direttivi dell&rsquo;Ente.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=256</link>
<dc:date>2011-02-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=255"><title><![CDATA[Antincendio: maniglioni antipanico non marcati CE]]></title>
<description><![CDATA[
	E&rsquo; fissata al 16 febbraio 2011 la scadenza del periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo (maniglioni antipanico) non marcati CE. 

	&nbsp;

	Il Decreto cos&igrave; riporta: 

	DECRETO 3 novembre 2004

	Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie

	I dispositivi non muniti di marcatura CE, gi&agrave; installati nelle attivit&agrave; di cui all&rsquo;art. 3 (n.d.r. attivit&agrave; soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell&rsquo;attivit&agrave; che comportino un&rsquo;alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovr&agrave; comunque garantire il mantenimento della loro funzionalit&agrave; originaria e dovr&agrave; essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell&rsquo;art. 4.

	Il riferimento al punto c.3) dell&rsquo;art.4 richiama l&rsquo;obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all&rsquo;art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=255</link>
<dc:date>2011-02-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=254"><title><![CDATA[Rischio incidenti rilevanti, arriva "Seveso IV"]]></title>
<description><![CDATA[
	La Commissione Europea ha messo a punto uno schema di direttiva in base al quale gli Stati membri, entro il 1&deg; giugno 2015, dovranno adottare nuove regole per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

	&nbsp;

	Il provvedimento che &egrave; in corso di esame da parte del Consiglio Ue, prevede la riclassificazione delle sostanze pericolose alla luce degli ultimi regolamenti comunitari, la possibilit&agrave; di modulare il campo di applicazione della normativa in relazione alla effettiva pericolosit&agrave; delle medesime e l&rsquo;ampliamento delle informazioni da mettere a disposizione delle Autorit&agrave; competenti e pubblico interessato. La Commissione ha inoltre prodotto una valutazione d&rsquo;impatto.

	&nbsp;

	Per maggiori informazioni e chiarimenti sul tema, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo

	info@solveconsulting.it 

	&nbsp;

	http://www.hse.gov.uk/seveso/new-directive-proposal.htm
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=254</link>
<dc:date>2011-02-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=253"><title><![CDATA[Sentenza Cassazione su danno morale]]></title>
<description><![CDATA[
	La Cassazione ha stabilito l&rsquo;impossibilit&agrave; di riconoscere il danno esistenziale e quello morale in aggiunta al danno biologico, fondati sulle stesse motivazioni.

	&nbsp;

	Infatti con la sentenza n. 1072/2011 la Cassazione ha deciso su un caso di infortunio sfociato nella morte del dipendente, convenendo con il ricorrente datore di lavoro sull'erroneo contemporaneo riconoscimento alla vittima del danno biologico di natura psichica e di quello morale, fondato sull&rsquo;accentuato ed intenso dolore psichico e fisico dell'infortunato nei momenti precedenti alla morte. Per la Corte Suprema tale sofferenza psichica &egrave; da ritenersi rientrante nella sfera del danno biologico. 

	Viene giudicato erroneo anche il riconoscimento alla madre della vittima del danno esistenziale, causato dalla perdita dell'unico figlio, essendo gi&agrave; stato riconosciuto il danno morale soggettivo con la stessa motivazione. I giudici hanno quindi confermato il risarcimento del danno biologico per intero, iure successionis, in misura del 100%, negando invece il danno esistenziale e quello morale, riconosciuti in prima istanza dal Tribunale di Crotone e in seconda dalla Corte d'Appello di Catanzaro, essendo essi duplicazione l'uno del danno morale iure proprio gi&agrave; riconosciuto e l'altro del danno biologico richiesto.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=253</link>
<dc:date>2011-02-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=252"><title><![CDATA[La Cassazione condanna datore di lavoro]]></title>
<description><![CDATA[
	La Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non &egrave; esente da responsabilit&agrave; per i danni causati ai dipendenti dai propri macchinari; infatti con la sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato il coinvolgimento del datore di lavoro nella responsabilit&agrave; del danno causato a un dipendente da un macchinario usato nello svolgimento delle proprie mansioni. 

	E' il caso di un incidente occorso a un lavoratore nel pulire una macchina monoblocco priva di copertura nell'area di riavvolgimento del filo: frattura di un dito alla mano dell'operaio che si &egrave; incastrata nel macchinario, pur utilizzando il guanto di protezione. Il Tribunale di Milano ha condannato il datore di lavoro a una multa di 300 euro per la mancanza delle necessarie istruzioni d'uso al lavoratore e per aver messo a disposizione dei dipendenti un macchinario con difetto. La Corte d'Appello ha quindi confermato la decisione, rigettando le argomentazioni di buona fede dell'imputato e di anomalia della macchina in fase di costruzione.

	&nbsp;

	Anche per le apparecchiature dotate del marchio di conformit&agrave; CE resta quindi per il datore di lavoro, la responsabilit&agrave; di accertamento che esse siano in possesso di tutti i requisiti di legge relativi alla sicurezza dei dipendenti. 

	&nbsp;

	Infatti, la Suprema Corte afferma: &quot;(...) Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilit&agrave; il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e pi&ugrave; sofisticati presidi per rendere la stessa sempre pi&ugrave; sicura.&quot;

	Inoltre: &quot;il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro&quot;.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=252</link>
<dc:date>2011-02-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=251"><title><![CDATA[REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 del 14 gennaio 2011]]></title>
<description><![CDATA[
	Il Regolamento 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e denominato PIM (Misura di Implementazione delle plastiche), stabilisce regole specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con i prodotti alimentari.

	&nbsp;

	Il regolamento accorpa le Direttive europee finora promulgate in materia ed entrer&agrave; di diritto nella legislazione nazionale degli stati membri, senza bisogno di alcun recepimento.

	
	E&rsquo; applicabile alle plastiche (&ldquo;semplici&rdquo; ma anche stampate e/o rivestite), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che insieme formano guarnizioni di coperchi e chiusure e, per la prima volta, agli strati di plastica presenti nei multistrato multimateriale; mentre non si applica a resine a scambio ionico, gomma e siliconi, adesivi, inchiostri di stampa e rivestimenti.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=251</link>
<dc:date>2011-02-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=248"><title><![CDATA[Riduzione tasso medio di tariffa INAIL: proroga]]></title>
<description><![CDATA[
	L&rsquo;INAIL proroga dal 31 gennaio al 28 febbraio 2011 il termine di presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa, da parte delle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).

	http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NEWS&amp;nextPage=Primo_Piano/info-1218021674.jsp
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=248</link>
<dc:date>2011-01-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=246"><title><![CDATA[Impianti centrali di riscaldamento - Raccolta R Edizione 2009]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicata sul sito dell&rsquo;ISPESL (ora INAIL) l&rsquo;edizione 2009 della Raccolta R. La raccolta contiene le norme per la regolamentazione tecnica degli impianti di riscaldamento ad acqua calda, specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75

	Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110&deg;C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.

	In accordo alla Circolare n. 1 IN/2010 dell&rsquo;INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformit&agrave; Dei Prodotti e Impianti &ndash; Ex ISPESL, la nuova Raccolta R &ndash; Edizione 2009 si applica dal 1&deg; marzo 2011. 

	&nbsp;

	L&rsquo;edizione 2009 fa seguito all&rsquo;edizione 1982 e scaturisce dalla necessit&agrave; di adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione a seguito dell&rsquo;evoluzione normativa e del progresso tecnologico in materia.

	I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti con la partecipazione dei rappresentanti dei costruttori interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti

	Le specificazioni tecniche in oggetto, non si applicano nel caso in cui gli impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto dall&rsquo;art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l&rsquo;esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i. 

	&nbsp;

	Entro breve tempo sar&agrave; disponibile sul sito ISPESL la modulistica per l&rsquo;espletamento dell&rsquo;istruttoria tecnico-amministrativa.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=246</link>
<dc:date>2011-01-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=247"><title><![CDATA[Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l&rsquo;Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunit&agrave; montane, &quot;Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma&quot;.

	Il provvedimento &egrave; previsto esplicitamente dall&rsquo; Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome del 27 settembre 2001&nbsp;recante &quot;Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati&quot;.

	Le linee di indirizzo, elaborate dalla Commissione indoor del Ministero della Salute e successivamente modificate e aggiornate da un gruppo di esperti, mirano a focalizzare l&rsquo;attenzione delle istituzioni e della popolazione, sull&rsquo;importanza per la salute dei bambini, dell&rsquo; igiene e della qualit&agrave; dell&rsquo;aria negli ambienti scolastici. 

	Definiscono un piano di interventi di prevenzione da realizzare in ambienti scolastici, comprese mense e spazi esterni, che mirano a limitare per quanto possibile il contatto dei bambini allergici con i fattori di rischio indoor implicati nell&rsquo;induzione e nel peggioramento delle situazioni allergiche.

	Quanto riportato nelle linee di indirizzo, pu&ograve; contribuire ad evitare il peggioramento di crisi allergiche e prevenire situazioni acute, anche gravi, durante l&rsquo;orario scolastico. Il documento pu&ograve; rappresentare un importante strumento per migliorare le conoscenze sui fattori di rischio indoor per allergie ed asma, promuovendo il benessere e il miglioramento della qualit&agrave; della vita degli scolari.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=247</link>
<dc:date>2011-01-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=245"><title><![CDATA[Verbalizzazione unica per tutte le violazioni]]></title>
<description><![CDATA[
	Il collegato del lavoro con la nuova disciplina, operativa dal 24 novembre scorso con la circolare 41/2010 ministero del lavoro (entrata in vigore della legge n. 183/2010) riforma le verifiche ispettive, individuando dettagliatamente le diverse fasi delle stesse e un verbale unico di accesso, valido per ogni tipologia di illecito riscontrato.

	L'articolo 33 della legge 183/2010 interviene per indicare le regole che gli ispettori devono seguire nella fase ispettiva. Un primo elemento riguarda il riordino della verbalizzazione dell'attivit&agrave; ispettiva facendo spazio al verbale di primo accesso che deve essere rilasciato al datore di lavoro alla conclusione delle verifiche compiute nel primo giorno di accesso ispettivo.

	In primo luogo si conferma quanto gi&agrave; indicato nella direttiva del ministro del lavoro del 18 settembre 2008 ossia che &ldquo;gli ispettori hanno facolt&agrave; di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza [&hellip;]&rdquo;. 

	Le nuove norme indicano in maniera dettagliata le modalit&agrave; di redazione del verbale di primo accesso ispettivo, andando ad evidenziare gli elementi essenziali che non possono non essere presenti nello stesso verbale, che va obbligatoriamente consegnato al datore di lavoro o ad altro soggetto fisicamente presente all&rsquo;atto dell&rsquo;ispezione.

	La legge indica chiaramente che nel verbale deve essere contenuta, tra le altre cose, &ldquo;l&rsquo;identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalit&agrave; del loro impiego&rdquo;. Questo risulta di fondamentale importanza nelle ipotesi in cui sia necessario verificare il rispetto della normativa sulla regolare costituzione del rapporto di lavoro (ipotesi di lavoro sommerso). La nuova disciplina mette inoltre in risalto come elemento fondamentale anche la &ldquo;specificazione delle attivit&agrave; compiute dal personale ispettivo&rdquo;, ovverosia gli ispettori dovranno dar conto dell&rsquo;ispezione effettuata e descrivere l&rsquo;organizzazione della realt&agrave; lavorativa, nonch&eacute; delle dichiarazioni rilasciate dal personale trovato intento al lavoro all&rsquo;atto dell&rsquo;ispezione. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=245</link>
<dc:date>2011-01-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=244"><title><![CDATA[Gestione del Rischio: pubblicata la UNI ISO 31000]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicata la nuova norma UNI ISO 31000&nbsp;versione nazionale, in lingua italiana della norma internazionale elaborata dal comitato tecnico ISO/TMB WG &quot;Risk management&rdquo; sulla Gestione del Rischio.

	La Norma UNI ISO 31000 &ldquo;Gestione del rischio - Principi e linee guida&rdquo; &egrave; applicabile a qualunque tipo di rischio e quindi pu&ograve; essere utilizzata da imprese pubbliche, private o sociali, associazioni, gruppi o individui non essendo specifica per alcun settore.

	La norma cos&igrave; riporta: &ldquo;Le organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni si trovano ad affrontare fattori ed influenze interni ed esterni che rendono incerto il raggiungimento dei propri obiettivi. Il rischio &egrave; l'effetto che questa incertezza ha sugli obiettivi dell'organizzazione.&rdquo;

	Tutte le attivit&agrave; di una qualunque organizzazione comportano dei rischi: un&rsquo;organizzazione dovrebbe, &nbsp;seguire gli 11 principi riportati nella norma per far s&igrave; che la gestione del rischio sia efficace

	La norma fornisce indicazioni relative a:

	
		l&rsquo;impegno costante da parte della direzione per l&rsquo;introduzione di una efficace gestione del rischio e per la relativa definizione di politica e obiettivi;
	
		la progettazione della struttura di riferimento per gestire il rischio;
	
		la definizione delle responsabilit&agrave;;
	
		l&rsquo;integrazione della gestione del rischio nei processi organizzativi;
	
		l&rsquo;assegnazione delle risorse;
	
		i meccanismi di comunicazione e reporting (interni ed esterni);
	
		l&rsquo;attuazione della gestione del rischio;
	
		il monitoraggio, il riesame e il miglioramento continuo della struttura di riferimento.


	Come riportato nella norma, il processo di gestione del rischio comprende un piano per la comunicazione e consultazione degli stakeholder, la definizione del contesto, l&rsquo;identificazione e l&rsquo;analisi del rischio, la sua valutazione, il trattamento, il monitoraggio e il riesame e la registrazione del processo stesso.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=244</link>
<dc:date>2011-01-17</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=243"><title><![CDATA[Responsabilità sociale: pubblicata in italiano la UNI ISO 26000]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicata la versione in lingua italiana della norma UNI ISO 26000 &ldquo;Guida alla responsabilit&agrave; sociale&rdquo;. La scelta di rendere subito disponibile la traduzione di questo importante documento, nato lo scorso novembre come norma internazionale e subito adottata come norma UNI, &nbsp;d&agrave; la misura di quanto il tema della responsabilit&agrave; sociale sia importante per il mercato.

	Frutto di un impegnativo lavoro sviluppatosi in cinque anni, la norma nasce con l&rsquo;intento di aiutare le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, a contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile, obiettivo primario della responsabilit&agrave; sociale.

	Le organizzazioni, sia pubbliche che private, sono infatti sempre pi&ugrave; consapevoli della necessit&agrave; e dei vantaggi di attuare un comportamento socialmente responsabile. La partecipazione ai lavori di elaborazione della norma, ha visto a tal proposito coinvolti esperti provenienti da tutto il mondo e rappresentativi di diverse realt&agrave; sociali: consumatori, governi, imprenditori, lavoratori, organizzazioni non governative, organizzazioni di servizi, ricerca, accademici e altri ancora.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=243</link>
<dc:date>2011-01-17</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=242"><title><![CDATA[V correttivo Testo Unico Ambientale]]></title>
<description><![CDATA[
	Approvato lo scorso 22 dicembre 2010 il Decreto Legislativo n. 219. Il decreto nasce per adempiere all&rsquo;attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa agli standard di qualit&agrave; ambientale nel settore della politica delle acque, contenente le nuove indicazioni che regolarizzano il controllo che gli istituti nazionali preposti, le regioni e le provincie autonome, e le agenzie regionali ARPA e provinciali APPA , debbono esercitare sulle corretta composizione chimica delle acque. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=242</link>
<dc:date>2011-01-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=241"><title><![CDATA[Ufficiale: Proroga SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28-12-2010 il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010: modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilit&agrave; dei rifiuti.

	&nbsp;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=241</link>
<dc:date>2010-12-30</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=240"><title><![CDATA[Ascensori e Montacarichi: Modifiche al Regolamento]]></title>
<description><![CDATA[
	&nbsp;

	Sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del&nbsp;15 dicembre &egrave; stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 che entrer&agrave; in vigore il&nbsp;30 dicembre e che introduce importanti e notevoli modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l`attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonch&eacute; della relativa licenza di esercizio) per adeguarlo alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE, del 17 maggio 2006.

	L'emanazione del regolamento in oggetto era prevista dall'art. 16, del D. Lgs. 17/2010, che recepiva la Direttiva macchine, ad eccezione delle parti concernenti gli ascensori ed i montacarichi.
	Viene aggiornato l'elenco delle categorie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento 162/1999, includendo:

	
		apparecchi di sollevamento la cui velocit&agrave; di spostamento non supera 0,15 m/s (salvo quanto si dir&agrave; pi&ugrave; avanti); 
	
		apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; 
	
		scale mobili e marciapiedi mobili. 


	Di fatto, viene modificato notevolmente il Capo II relativo agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, ossia gli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento la cui velocit&agrave; di spostamento non supera 0,15 m/s, se installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

	Agli impianti rientranti in questa tipologia &egrave; dedicato il Capo II del D.P.R. 162/1999, inerente la messa in esercizio, verifiche, manutenzione.

	In particolare il nuovo decreto consta di 11 articoli che modificano i seguenti articoli del D.P.R. n. 162/1999:
	
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 1 - Ambito di applicazione
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 2 - Definizioni
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 11 - Ambito di applicazione
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 12 - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 13 - Verifiche periodiche
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 14 - Verifiche straordinarie
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 15 - Manutenzione
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 16 - Libretto e targa
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 17 - Divieti
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * art. 18 - Norma di rinvio
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di &nbsp;sicurezza
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=240</link>
<dc:date>2010-12-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=239"><title><![CDATA[Nuova Proroga SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	&nbsp;&nbsp;In data 22 dicembre Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha firmato un Decreto Ministeriale che verr&agrave; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine del 2010, contenente ulteriori disposizioni per l&rsquo;avvio sul piano operativo del sistema SISTRI.

	Il Decreto proroga al 31 maggio 2011 il termine fissato per l&rsquo;avvio completo del SISTRI rinviando al 30 aprile 2011, la data ultima per la presentazione del MUD 2010.

	In occasione della firma del suddetto Decreto, &egrave; stato sottoscritto contestualmente un Protocollo tra Ministero dell&rsquo;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) che conferma la validit&agrave; del Sistema Sistri quale strumento di semplificazione amministrativa e di tutela della legalit&agrave; ambientale e lo riconosce quale unico strumento di rilevazione dei dati sull&rsquo;intera filiera dei rifiuti. Il Protocollo individua inoltre un Comitato di indirizzo che dovr&agrave; monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI, nonch&egrave; sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti e presentare suggerimenti per il migliore funzionamento del sistema.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=239</link>
<dc:date>2010-12-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=238"><title><![CDATA[Entrata in vigore IV correttivo Codice dell'Ambiente: Rifiuti]]></title>
<description><![CDATA[
	E&rsquo; il 25/12/2010 la data di entrata in vigore del&nbsp;Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n. 205, IV Correttivo al D.Lgs. 152/06 che attua il provvedimento comunitario e rivoluziona la gestione dei rifiuti nel nostro Paese, adattando la parte IV del 152/06 (testo unico ambientale)&nbsp;in preparazione al&nbsp;SISTRI e alle relative sanzioni.

	Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 &nbsp;rappresenta il recepimento Italiano della Dir. 98/08/Ce sui rifiuti, a due anni dalla sua entrata in vigore e reca moltissime ed importanti novit&agrave; nella gestione dei rifiuti. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=238</link>
<dc:date>2010-12-17</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=237"><title><![CDATA[Incentivi INAIL sicurezza sul lavoro]]></title>
<description><![CDATA[
	&nbsp;Per l&rsquo;anno 2010 l&rsquo; INAIL stanzia 60 milioni di euro, ripartiti in budget regionali, &nbsp;per incentivare le imprese alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di progetti di investimento ma anche di formazione &nbsp;e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilit&agrave; sociale.

	Destinatarie sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

	A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it alla sezione&nbsp; &quot;Punto Cliente&quot; &nbsp;attraverso una semplice procedura informatica, le imprese potranno verificare la possibilit&agrave; di presentare domanda di contributo.

	La domanda pu&ograve; essere presentata a partire dalle ore 14,00 del&nbsp;12 gennaio 2011.

	Per la presentazione della domanda &egrave; necessario, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilit&agrave;, il raggiungimento di un punteggio minimo, relativo a diversi fattori, quali dimensione aziendale, rischiosit&agrave; dell'attivit&agrave; di impresa, numero di destinatari, finalit&agrave; ed&nbsp;efficacia&nbsp;dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=237</link>
<dc:date>2010-12-13</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=234"><title><![CDATA[Asseverazione della gestione sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[
	Il 23 novembre scorso &egrave; nato il primo ente che si propone di avviare le attivit&agrave; relative all&rsquo;asseverazione della sicurezza in Italia.

	Tutto nasce da un modifica introdotta dal D.Lgs 106 ad agosto 2009 che aggiungeva all&rsquo;art. 51 del D.Lgs 81/2008 il comma 3-bis.

	
	&quot; 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivit&agrave; di formazione, anche attraverso l&rsquo;impiego dei fondi interprofessionali di cui all&rsquo;articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all&rsquo;articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,52 n. 276, nonch&eacute;, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attivit&agrave; e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l&rsquo;asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all&rsquo;articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attivit&agrave;.
	3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.&quot;

	
	L&rsquo;art. 30 del D.Lgs 81/2008, come ben noto aveva introdotto un principio innovativo nel nostro apparato legislativo, relativo al fatto che oltre a fare pezzi di carta ed adempimenti vari, per poter dimostrare di non avere colpa in eligendo e soprattutto in vigilando, il datore di lavoro deve organizzare la sua azienda dotandola di procedure efficaci a mantenere in vita almeno la conformit&agrave; alle leggi garantendo quindi sempre un accettabile livello di protezione e prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori; un tale modello organizzativo per funzionare deve contenere aspetti di:

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assegnazione chiara di responsabilit&agrave; ed autorit&agrave; (leggi anche &ldquo;deleghe&rdquo;)

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;definizione e raggiungimento dei necessari livelli di competenza ed addestramento per svolgere le attivit&agrave; (leggi informazione, formazione ed addestramento)

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;controllo operativo, con la definizione di procedure operative applicabili in modo semplice e comprensibili ai lavoratori

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ai controlli ispettivi sull&rsquo;operato (leggi ispezioni)

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alle attivit&agrave; di verifica di efficacia del sistema di gestione (leggi audit)

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alle attivit&agrave; di riesame periodico da parte della direzione con il DdL in testa (leggi riesame)

	&nbsp;

	Anche se sinteticamente, l&rsquo;art. 30 &egrave; un condensato di un modello di gestione classico, mutuato dalle norme internazionali sull&rsquo;argomento (in primis la ISO 9001), tanto &egrave; vero che poi termina al comma 5 indicando due modelli ritenuti validi per la sua applicazione: la norma BS OHSAS 18001 (prima edizione anglosassone di met&agrave; anni 80) e la sua interpretazione italiana riportata nelle linee guida UNI INAIL del 2003.

	In realt&agrave;, il vero punto di forza (non scritto nella legge in modo esplicito) di un modello di gestione secondo le norme suddetto sta nell&rsquo;applicazione sostanziale e non formale del modello, aspetto che pu&ograve; essere garantito se ci sono tre condizioni necessarie:

	1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;azienda, con in testa il suo vertice, abbia deciso di utilizzare il suddetto modello come suo modus operandi

	2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; siano chiare e definite le regole per condurre le attivit&agrave; di verifica sull&rsquo;applicazione del modello

	3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; siano garantite le competenze di chi effettua le verifiche

	Sul punto 1, il DdL deve fare la sua parte fino in fondo con risorse interne.

	Sui punti 2 e 3 il DdL ha due possibilit&agrave;: o affidare le attivit&agrave; a persone di sua fiducia ma senza alcuna garanzia, oppure richiedere ad un organismo di certificazione accreditato ACCREDIA la certificazione del suo Sistema di Gestione Sicurezza. Questa seconda possibilit&agrave; significa:

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; partire (non arrivare!) con la certificazione per un iter senza fine di sorveglianza continua con regole e frequenze di audit stabilite a livello internazionale non norme condivise a livello mondiale e valide anche in Italia

	-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; utilizzare auditor competenti e non rischiare di incorrere nella colpa in eligendo (non &egrave; noto probabilmente ai pi&ugrave;, che per poter effettuare audit sui sistemi di gestione sicurezza in Italia &egrave; necessario essere certificati, ovvero i valutatori devono dimostrare di possedere le competenze necessarie ad un ente di certificazione del personale accreditato ACCREDIA)

	Inoltre l&rsquo;organismo di certificazione per poter mantenere il suo accreditamento deve sottoporsi anch&rsquo;esso a verifiche periodiche da parte di ACCREDIA.&nbsp;

	Cosa c&rsquo;&egrave; che non va nel concetto di asseverazione?

	1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si tratta di una fotografia statica valida solo nel momento in cui l&rsquo;istantanea &egrave; stata scattata;

	2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non sono garantire le competenze di che effettua l&rsquo;attivit&agrave;;

	3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non &egrave; garantita la trasparenza sull&rsquo;organismo di asseverazione perch&eacute; non inserito nel circuito nazionale e internazionale delle verifiche periodiche (obbligo invece esistente per gli organismi di certificazione accreditati ACCREDIA);

	4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non &egrave; utilizzato un modello validato come modello di gestione.

	&nbsp;

	Gli scenari possibili sono vari, ma sicuramente &egrave; forte la preoccupazione in alcuni di noi addetti ai lavori, che molti imprenditori si rivolgeranno all&rsquo;asseverazione per cercare di &ldquo;proteggersi&rdquo; e si troveranno con inutili pezzi di carta, senza alcun valore di fronte ad un evento colposo (e per certi versi addirittura &ldquo;doloso&rdquo;) quale lesioni gravi o morte in caso di infortunio.

	Facciamo gli auguri al neonato Ordine degli asseveratori e soprattutto ai colleghi che assevereranno ma ci sembra doveroso consigliare sicuramente di accendere una solida copertura assicurativa: speriamo di sbagliarci, ma l&rsquo;asseverazione rischia di tradursi in una apparente scorciatoia apparente che potrebbe tradursi in un boomerang per l&rsquo;imprenditore ma tirare dentro anche l&rsquo;asseveratore, e non come persona informata sui fatti.

	&nbsp;

	Diego Cerra

	Valutatore certificato BS OHSAS 18001: 2007
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=234</link>
<dc:date>2010-11-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=229"><title><![CDATA[Valutazione Stress lavoro correlato]]></title>
<description><![CDATA[
	La Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emesso una circolare con le indicazioni in merito alla valutazione dello stress lavoro correlato, di cui all&rsquo;articolo 28, comma 1 - bis, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=229</link>
<dc:date>2010-11-23</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=228"><title><![CDATA[Cassazione condanna il CdA]]></title>
<description><![CDATA[
	
		Davanti ai giudici, per gli incidenti e le morti causate da patologie contratte sul posto di lavoro ricorrenti e protratti negli anni senza nessun intervento per attuare opportune misure di sicurezza, deve rispondere tutto il Consiglio di amministrazione della societ&agrave;. 
	
		Il gruppo manageriale non si esime infatti dalla responsabilit&agrave; delegando un singolo al settore della salute e sicurezza, con la conseguenza della condanna penale e&nbsp;del risarcimento dei danni per i familiari delle vittime.
	
		Anche in caso di delega, infatti risponder&agrave; tutto il vertice societario, dall&rsquo;amministratore delegato al direttore di stabilimento; questo &egrave; quanto ha deciso la Cassazione nel deposito delle motivazioni relative al processo per gli 11 operai morti nello stabilimento piemontese &ldquo;Montefibre&rdquo; di Verbania, infestato dall&rsquo;amianto dal 1972 al 1996.
	
		&nbsp;
	
		Nello stabilimento lavoravano pi&ugrave; di 3.500 operai esposti alle polveri soffocanti dell&rsquo;amianto, utilizzato per coibentare i tubi del raffreddamento nella lavorazione del nailon, senza nemmeno l&rsquo;utilizzo di mascherine per naso e bocca, anche dopo il 1980 anno in cui erano gi&agrave; noti i suoi effetti letali.
	
		&nbsp;
	
		La sentenza 38991 della Corte Suprema parla di Amianto &ldquo;usato in modo massiccio&rdquo; e senza alcuna informazione sui rischi ai lavoratori che lo respiravano quotidianamente, convalidando le condanne per omicidio colposo di tre operai morti per asbestosi, malattia &ldquo;firmata dall&rsquo;amianto&rdquo; e disponendo un approfondimento di motivazione per le condanne relative a otto operai morti per mesotelioma alla pleura. 


	&nbsp;La sentenza 38991 della Corte Suprema parla di Amianto &ldquo;usato in modo massiccio&rdquo; e senza alcuna informazione sui rischi ai lavoratori che lo respiravano quotidianamente, convalidando le condanne per omicidio colposo di tre operai morti per asbestosi, malattia &ldquo;firmata dall&rsquo;amianto&rdquo; e disponendo un approfondimento di motivazione per le condanne relative a otto operai morti per mesotelioma alla pleura.&nbsp;&nbsp;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=228</link>
<dc:date>2010-11-08</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=227"><title><![CDATA[Attenzione falsi progetti di finanziamento]]></title>
<description><![CDATA[
	Deve rispondere del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) l'imprenditore che simula costi sostenuti per progetti di innovazione tecnologica mentre si tratta di costi inerenti la normale attivit&agrave; di impresa. Tale responsabilit&agrave; non &egrave; esclusa nemmeno nel caso in cui si sia interamente affidato, per la presentazione delle domande di contributi, a consulenti esperti in materia. E&rsquo; quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 7 settembre 2010, n. 32748.

	La disposizione di cui si discute, introdotta dall&rsquo;art. 4 della L. 29 settembre 2000, n. 300, punisce, salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall&rsquo;art. 640-bis c.p., chiunque, mediante l&rsquo;utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l&rsquo;omissione di informazioni ricevute, consegua indebitamente, per s&eacute; o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunit&agrave; europee, per un ammontare superiore a 3.999 euro e 96 centesimi.

	Deve considerarsi come &ldquo;indebito&rdquo; il beneficio che, senza l&rsquo;utilizzazione o la presentazione del falso documento o della falsa dichiarazione ovvero fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.

	Come confermato dalla giurisprudenza di legittimit&agrave;, il legislatore, introducendo l'art. 316-ter c.p., ha voluto estendere la punibilit&agrave; a condotte truffaldine non incluse nella fattispecie di truffa. In conformit&agrave; a detto intento del legislatore di espandere la responsabilit&agrave; per le condotte consumate in danno dello Stato e dell'Unione europea, l'ambito di applicabilit&agrave; dell'art. 316-ter c.p. &egrave; rapportabile a situazioni del tutto marginali, come quelle del silenzio antidoveroso e della condotta inidonea ad indurre in errore l'autore della disposizione patrimoniale. In conclusione, con l'introduzione dell'art. 316-ter c.p. si &egrave; voluto perseguire anche la mera percezione sine titulo delle erogazioni, al di l&agrave; delle modalit&agrave; attraverso cui viene attuata la indebita percezione, in aderenza al carattere sussidiario e residuale che caratterizza detta norma rispetto all'art. 640-bis c.p. (Cass. pen., Sez. II, 5 maggio 2009, n. 24877).

	Dal punto di vista dell&rsquo;elemento psicologico del reato, il dolo richiesto &egrave; specifico, in quanto il fatto deve essere commesso al fine di conseguire l&rsquo;erogazione per cui, l&rsquo;errore sulla genuinit&agrave; del documento o sulla veridicit&agrave; delle dichiarazioni, esclude il dolo.

	In particolare, gli ermellini ritengono sussistente l&rsquo;elemento psicologico con riferimento: a) all&rsquo;indiscussa esperienza professionale dell&rsquo;imputato, esperto del settore merceologico di sua pertinenza; b) alla consapevolezza di simulare come innovazione di prodotti la normale attivit&agrave; di impresa; c) alla sua piena cognizione degli elementi dei progetti illustrati nelle domande, sebbene queste ultime predisposte dai suoi consulenti
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=227</link>
<dc:date>2010-10-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=226"><title><![CDATA[Condanna reato di estorsione per consulente]]></title>
<description><![CDATA[
	Il consulente che &ldquo;ritocca&rdquo; la busta paga del lavoratore in accordo col datore di lavoro, costringendo il prestatore di lavoro a firmarne una con corrispettivi superiori a quelli percepiti del lavoro, risponde del reato di estorsione.

	&nbsp;

	Cos&igrave; hanno sancito i giudici della II sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza 11 ottobre 2010, n. 36276 riconoscendo (confermando la condanna) il reato di estorsione a carico del consulente che aveva utilizzato lo &ldquo;strumento&rdquo; della minaccia di licenziamento, al fine di obbligare il lavoratore a firmare una busta paga contenente importi complessivi superiori a quelli che effettivamente erano stati corrisposti, &ldquo;non potendo la concessione dell&rsquo;attenuante ex art. 114 c.p. escludere una sua reale partecipazione al delitto&rdquo;.

	Sia il datore di lavoro che il consulente erano stati condannati in primo grado; la Corte di Appello aveva, poi, confermato la responsabilit&agrave; anche del consulente del lavoro, riconoscendo, per&ograve;, allo stesso le circostanze attenuanti in materia di concorso di colpa ex art. 114 c.p..

	Di diverso avviso invece i giudici della Corte Suprema, che, al contrario, hanno riconosciuto che le circostanze attenuanti non fossero affatto incompatibili con l&rsquo;attribuzione del concorso nel reato, ma che, anzi, la presupponessero.

	&nbsp;

	Da qui la conseguenza, secondo quanto precisato nella sentenza in oggetto, che il ruolo del consulente del lavoro nella estorsione &ldquo;possa pienamente giustificare, solidalmente col datore di lavoro, il risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali subiti dalla dipendente&rdquo;.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=226</link>
<dc:date>2010-10-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=225"><title><![CDATA[Validità Temporale DURC]]></title>
<description><![CDATA[
	Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell&rsquo;Autorit&agrave; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.

	&nbsp;

	I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validit&agrave; temporale del DURC nell&rsquo;ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della pi&ugrave; recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, &egrave; indicata come pari a 3 mesi.

	In relazione al periodo di validit&agrave; del DURC, inoltre, la circolare specifica che la validit&agrave; trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell&rsquo;attestazione SOA e dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validit&agrave; mensile ai sensi dell&rsquo;art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.&nbsp;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=225</link>
<dc:date>2010-10-22</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=210"><title><![CDATA[Responsabilità esimente]]></title>
<description><![CDATA[
	&nbsp;&nbsp;All&rsquo;art. 30, comma 5, il D.lgs 81/2008 ha precisato che la norma BS OHSAS 18001: 2007 (Sistemi di Gestione della Sicurezza) &egrave; un modello ritenuto valido quale Modello di Organizzazione e Gestione.

	Il principio base &egrave; che senza un modello di gestione &ldquo;validato&rdquo; (n.d.a. e certificato) risulta vago il dettame legislativo dall&rsquo;art. 30 in termini di pianificazione, verifica, ispezione, controllo, azioni correttive e preventive, inclusi gli aspetti sanzionatori interni.

	&nbsp;

	Recentemente sono inoltre state comminate le prime condanne in applicazione del D. Lgs. 231/01 in materia di Sicurezza. A seguito del grave incidente di Molfetta dove il 3 marzo 2008 morirono 5 persone per le esalazioni di acido solfidrico sono state applicate pesanti pene pecuniarie alle societ&agrave; coinvolte (quasi il tetto massimo previsto dal Decreto di un milione e mezzo di Euro) alle quali si sono aggiunte misure detentive verso tre persone fisiche colpevoli di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi per violazione delle disposizioni di prevenzione degli infortuni.

	Al tempo stesso il Tribunale di Milano ha prosciolto un&rsquo;importante societ&agrave; di costruzioni in quanto ha ritenuto idoneo il modello organizzativo implementato in azienda al fine di prevenire i reati previsti dal D. Lgs 231 e che possono comportare la responsabilit&agrave; amministrativa dell&rsquo;impresa.

	&nbsp;

	Da questi recentissimi casi giudiziari &egrave; evidente che l&rsquo;inserimento dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime nella lista dei reati compresi dal Decreto 231 sancito dal D. Lgs 81/08 comporta conseguenze pesantissime e del tutto nuove per le aziende che non adottino un sistema di gestione valido.

	&nbsp;

	La certificazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza secondo uno standard quale quello BS OHSAS 18001: 2007, in ambito accreditato, offre al datore di lavoro la certezza di aver utilizzato il massimo a sua disposizione: &egrave; vero infatti che non pu&ograve; esserci colpa in eligendo in quanto la certificazione accreditata prevede la certificazione dei valutatori, novit&agrave; esistente in Italia in ambito di accreditamento ACCREDIA; tale obbligo non &egrave; presente per la certificazione secondo altri schemi (es. ISO 9001, ISO 14001).

	&nbsp;

	Del resto la certificazione accreditata consente anche di accedere a sgravi sui ratei INAIL che possono arrivare vino al 30% per le aziende fino a 10 dipendenti.

	&nbsp;

	&nbsp;&nbsp;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=210</link>
<dc:date>2010-10-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Melina Riccio (mailto:melina.riccio@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=207"><title><![CDATA[Modifiche al Sito]]></title>
<description><![CDATA[
	Modifiche al sito

	Sono state apportate modifiche ed aggiunte nuove funzionalit&agrave; dell'area riservata.

	Clienti

	E' stata aggiunta l'opzione di poter scegliere se il cliente deve essere pubblicato nella sezione &quot;i nostri clienti&quot;;

	Gestione Attivit&agrave; / Scadenzario richiesta di Diego del&nbsp;22/09/2010

	Sono state aggiunte ulteriori modifiche alle tabelle&nbsp;necessarie alla gestione, in particolare&nbsp;:

	&nbsp;- Tabella Tipo - aggiunta per poter attribuire ad ogni attivit&agrave; una tipologia (es.Prevista a contratto, Straordinaria, etc.);

	&nbsp;- Scadenzario :&nbsp;alla tabella operativa sono state aggiunte due funzionalit&agrave;, la prima (t=tutte) dove poter gestire completamente ogni attivit&agrave; presente in archivio, mentre la seconda (df=da fare) &egrave; dedicata alla pianificazione. Le principali particolarit&agrave; sono nell'evidenziare quelle in scadenza&nbsp;e filtrare&nbsp;quelle gi&agrave; realizzate&nbsp;;

	Lavori in corso&nbsp;:

	
		gestione SAL legati o meno alle attivit&agrave; in modo da poter trattare lo stato di avanzamento;
	
		generazione attivit&agrave;&nbsp;per il cliente da tabella base; 
	
		report dello stato delle attivit&agrave;; 
	
		interfaccia del cliente (pagina web fuori dalla&nbsp;zona riservata);&nbsp;&nbsp;


	ogni ulteriore suggerimento &egrave; ben accetto;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=207</link>
<dc:date>2010-10-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Antonello Autore (mailto:antonio.autore@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=206"><title><![CDATA[Proroghe al SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	E'&nbsp;stato emanato il decreto del Ministero dell&rsquo;ambiente che stabilisce una doppia proroga: viene posticipato al 30 novembre 2010 il termine per la distribuzione dei dispositivi elettronici ed al 31 dicembre 2010 il termine di cui all&rsquo;articolo 12 comma 2 del DM 17 Dicembre 2009 (fase sperimentale).
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=206</link>
<dc:date>2010-10-05</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=205"><title><![CDATA[Privacy : il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola]]></title>
<description><![CDATA[
	&quot;La privacy tra i banchi di scuola&quot;

	Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

	A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

	La scuola &egrave; chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

	Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla societ&agrave; di crescere nel rispetto reciproco.

	Questa sfida positiva &ndash; nella scuola &ndash; riguarda anche il &quot;corretto trattamento dei dati personali&quot;. Un&rsquo;espressione che pu&ograve; sembrare asettica, ma che in realt&agrave; costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignit&agrave; delle persone, della loro identit&agrave;, del loro diritto alla riservatezza.

	Attraverso le pagine uffciali del garante &egrave; possibile scaricare l'opuscolo.

	LINK : Garante Privacy - Vademecum Scuola
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=205</link>
<dc:date>2010-09-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Antonello Autore (mailto:antonio.autore@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=204"><title><![CDATA[Presenza SOLVE CONSULTING Studio Cerra alla Conferenza IOHA 2010]]></title>
<description><![CDATA[
	La Solve Consulting- Studio Cerra &nbsp;parteciper&agrave;, con relazioni relative &nbsp;alle tematiche VDT e Sistemi di Gestione Integrati, alla Conferenza Internazionale &ldquo;Health, Work And Social Responsibility. The occupational hygienist and the integration of environment, health and safety&rdquo; organizzatadall&rsquo;AIDII (Italian Industrial Hygiene Association), INAIL ed &nbsp;ISPESL eche si terr&agrave; a Roma dal 28 settembre al 2 ottobre 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=204</link>
<dc:date>2010-09-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=203"><title><![CDATA[Modifiche al sito]]></title>
<description><![CDATA[
	Modifiche al sito

	Sono state apportate modifiche ed aggiunte nuove funzionalit&agrave; dell'area riservata.

	UserID di accesso per i Clienti

	E' stata completata l'opzione di generazione Utente per i clienti presenti in anagrafica (&quot;Crea UserID&quot;). L'opzione permette di generare automaticamente uno userid e password sul cliente selezionato, inviando automaticamente una email di notifica al cliente (ha come prerequisito la presenza dell'indirizzo email in anagrafica).

	Mailing - Newsletter

	E' stata completata la gestione e l'invio della newsletter. La sezione che permette di gestire gli iscritti distinti tra ordinari&nbsp;(sono quelli richiedenti attraverso la papgina web) ed gli iscritti premium (sono quelli che hanno sottoscritto un abbonamento legislativo) ed di generare (da template fisso a tabella) la newsletter da inviare. L'invio pu&ograve; avvenire su di una tipologia di iscritti (ordinari, premium) o su entrambi.&nbsp;

	Migliorie da apportare : possibilit&agrave; di salvataggio in bozza in modo da poterla inviare in un secondo momento; funzione di prova di invio su indirizzo email di prova;&nbsp;

	Gestione Attivit&agrave; / Scadenzario richiesta di Diego del&nbsp;22/09/2010

	E' stata aggiunta una area 'operativa' in cui &egrave; possibile gestire uno scadenzario delle attivit&agrave; previste presso i clienti. Le tabelle che la compongono sono :

	&nbsp;- Aree di competenza : identifica l'area di competenza dell'attivit&agrave; , quali sicurezza, qualit&agrave;, ambiente, etc etc;

	&nbsp;- Attivit&agrave; Base : la tabella riporta tutte quelle attivit&agrave; standard per le quali pu&ograve; essere descritta come svolgerla , questa verr&agrave; poi adoperata per la creazione della tabella operativa (&egrave; stata alimentata dal foglio excel inviatomi);

	&nbsp;- Scadenzario : questa &egrave; la tabella operativa dove &egrave; possibile definire&nbsp;attivit&agrave; (presente o non in tabella &quot;Attivit&agrave; Base&quot;) &nbsp;per ogni area di competenza per ogni Cliente;

	Lavori in corso&nbsp;: immissione data di pianificazione; generazione attivit&agrave;&nbsp;per il cliente da tabella base; report dello stato delle attivit&agrave;; interfaccia del cliente (pagina web fuori dalla&nbsp;zona riservata);&nbsp;&nbsp;ogni ulteriore suggerimento &egrave; ben accetto;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=203</link>
<dc:date>2010-09-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Antonello Autore (mailto:antonio.autore@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=201"><title><![CDATA[Proroga operatività del SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[
	Con il Decreto 9 luglio 2010 l&rsquo; operativit&agrave; del SISTRI &egrave; slittata al 1 ottobre.

	Tra le principali modifiche apportate del richiamato decreto si evidenziano

	Il termine previsto per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l&rsquo;installazione delle &ldquo;black box&rdquo; &egrave; stato prorogato al 12 settembre 2010.

	&nbsp;- Il termine di trenta giorni previsto per la presentazione delle domande di autorizzazione all&rsquo;installazione delle &ldquo;black box&rdquo; da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto che espletano l&rsquo;attivit&agrave; di autoriparazione nel settore elettrauto, &egrave; soppresso. I

	- Viene chiarito che al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione,i dispositivi USB sono tenuti presso l&rsquo;unit&agrave; o la sede dell&rsquo;impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all&rsquo;autorit&agrave; di controllo che ne faccia richiesta.

	- I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all&rsquo;art.5, commi 6 e 7 del&nbsp; DM&nbsp; 17 dicembre 2009, come modificato dall&rsquo;art.7 del DM 15 febbraio 2010, non si applicano all&rsquo;attivit&agrave; di microraccolta di cui all&rsquo;art.193, comma 11 del D.L.vo 152/2006.

	- &Egrave; stata ridotta l&rsquo;entit&agrave; del contributo annuale SISTRI per alcune tipologie di aziende ad esempio le aziende che producono rifiuti pericolosi vedi tabella allegata a fine pagina

	- Sono cambiati alcuni dati per effettuare il versamento del contributo al SISTRI.

	&nbsp;- Le aziende che possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni di categorie sono, oltre a quelle gi&agrave; previste dal DM 17 dicembre 2009, anche i soggetti la cui produzione annua non supera le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi&nbsp; le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi.

	- Le Associazioni imprenditoriali delegate provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all&rsquo;anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=201</link>
<dc:date>2010-09-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=191"><title><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro : Check-up iniziale]]></title>
<description><![CDATA[
	Il check-up iniziale &egrave; l'attivit&agrave; preliminare di ogni progetto, finalizzata a definirne le macro-specifiche, ma anche con lo scopo di individuare le priorit&agrave; di intervento in modo da &quot;tarare&quot; la proposta di &quot;prima collaborazione&quot; al cliente per permettere allo stesso di apprezzare il nostro &quot;servizio&quot; cominciare a creare un rapporto di reciproca fiducia.

	In altre parole, il check-up consiste in un'analisi della documentazione e della struttura del cliente, per l'individuazione delle necessit&agrave; e per la definizione di una macro-pianificazione delle fasi di progetto e relative tempistiche.
	
	In occasione del check-up sar&agrave; cura dei nostri responsabili illustrare le agevolaizoni fiscali previste per le aziende che ottengano la certificazione OHSAS 18001 del proprio sistema sicurezza.

	Alcuni elementi verificati:

	&gt;Documentazione di base della sicurezza sul lavoro
	(ad esempio, Valutazione dei rischi, Piano di emergenza ed evacuazione, Valutazione rischio incendio, CPI/NOP, Valutazione rischio chimico, biologico, piombo/amianto, rumore, vibrazioni, valutazione lavoratrici madri, schede sicurezza agenti chimici, registro infortuni, registro antincendio, ...)

	&gt;Planimetrie

	&gt;Nomine e attivit&agrave; di formazione
	(R.S.P.P. , R.L.S., Addetti Anticendio, Addetti Primo soccorso, Corso generico dipendenti)

	&gt;Sorveglianza sanitaria
	(medico competente, idoneit&agrave; alle mansioni, visite,..)

	&gt;Documenti inerenti macchinari, impianti e attrezzature

	&gt;Autorizzazioni
	(A.S.L., VV.FF, ISPESL, Direzione Provinciale del Lavoro, Prefettura, ...)

	
	&gt;Gestione rifiuti

	Il check-up, opportunamente verbalizzato mediante check-list, e le richieste/necessit&agrave; del cliente, costituiscono gli input per il processo di predisposizione dell'offerta/preventivo.

	Il check-up &egrave; un servizio offerto al cliente completamente gratuito ed in alcun modo vincolante

	Richiedi Check-up gratuito
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=191</link>
<dc:date>2010-08-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Antonello Autore (mailto:antonio.autore@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=186"><title><![CDATA[Rinvio Operatività del Sistri- Emendamento al Ddl n. C 3209-bis-A]]></title>
<description><![CDATA[
	E'&nbsp;stato approvato il 20 maggiodalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati, un emendamento al Ddln. C 3209-bis-A -&ldquo;Ddl Semplificazioni&rdquo; che prevede all&rsquo; art 1 &ndash; quinquies , al fine di applicare secondo criteri di proporzionalit&agrave; il nuovo sistema di tracciabilit&agrave; dei rifiuti pericolosi, il rinvio di circa 18 mesi dell&rsquo;operativit&agrave; del Sistri per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producono fino a 300 kg/litri di rifiuti pericolosi. Il termine cosi slitterebbe, se l'emendamento venisse definitivamente approvato, al 14 gennaio 2012, ossia a due anni dopo l'entrata in vigore del Dm 17 dicembre 2009.
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=186</link>
<dc:date>2010-06-08</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=185"><title><![CDATA[Linea Guida Stress Lavoro Correlato]]></title>
<description><![CDATA[Egr Collega,
a seguito dell&rsquo; introduzione dell&rsquo; &nbsp;&ldquo;obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato&rdquo;, previsto dall'art. 28 del Testo Unico di Sicurezza e in vigore dal 1 agosto 2010, &nbsp;le Regioni sono intervenute sulla tematica attraverso l&rsquo; elaborazione di diverse documentazioni rispetto alle quali &egrave; emersa la necessit&agrave; di una formulazione unitaria, valida a livello nazionale.
&nbsp;
Nella realizzazione di questo risultato si &egrave; impegnato un gruppo di lavoro insediatosi &nbsp;il 16 dicembre 2009 a Roma, coordinato dalla Regione Lazio, a cui hanno partecipato Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Il gruppo di lavoro &egrave; giunto all&rsquo; elaborazione di una Linea Guida sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, approvata il 25 marzo e presentata il 15 aprile alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 
Come previsto dall&rsquo;art. 6 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.- sar&agrave; compito della Commissione predisporre le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato di rilevanza e applicazione nazionale.
Tuttavia, &nbsp;&nbsp;indipendentemente dalla redazione del nuovo documento di riferimento da parte della Commissione, dovr&agrave; essere rispettato, per l&rsquo; obbligo di valutazione, il termine iniziale del 1&deg; agosto 2010.]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=185</link>
<dc:date>2010-04-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=177"><title><![CDATA[Nuova Direttiva Macchine]]></title>
<description><![CDATA[Il 6 marzo prossimo venturo enter&agrave; in vigore la nuova direttiva macchine di cui al D.Lgs 17 del 10 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010.
&nbsp;
Il decreto recepisce la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 e prevede:
&nbsp;
1. l'applicazione delle &quot;quasi-macchine&quot;, ovvero insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata;
2. l'abrogazione del DPR 459 del 1996, fatta salva la residua applicabilit&agrave; delle disposizioni transitorie di cui all'art. 11
&nbsp;
Il decreto prevede le procedure per la marcatura CE delle macchine, componenti, quasi-macchine detinate ad essere immesse sul mercato europeo.
&nbsp;
Per ricevere la copia integrale del decreto &egrave; sufficiente inviare una mail di richiesta all'indirizzo 
&nbsp;
info@solveconsulting.it
&nbsp;
Solve Consulting Studio Cerra
UfficioAggiornamento Legislativo]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=177</link>
<dc:date>2010-02-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=176"><title><![CDATA[Operatività del SISTRI]]></title>
<description><![CDATA[Il Dm 17 dicembre 2009, &ldquo;Istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilit&agrave; dei rifiuti&rdquo;, stabilisce modalit&agrave; di attivazione, costi e data di operativit&agrave; del Sistri, scaglionata sulla base delle caratteristiche dimensionali e delle attivit&agrave; svolte dai soggetti obbligati. 
Le date di operativit&agrave; del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilit&agrave; (SISTRI ) sono le seguenti:

    iscrizione entro il 1&deg; marzo 2010 e operativit&agrave; a partire dal 13 luglio 2010 per la prima tranche di soggetti obbligati a comunicare quantit&agrave; e caratteristiche dei rifiuti; 
    iscrizione dal 13 febbraio 2010 al 20 marzo 2010 e operativit&agrave; a partire dal 12 agosto 2010 per il secondo gruppo di soggetti obbligati, che comprende le imprese produttrici di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi industriali, artigianali o derivanti da attivit&agrave; di recupero e smaltimento di rifiuti; 
    adesione su base volontaria a partire dal 12 agosto 2010 per alcune tipologie di operatori, come i piccoli autotrasportatori di rifiuti non pericolosi di cui all&rsquo;articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006. 
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=176</link>
<dc:date>2010-02-01</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=172"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo AMBIENTE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)]]></title>
<description><![CDATA[L&rsquo;articolo 5 della legge n. 166/2009 individua &nbsp;il 31 dicembre 2009 quale termine ultimo entro il quale dovranno essere assolti una serie di adempimenti nel sistema di gestione dei RAEE.
In particolare si pone a carico dei i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l&rsquo; obbligo di : 
- comunicazione dei &nbsp;i dati relativi alle quantit&agrave; ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008,
- conferma o rettifica dei i dati relativi alle quantit&agrave; ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno &nbsp;2006 comunicati al Registro al momento dell&rsquo;iscrizione;
Sui sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sui singoli &nbsp;produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi ricade l&rsquo; obbligo di :
- comunicare i dati relativi al peso delle apparecchiature raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del d.lgs. n. 151/2005, e, per quanto riguarda la sola raccolta,&nbsp; anche in domestiche e professionali.
Per chi non produce apparecchiature elettriche ed elettroniche e &nbsp;non &egrave; un gestore di tale tipologia di rifiuti, ma deve procedere al conferimento di tale tipologia di rifiuto &egrave; opportuno che provveda a richiedere al gestore del servizio di recupero del rifiuto l&rsquo;evidenza di tale comunicazione (trattando questo come aspetto ambientale indiretto).
La comunicazione andr&agrave; effettuata esclusivamente per via telematica tramite il portale www.impresa.gov.it e il suo invio non comporta il pagamento di alcun importo.
Il mancato invio della comunicazione entro il termine fissato (31 dicembre 2009) o l&rsquo;invio della stessa in modo incompleto o inesatto, &egrave; punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000
Sul sito&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.registroaee.it. &egrave; disponibile la guida operativa per l&rsquo; invio della comunicazione.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=172</link>
<dc:date>2009-12-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=171"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SICUREZZA- Circolare 33/2009 in materia di sospensione dell' attività imprenditoriale]]></title>
<description><![CDATA[Con CIRCOLARE N. 33/2009 la Direzione Generale per l`Attivit&agrave; Ispettiva del Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti &nbsp;in materia di sospensione dell`attivit&agrave; imprenditoriale di cui all`art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, cos&igrave; come modificato dall`art. 11 del D.Lgs. n. 106/09.
I punti salienti della circolare riguardano:

    I soggetti affidatari del potere di sospensione individuati negli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali. Pertanto titolari del potere di sospensione sono gli Uffici da cui dipendono i funzionari ispettivi e non il personale ispettivo. Al riguardo, l`art. 13, co. 2 del T.U sulla sicurezza stabilisce chiaramente che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro &eacute;, altres&igrave;, competente nell`ambito delle ``attivit&agrave; nel settore delle costruzioni edili o di genio civile (...)`` , mentre il personale ispettivo delle AASSLL pu&ograve; adottare tale provvedimento in ogni altro ambito o settore merceologico. 
    I presupposti per l&rsquo; adozione del provvedimento di sospensione che consistono nell&rsquo; accertamento della presenza di lavoratori &ldquo;a nero&rdquo;in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro&nbsp; o nel riscontro di &nbsp;di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento alla definizione di lavoratore &ldquo;a nero&rdquo; la circolare chiarisce che viene considerato tale quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione ed instaurazione del rapporto di lavoro al Centro&nbsp; per l&rsquo; impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale. Per ci&ograve; che concerne le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro, in attesa che sia emanato un apposito Decreto che elenchi le violazioni in materia prevenzionisitica, per l`adozione del provvedimento sospensivo gli organi di vigilanza devono fare riferimento all`allegato I al D. Lgs. n. 81/08. La definizione della reiterazione ha invece consentito di chiarire che la presenza di pi&ugrave; violazioni, almeno due, anche contestuali, nei cinque anni successivi, rispetto ad una prima violazione accertata con sentenza definitiva o con prescrizione obbligatoria ottemperata, comporta l`adozione del provvedimento sospensivo. 
    Le &nbsp;limitazioni all&rsquo; adozione del provvedimento di sospensione rappresentate dalla possibilit&agrave; che il provvedimento &nbsp;determini una situazione di maggior pericolo per l&rsquo; incolumit&agrave; dei lavoratori o di terzi, la compromissione del regolare funzionamento di una attivit&agrave; di servizio pubblico, un grave pregiudizio agli impianti o alle attrezzature o ai beni. Un limite assoluto all`adozione del provvedimento sospensivo &eacute; quello richiamato dal co. 11 bis dell`art. 14 che stabilisce, nelle sole ipotesi di lavoro irregolare, l`impossibilita` di adottare tale provvedimento nei casi in cui il lavoratore in nero risulti essere l`unico occupato dall`impresa, a prescindere che si tratti di lavoratore autonomo e dalla tipologia contrattuale utilizzata. In tale caso, comunque, il lavoratore dovr&agrave; essere allontanato dal luogo di lavoro sino al momento in cui lo stesso non sia regolarizzato, soprattutto da un punto di vista della sicurezza. 
    Gli effetti del provvedimento, che si circoscrivono alla singola unit&agrave; produttiva e, con particolare riferimento all`edilizia, all`attivit&agrave; svolta dall`impresa nel singolo cantiere rispetto al quale si sono verificate le violazioni Da un punto di vista temporale, la circolare specifica che gli effetti della sospensione decorrono, nei soli casi di sospensione per utilizzo di lavoratori irregolari, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo al giorno di apertura dell`Ufficio che ha emanato il provvedimento sospensivo, ovvero alla cessazione dell`attivit&agrave; in corso, salvo che non si verifichino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute ed incolumit&agrave; dei lavoratori o dei terzi. 
    La revoca del provvedimento, per la quale &egrave; necessario oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, pari ad Euro 1.500 e 2.500, diversificata a seconda che la stessa riguardi una sospensione per lavoro irregolare o per violazioni in materia prevenzionistica &nbsp;anche la regolarizzazione delle violazioni accertate 
    I rapporti tra il provvedimento di sospensione e il sequestro penale con riferimento ai quali la circolare stabilisce che nel caso di sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 del c.p.p., la sospensione, ex art. 14 del T.U., non trova applicazione, pur in presenza di oggettivi presupposti di legge, in quanto l`ambito di applicazione del provvedimento sospensivo coincide con il sequestro cautelare. 
    L&rsquo; inottemperanza del provvedimento sospensivo per il quale&nbsp; &egrave; prevista la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda, nel caso il provvedimento sia stato adottato per occupazione di lavoratori irregolari e la sola pena dell`arresto &nbsp;se la sospensione sia stata emessa per gravi e reiterate violazioni. Nel primo caso l&rsquo; adempimento alla prescrizione obbligatoria consentir&agrave; al contravventore di essere ammesso al pagamento di &frac14; del massimo dell`ammenda prevista che, si ricorda, &eacute; pari ad Euro 6.400, mentre nel secondo caso , non essendo ammissibile la prescrizione obbligatoria, all`imputato non rester&agrave; che richiedere al Giudice l`applicazione della conversione in ammenda della sanzione, cos&igrave; come previsto dall`art. 302 del T. U. 
    La sanzione accessoria dell&rsquo; interdizione a poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. prevista dall&rsquo; 11 del D.Lgs. n. 106/09, rispetto alla quale la richiamata circolare evidenzia la diversa durata in base alla gravit&agrave; &nbsp;che ha determinato il provvedimento principale. Infine, sempre con riferimento a tale sanzione accessoria, la circolare sottolinea che l&rsquo; ambito di efficacia del provvedimento interdittivo, diversamente da quello sospensivo, interessa l`impresa nel suo complesso, non potendosi limitare al singolo cantiere. 

Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=171</link>
<dc:date>2009-12-11</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=170"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SIUREZZA- Linee guida SGSL Settore Costruzioni]]></title>
<description><![CDATA[Due importanti attori del settore delle costruzioni hanno sviluppato una linea guida per l&rsquo;implementazione del Sistema d Gestione della Salute e Sicurezza per i Lavoratori di sicuro ausilio a tutti gli operatori del settore.
La linea guida presenta numerosi spunti di riflessione e suggerisce criteri operativi di applicazione ai fini di una efficace implementazione del sistema.
La Solve Consulting Studio Cerra vanta tra le sue referenze la certificazione secondo lo standard BS OHSAS 18001: 2007 di importanti aziende del comparto a carattere sia multinazionale, sia pubbliche, sia private.
E&rsquo; il caso di ricordare che la certificazione del SGSL non &egrave; tanto importante dal punto di vista degli sgravi economici in termini di ratei assicurativi INAIL (anche se non trascurabili) quanto costituisce invece uno poderoso impianto organizzativo pienamente rispondente ai criteri del D.Lgs 231/2001 ai fini della distribuzione delle responsabilit&agrave; ai sensi del codice civile e penale all&rsquo;interno dell&rsquo;azienda salvaguardando le figure di vertice rispetto ad illeciti perpretati dai singoli lavoratori.
Non esitare a contattarci per una chiacchierata preliminare se sei interessato ad introdurre il SGSL nella tua azienda.
Se desideri ricevere la linea guida puoi farne richiesta inviando una mail a:
paola.pernicola@solveconsulting.it riservati ai clienti ed agli abbonati al servizio &ldquo;Aggiornamento Legislativo&rdquo; della Solve Consulting Studio Cerra)

(servizioSolve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=170</link>
<dc:date>2009-12-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=169"><title><![CDATA[Aggiornamento legislativo SICUREZZA - NTC - Obbligatorie le certificazioni ISO 3834:2006 e ISO 9001:2008]]></title>
<description><![CDATA[
Il DDL n. 1534 di conversione in legge del decreto-legge n. 39 ha anticipato&nbsp; al 30 giugno 2009 la scadenza del periodo transitorio, originariamente previsto al 30 giugno 2010, in riferimento all&rsquo;applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008.
Le NTC hanno introdotto, in particolare, notevoli novit&agrave; nel settore della qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale e dei processi produttivi, prevedendo la dotazione di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera&nbsp; e stabilendo altres&igrave; l&rsquo;obbligo di certificazione da parte di un ente terzo indipendente.
Pertanto, dal 1&deg; luglio 2009&nbsp; le aziende che progettano, realizzano e forniscono prodotti e servizi complementari alle opere di costruzione&nbsp; devono provvedere all&rsquo;adeguamento delle proprie strutture in osservanza ai nuovi requisi
In particolare&nbsp; le suindicate aziende DEVONO OTTENERE
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la certificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 3834:2006 2006 rilasciata da Ente Terzo accreditato, relativa al controllo del processo di fabbricazione mediante saldatura 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la certificazione in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008 sistema di gestione per la qualit&agrave;
&nbsp;Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
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Dott.ssa Paola Pernicola
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=169</link>
<dc:date>2009-12-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=167"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SICUREZZA - Manuale di buona pratica dell' ISPESL sul rischio rumore]]></title>
<description><![CDATA[Numerosi sono gli interventi di rivisitazione normativa determinati dalle modifiche apportate dal D.lgs 106/2009 al D.Lgs 81/08 e sicuramente tra essi assume&nbsp; un notevole rilievo la recente&nbsp; rivisitazione del Manuale di buona pratica &ldquo;Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro&rdquo; realizzata dal Dipartimento Igiene del Lavoro dell'ISPESL e dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Nella presentazione al Manuale si riconosce nel rumore uno dei parametri che maggiormente contribuiscono a caratterizzare negativamente la fruibilit&agrave; dei luoghi di lavoro in tutte le tipologie di ambienti e comparti produttivi e non solo nei settori industriali tradizionali
Il Manuale costituisce uno schema di riferimento per orientare aziende, consulenti e organi di vigilanza negli adempimenti fissati dall&rsquo; attuale normativa tenendo conto di metodologie e interventi realizzati sul campo.
Dal punto di vista strutturale il manuale si compone di tre livelli:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo livello contenente l&rsquo; articolato essenziale del manuale
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il secondo livello articolato in 27 schede di approfondiemento tecnico e gestionale
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il terzo livello che contiene banche dati riguardanti le normative tecniche e legislative nazionali e internazionali.
&nbsp;Per visionare il Manuale di buona pratica cliccare qui:http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/ManBPRumore/indexMBP.htm
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pericola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=167</link>
<dc:date>2009-11-30</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=166"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SICUREZZA - Sentenza Cass. IV Sez Pen n 42447/09]]></title>
<description><![CDATA[Si intensificano, nel settore di attivit&agrave; lavorativa rappresentato dai cantieri edili,&nbsp; le sentenze della Corte di Cassazione penale nei confronti delle figure che presentano&nbsp; funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e che quindi ben possono ritenersi persone investite di una posizione di garanzia .
La Corte di Cassazione ha pi&ugrave; volte affrontato &nbsp;la responsabilit&agrave;, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'incolumit&agrave; degli operai nei cantieri edili in cui operino pi&ugrave; imprese, &nbsp;a seguito dell&rsquo; l'affidamento di subappalti. Tra i principi fondamentali espressi in merito si ricorda quello secondo il quale &ldquo;in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attivit&agrave; si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali&quot;.
Uno sviluppo del richiamato principio &egrave; rappresentato dalla sentenza n. 42447 del 5 novembre scorso con la quale la Cassazione conferma la responsabilit&agrave; per la sicurezza degli operai in capo al subappaltatore anche se in cantiere &egrave; presente l&rsquo;appaltatore e un rappresentante del committente
La Suprema Corte ha in questo modo chiarito che &ldquo;la nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'ar 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 494\96, ci&ograve; perch&eacute; il datore di lavoro &egrave; il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilit&agrave; del committente&quot;.
Attraverso la richiamata pronuncia, la Suprema Corte, ribadisce che &ldquo;il datore di lavoro, garante dell'incolumit&agrave; personale dei suoi dipendenti, &egrave; tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non pu&ograve; invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilit&agrave; altrui&rdquo;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=166</link>
<dc:date>2009-11-30</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=168"><title><![CDATA[Aggiornamento legislativo  SICUREZZA - "Indicazioni operative per corretta applicazione del Titolo VIII D.lgs 81/08"]]></title>
<description><![CDATA[Il mutato quadro legislativo imperniato sui D.Lgs 81/08 e 106/09 ha determinato una serie di ricadute operative tra le quali si segnala l&rsquo;Aggiornamento delle &ldquo;Indicazioni operative per la corretta applicazione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2009 sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici&rdquo; realizzato dal&nbsp; Coordinamento Tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il Dipartimento Igiene del Lavoro dell'Ispesl.
Si tratta di note che hanno l&rsquo; obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente attuabili in modo da orientare gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo.
Le richiamate indicazioni operative riguardano le disposizioni generali del D.lgs 81/08, il rischio rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici mentre nella presentazione si rinvia espressamente&nbsp; alla primavera del 2010 per l&rsquo; elaborazione delle medesime indicazioni con riferimento alle radiazioni ottiche artificiali.
Per visionare il testo dell&rsquo; aggiornamento cliccare qui:http://www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/FAQ_AFisici_C1-4_12.11.09.pdf

Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=168</link>
<dc:date>2009-11-30</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=164"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SICUREZZA - Dossier Sicurezza del "Il Sole 24 Ore"]]></title>
<description><![CDATA[La collaborazione tra Ministero del lavoro e il Sole 24 ore ha condotto alla pubblicazione&nbsp; del Dossier Sicurezza dal titolo &ldquo;Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: le strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di promozione dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro&rdquo;, che affronta le novit&agrave; del correttivo, le politiche inerenti la promozione dei servizi ispettivi, delle attivit&agrave; di vigilanza e della formazione dei lavoratori.
Nella prefazione a cura del&nbsp; Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi viene evidenziato un approccio meno formale e pi&ugrave; sostanziale&nbsp; del contesto legislativo a seguito delle modifiche al Testo Unico apportate dal&nbsp; D.Lgs. 106/2009.
Il correttivo&nbsp; &egrave; definito dagli&nbsp; autori del dossier come&nbsp; &ldquo;un complesso di regole in linea con i migliori esempi internazionali&rdquo; e dello stesso se ne analizzano gli aspetti fondamentali quali:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la correzione degli errori materiali e tecnici del Testo Unico, 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il coordinamento tra articoli e allegati, cercando di evitare sovrapposizioni e incertezze interpretative
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;introduzione di un &ldquo;sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che possano operare solo coloro che sono in regola&rdquo;, a cominciare dal settore edile istituendo la &ldquo;patente a punti&rdquo; per la &ldquo;verifica dell&rsquo;idoneit&agrave; tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili&rdquo;;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il superamento &ldquo;di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro&rdquo;;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il superamentodi una &ldquo;cultura meramente sanzionatoria e repressiva&rdquo;, prestando pi&ugrave; attenzione alla prevenzione, attraverso una &ldquo;maggiore formazione, migliore informazione, effettivit&agrave; del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive, 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il potenziamento del coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;il miglioramento dell&rsquo;&rdquo;efficacia dell&rsquo;apparato sanzionatorio&rdquo;.
Nella Sezione dedicata ai &ldquo;Servizi ispettivi e attivit&agrave; di vigilanza&rdquo; si individua l&rsquo;obiettivo di rilanciare le funzioni ispettive in chiave preventiva e promozionale secondo &ldquo;parametri di correttezza, trasparenza e uniformit&agrave; sull&rsquo;intero territorio nazionale&rdquo;. 
Infine nell&rsquo;articolo &ldquo;Formazione e promozione al centro della strategia del Ministero&rdquo; gli autori sviluppano l&rsquo; idea secondo la quale&nbsp; la formazione la promozione rappresentano la reale strategia per contrastare il fenomeno infortunistico sul lavoro..
Per visionare il Dossier Sicurezza cliccare qui
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/73966FA4-E220-4657-B00E-77BCADCC7546/0/Dossier_sicurezza_web_EXE.pdf
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
paola.pernicola@solveconsulting.it.

Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=164</link>
<dc:date>2009-11-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=165"><title><![CDATA[Aggiornamento Legislativo SICUREZZA - Regolamento CE n. 975/2009]]></title>
<description><![CDATA[Sulla Gazzetta Ufficiale dell&rsquo;UE del 20.10.2009 &egrave; stato pubblicato il Regolamento CE n. 975/2009della Commissione del 19 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
A seguito di valutazioni&nbsp; scientifiche&nbsp; condotte dall&rsquo;autorit&agrave; europea per la sicurezza alimentare ed aventi esiti positivi, sono stati ampliati gli elenchi previsti&nbsp; nella direttiva 2002/72/CE. relativamente a
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monomeri e sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica
In&nbsp; applicazione dell&rsquo;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l&rsquo;elenco comunitario degli additivi di cui all&rsquo;allegato III di detta direttiva diventer&agrave; un elenco positivo a partire dal 1&deg; gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell&rsquo;allegato II alla suddetta direttiva non devono pi&ugrave; fare riferimento ad un elenco &ldquo;incompleto&rdquo; di additivi.
&nbsp;Questo &egrave; quanto stabilito dal presente Regolamento(CE) che, all&rsquo;articolo 1, dice che: &ldquo;Gli allegati II, III, IVbis, V e VI della direttiva 2002/72/C E sono modificati in conformit&agrave; degli allegati da I a V del presente regolamento&ldquo;.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo
&nbsp;paola.pernicola@solveconsulting.it.

Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=165</link>
<dc:date>2009-11-27</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=163"><title><![CDATA[Pubblicazione ISO 9004 2009]]></title>
<description><![CDATA[Risale al 2 novembre la pubblicazione da parte dell&rsquo; ISO della norma ISO 9004:2009 la cui emanazione si &egrave; resa necessaria in ragione della necessit&agrave; di un riallineamento con il mutato scenario economico-sociale in cui crisi economica e globalizzazione determinano significative variazioni nelle posizioni di successo conseguite dalle organizzazioni 
Se queste sono le ragioni di fondo dell&rsquo; intervento della modifica, &egrave; pur vero che l&rsquo; emanazione della nuova versione della ISO 9001:2000 risalente al novembre dello scorso anno ha reso necessaria la corrispondente evoluzione della ISO 9004.
Tuttavia pur rimanendo la ISO 9004 una norma che va a costituire la famosa &quot;coppia coerente&quot; con la ISO 9001, non si pu&ograve; pi&ugrave; considerare semplicemente &nbsp;una sorta di guida alla sorella pi&ugrave; famosa in quanto l'indice non rispecchia pi&ugrave; punto per punto i paragrafi della ISO 9001:2008, contrariamente al rapporto che sussisteva tra ISO 9004:2000 ed ISO 9001:2000. Si&nbsp;riscontra infatti ,rispetto alla precedente versione, una struttura della norma pi&ugrave; elaborata ed un ampliamento dei principi di gestione per la qualit&agrave; oltre ai preesistenti 8 individuati dalla ISO 9004:2000. 

    
        
            
            Intento della nuova versione della ISO 9004:2009, &egrave; quello di porsi come&nbsp;una linea guida comprensibile e di facile applicazione per conseguire pi&ugrave; che il miglioramento delle prestazioni il successo sostenibile e mantenerlo nel lungo periodo attraverso una gestione strategica e operativa.
            Il successo sostenibile&nbsp;rappresenta infatti l'aspetto centrale sul quale si concentra la&nbsp;nuova versione della norma, come dimostra il titolo stesso &ldquo;Managing for sustainable success &ndash; A quality management approach&rdquo;
            La sostenibilit&agrave; &egrave;&nbsp;un buon compromesso tra la continuit&agrave; e il cambiamento cio&egrave; tra la capacit&agrave; di continuare ad essere un punto di riferimento per i clienti e la volont&agrave; di percorrere strade nuove prima della concorrenza
            Secondo&nbsp;la definizione fornita dalla norma stessa per&nbsp;&quot;successo sostenibile&quot;, si intende&nbsp;la capacit&agrave; di sviluppare o mantenere le performance nel lungo termine e si consegue attraverso la&nbsp;capacit&agrave; di monitorare l'ambiente esterno e interno, allo scopo di individuare eventuali opportunit&agrave;, cambiamenti, trend e rischi in modo da rispondervi nella maniera pi&ugrave; opportuna&nbsp;nonch&eacute; tramite la maturazione della vocazione ad imparare, cambiare ed innovare per affrontare con successo i cambiamenti, bilanciando gli interessi economico-finanziari con quelli socio-ambientali.. 
            A riguardo, Inoltre, la norma precisa che per raggiungere un successo sostenibile, per &quot;parti interessate&quot; si devono intendere anche la societ&agrave; e l'ambiente.
            
        
    

Si tratta, dunque, di una norma per interagire in modo sempre pi&ugrave; efficiente con il contesto economico-produttivo, per identificare le aspettative di tutte le parti interessate (clienti, propriet&agrave;, dipendenti, autorit&agrave;, fornitori, sindacati...), per raggiungere e mantenere i risultati desiderati fornendo una risposta equilibrata a tali aspettative.
&nbsp;La nuova ISO 9004 mette a disposizione del management uno strumento di consapevolezza, di diagnosi del proprio livello di successo (tramite alcune metodologie di autovalutazione) e di guida nelle aree di miglioramento.
Per garantire una maggiore pervasivit&agrave;, un'accelerazione nell'acquisizione della padronanza dei processi, una visione sistemica e di valutazione dell'efficacia oltre che di rinforzo delle prassi, il nuovo testo propone l'affiancamento con i modelli pi&ugrave; conosciuti di eccellenza, basandosi su autovalutazione e benchmarking.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=163</link>
<dc:date>2009-11-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=160"><title><![CDATA[Disciplina sanzionatoria per la mancata osservanza del regolamento Reach]]></title>
<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che riguarda la disciplina sanzionatoria per la mancata osservanza del regolamento Reach che regola la fabbricazione e l' immissione sul mercato europeo delle sostanze chimiche.
Sono previste &nbsp;sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2 mila a un massimo di 150 mila euro, a seconda del soggetto che commette l'infrazione e della sua gravit&agrave;.Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che operano lungo la filiera, dai fabbricanti agli utilizzatori a valle delle sostanze chimiche.
Per evidenziare il tenore dell&rsquo; introdotto sistema sanzionatorio si evidenziano alcune&nbsp; inottemperanze che comportano l&rsquo; applicazione delle richiamate sanzioni.Sono previste sanzioni a carico di &nbsp;fabbricante o importatore in caso di inottemperanza:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; agli obblighi di registrazione, di una sostanza (da sola o contenuta in una preparato) all'Agenzia 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; agli obblighi di notifica 
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&rsquo; obbligo di produzione o importazione della&nbsp; sostanza dopo che siano trascorse due settimane dalla notifica.
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all'obbligo di comunicazione all'Agenzia, sulla base delle relative fasce di tonnellaggio, previste dal regolamento
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&rsquo; obbligo di valutazione sulla sicurezza chimica di una sostanza soggetta a registrazione ( 10 tonnellate/anno). Occorre sottolineare che &egrave; suscettibile di sanzione anche la compilazione inesatta o incompleta.
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&rsquo; obbligo di comunicazione degli elementi necessari per procedere all'inventario delle classificazioni e delle relative etichettature, poich&eacute; in questo modo si ometterebbe un elemento importante del regolamento che &egrave; quello relativo all'informazione delle propriet&agrave; delle sostanze chimiche all'utilizzatore finale.

Infine verr&agrave; poi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria chi fabbrica o importa una sostanza nonostante il parere contrario dell'Agenzia. In accordo con quanto previsto dal regolamento comunitario, si vieta inoltre la sperimentazione delle sostanze su animali vertebrati (salvo che sia assolutamente necessario) ed &egrave; prevista una sanzione per chi non mette in condivisione i dati che comportano test sperimentali.
Per visionare il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni al regolamento CEn&deg;1907/2006 cliccare qui:
http://www.solveconsulting.it/public/Download/2009_10_09_D.Lgs_recante_disciplina_sanzionatoria_per_violazione_RACH.pdf qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=160</link>
<dc:date>2009-11-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=159"><title><![CDATA[Sentenza  n. 21113 del 2 ottobre 2009]]></title>
<description><![CDATA[La Corte di Cassazione &egrave; pi&ugrave; volte ritornata ad esprimersi sul nesso di causalit&agrave;&nbsp; tra il verificarsi del danno da infortunio sul lavoro e la responsabilit&agrave; del datore di lavoro, distinguendo tra rischio elettivo e mera colpa.
La Suprema Corte si riferisce al rischio elettivo, esplicandone il significato, nella sentenza &nbsp;n. 21113 del 2 ottobre 2009.
Il rischio elettivo &egrave; ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attivit&agrave; lavorativa.
Il rischio elettivo costituisce&nbsp; una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento ed ha pertanto&nbsp; effetto esimente per il datore&nbsp; di lavoro ad un eventuale concorso di colpa del lavoratore, cos&igrave; esonerandolo&nbsp; da ogni responsabilit&agrave; per l'infortunio occorso al dipendente.
La mera colpa, invece, si configura nell&rsquo; ipotesi di&nbsp; comportamento o atto volontario, che - pur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia - e` motivato da finalita` produttive e non interrompe il nesso fra l&rsquo;infortunio e l&rsquo;attivita` lavorativa.
Pertanto la mera colpa non esime il datore di lavoro&nbsp; da responsabilit&agrave; poich&eacute; lo stesso &egrave; tenuto non solo ad&nbsp; adottare idonee misure protettive ma anche ad accertare e vigilare&nbsp; che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. In tal senso si &egrave; ad esempio espressa la Suprema Corte con sentenza 9698/09&nbsp; in cui stabilisce la configurabilit&agrave; del concorso di colpa laddove il comportamento imprudente del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, si sia accompagnato alla violazione degli obblighi di vigilanza da parte del datore di lavoro.
Espressione della distinzione evidenziata e del richiamato&nbsp; orientamento&nbsp; della Cassazione &egrave; anche la sentenza n. 15262 del 9 aprile 2009 secondo la quale, &ldquo;in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta ed inoltre il datore di lavoro &egrave; esonerato da responsabilit&agrave; solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalit&agrave;, dell'abnormit&agrave;, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.&rdquo;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=159</link>
<dc:date>2009-11-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=158"><title><![CDATA[Risoluzione 1/2009 sugli infortuni]]></title>
<description><![CDATA[
Il monitoraggio sugli infortiuni e le morti bianche in Italia e all&rsquo; estero, compiuto dalla Commissione parlamentare di inchiesta, &nbsp;ha condotto, il 21 ottobre, all&rsquo; approvazione in Senato della Risoluzione 1/2009 sugli infortuni.
I principali obiettivi,che la Risoluzione mira a realizzare, sono orientati alla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione e tra essi rilevano :

    l&rsquo; eliminazione del criterio del massimo ribasso negli appalti poich&eacute;, un tale criterio,&nbsp; spesso trasforma la competitivit&agrave; in&nbsp; concorrenza sleale e si realizza per lo pi&ugrave; con tagli alle&nbsp; spese per la sicurezza con&nbsp; conseguenze negative sui livelli di tutela dei lavoratori.
    la previsione di incentivi economico-fiscali per la rottamazione e la messa in sicurezza di macchine e attrezzature obsolete, soprattutto nei settori edilizio ed agricolo, caratterizzati da elevato rischio infortunistico.
    
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]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=158</link>
<dc:date>2009-11-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=157"><title><![CDATA[Registrazione degli accessi-Verifica della attività-Individuazione delle caratteristiche]]></title>
<description><![CDATA[L'amministratore di sistema rappresenta una figura professionale che riveste un ruolo determinante &nbsp;per&nbsp; l&rsquo;implementazione di misure di sicurezza&nbsp; nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali &nbsp;in quanto, nell&rsquo; esercizio delle sue funzioni &nbsp;agisce &nbsp;sulle informazioni critiche aziendali. Inoltre, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, l'amministratore di rete &egrave; incaricato di attuare i dispositivi di protezione appropriati, di sorvegliare i log delle attivit&agrave; e controllare le allerte di sicurezza
Tenuto conto dei rischi e delle criticit&agrave; implicite nell'affidamento degli incarichi di amministratore di sistema, a tale figura professionale si &egrave; rivolto&nbsp; il Garante della Privacy con provvedimento del 28 aprile 2008.
Quanto ai contenuti del provvedimento quest&rsquo; ultimo disciplina la&nbsp; registrazione degli accessi, la verifica della attivit&agrave;,l&rsquo; individuazione delle caratteristiche che tale figura professionale deve presentare e la previsione di un elenco apposito&nbsp; per gli amministratori di sistema.
La data entro la quale i destinatari&nbsp; sono tenuti ad uniformarsi a quanto &nbsp;prescritto dalla norma &egrave; &nbsp;fissata per il 15/12/2009 dopo una precedente proroga della&nbsp; scadenza alla data del&nbsp; 30/06/2009 realizzata con provvedimento del 25 giugno 2009.
Queste proroghe trovano la loro giustificazione nei risultati della consultazione pubblica lanciata nel maggio 2009 dall&rsquo; Autorit&agrave; Garante&nbsp; al fine di di ricevere &ldquo;osservazioni&rdquo; sul provvedimento in oggetto.
I &nbsp;numerosi contributi pervenuti, hanno infatti &nbsp;evidenziato &nbsp;taluni problemi applicativi oltre a fare espressa richiesta di differimento dei termini indicati nel provvedimento, cos&igrave; rivelando la necessit&agrave; di un margine di tempo maggiore per l&rsquo; adeguamento
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it&nbsp;
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=157</link>
<dc:date>2009-11-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=155"><title><![CDATA[ELENCO MEDICI COMPETENTI]]></title>
<description><![CDATA[http://www.ministerosalute.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaMenuSicurezzaLavoro.jsp?id=1371&amp;menu=strumentieservizi]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=155</link>
<dc:date>2009-11-09</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=156"><title><![CDATA[Addendum della ISO 14001]]></title>
<description><![CDATA[In una precedente news letter del 6 agosto 2009 si evidenziava la pubblicazione dell&rsquo; errata corrige alla nuova UNI EN ISO 9001:2008 avvenuta il 31 luglio 2009 e si sottolineava come tale correzione non avesse alcuna conseguenza sull&rsquo; applicazione &nbsp;della norma avendo tale modifica assunto un carattere esclusivamente &ldquo;editoriale&rdquo;, senza andare ad&nbsp;incidere sui requisiti della norma e la conseguente applicazione da parte delle aziende.
Si ricorda infatti che le modifiche apportate non vanno ad incidere sulla parte normativa del testo, quanto sulle parti informative pubblicate nell&rsquo;Appendice A &ndash; Corrispondenza tra la ISO 9001:2008 e la ISO 14001:2004, dove sono state corrette soltanto alcune corrispondenze tra i requisiti delle due norme in oggetto.

Tuttavia l&rsquo; errata corrige alla nuova UNI EN ISO 9001:2008 &nbsp;ha reso necessaria la pubblicazione di un addendum della ISO 14001 avvenuto il 24 settembre 2009 al fine di rendere pi&ugrave; &nbsp;chiara &nbsp;la connessione tra le due norme, alla luce delle intervenute modifiche.

Per chi fosse interessato a ricevere il documento &egrave; possibile richiederlo a paola.pernicola@solveconsulting,it&nbsp;

Per qualsiasi approfondimento non esitare a contattarci all' indirizzo
paola.pernicola@solveconsulting,it 
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Dott.ssa Paola Pernicola

&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=156</link>
<dc:date>2009-10-18</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=149"><title><![CDATA[Sent.Cass 27819/2009 - Responsabilità dell' imprenditore anche in presenza dell' addetto alla sicurezza.]]></title>
<description><![CDATA[La corte di legittimit&agrave; &egrave; certamente attenta a rinvenire fattori di rafforzamento delle forme di tutela repressiva delle norme in materia antinfortunistica ed a valorizzare gli stessi ai fini di una nuova elaborazione interpretativa, tenendo spesso in considerazione che, nella dinamica aziendale, il responsabile della sicurezza svolge un attivit&agrave; di condivisione dei compiti, degli incarichi, delle responsabilit&agrave; gravanti sull&rsquo; imprenditore e non di sostituzione dello stesso.
Gi&agrave; in passato, la Corte di Cassazione (sent.12230/2005; sent. 23729/2005; sent. 38425/2006) per riconoscere l&rsquo;esonero dell&rsquo; imprenditore &ndash;datore di lavoro dall&rsquo; attribuzione di colpa in caso di illecito penale, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, riteneva indefettibile e decisiva la sussistenza &nbsp;di 4 requisiti:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; effettiva attribuzione al delegato dei poteri di decisione e di intervento
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; idoneit&agrave; tecnico-professionale del delegato; 
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prova dell'accettazione della delega;
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l'obbligo del delegante di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega in ossequio alla normativa vigente
La Corte di Cassazione, con sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, ribadisce i precedenti orientamenti.
La sentenza espressamente statuisce:&quot;nei cantieri edili l'incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare &egrave; sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio&rdquo;.
Pertanto la presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non &egrave; di per s&eacute; motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente. In sostanza: se l'incaricato non possiede i &quot;requisiti minimi&quot;, la delega dell&rsquo; imprenditore non opera in maniera esonerativa e salvifica, l&rsquo; attivit&agrave; dell&rsquo; incaricato &egrave; come se non ci fosse e le responsabilit&agrave; restano interamente a carico del proprietario della ditta
&nbsp;
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&nbsp;
&nbsp;
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Dott.ssa Paola Pernicola
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=149</link>
<dc:date>2009-09-15</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=146"><title><![CDATA[D.lgs  3 agosto 2009 n 106]]></title>
<description><![CDATA[Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 &egrave; stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante &ldquo;Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&rdquo; ed in vigore dal 20 agosto 2009.
Motivi di massima urgenza hanno determinato la pubblicazione senza note del decreto in argomento mentre la ripubblicazione del testo normativo corredato delle relative note &egrave; stata rinviata al 29 settembre 2009.
Il principale obiettivo del&nbsp; Decreto legislativo correttivo &egrave; quello di superare le difficolt&agrave; operative, le criticit&agrave; e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole in modo da realizzare una effettiva tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli interventi correttivi del decreto legislativo hanno coinvolto in particolare i Titoli I, IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 riguardanti: 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Precisazione di alcune definizioni
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ampliamento del concetto di data certa per il Documento di valutazione dei rischi
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione ditte esterne
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cantieri temporanei e mobili 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Precisazioni per alcuni rischi specifici
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; maggiore chiarezza nella individuazione dei requisiti e dei casi in presenza dei quali trova applicazione&nbsp; la procedura della sospensione dell&rsquo;impresa;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; miglioramento della efficacia dell&rsquo;apparato sanzionatorio, con l&rsquo;obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni;

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; definizione univoca del principio di delega a cascata.
Per prendere visione del testo normativo cliccare qui:
public/newsimage/file/2009 08 05 Decreto correttivo.pdf
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=146</link>
<dc:date>2009-08-07</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=143"><title><![CDATA[ERRATA CORRIGE UNI EN ISO 9001:2008]]></title>
<description><![CDATA[L&rsquo; UNI ha diffuso l&rsquo; Errata Corrige della Norma UNI EN ISO 9001:2008&nbsp;
Vi sono alcune precisazioni sulla notifica di adozione e la revisione della tabella di corrispondenza tra ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Per prendere visione del documento cliccare qui: 
&nbsp;public/newsimage/file/Errata Corrige Norma 9001 2008 (2).pdf
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=143</link>
<dc:date>2009-08-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=145"><title><![CDATA[DM 30 giugno 2009 - approvazione del contenuto della SCHEDA DI TRASPORTO]]></title>
<description><![CDATA[E' stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2009., il decreto interministeriale 30 giugno 2009, con il quale &egrave; stato approvato il contenuto della scheda di trasporto (SDT), istituita dall&rsquo;art. 1, comma 3, del d.lgs. 22.12.08, n. 214, che ha introdotto l&rsquo;art. 7 bis al d.lgs. 286/05, in materia di liberalizzazione regolata dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; di autotrasportatore
L&rsquo;entrata in vigore del provvedimento suddetto &egrave; rinviata all&rsquo;adozione di una circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Quanto alle caratteristiche della SDT:

    deve essere compilata dal committente o da un soggetto da esso delegato, ferme comunque le&nbsp;responsabilit&agrave; del committente stesso, 
    deve essere conservata a bordo mezzo dal vettore/conducente,
    pu&ograve; essere sostituita dalla copia del contratto scritto (art. 6 d.lgs. 286/05) o da altra documentazione equivalente, purch&eacute; recanti le medesime informazioni in essa contenute ossia le informazioni riguardanti vettore, committente, caricatore, proprietario della merce, merce trasportata (tipologia e quantit&agrave;/peso nonch&eacute; luoghi di carico e scarico). In particolare l&rsquo;art. 2 del DM prevede che l&rsquo; indicazione del proprietario della merce &egrave; sempre obbligatoria a meno che il committente non ne conosca le generalit&agrave; al momento della compilazione della SDT.
    L&rsquo; art. 4 DM prevede&nbsp;le esenzioni alla compilazione delle SDT per &nbsp;i trasporti di collettame che sono effettuati medianteun unico veicolo, di partite inferiori a 5 tonn, qualora siano commissionate da diversi mittenti e purch&eacute; siano accompagnati da documentazione attestante la tipologia del trasporto effettuato.
    Si ricorda, infine, che l&rsquo;art. 7 bis del d.lgs. 286/05 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 600 a 1.800 euro per la mancata compilazione della scheda di trasporto o nel caso di compilazione alterata,&nbsp;incompleta o non veritiera, nonch&eacute; una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 euro nel caso in cui il vettore non conservi a bordo veicolo la scheda o il contratto scritto ovvero la documentazione equivalente.&nbsp;In mancanza della documentazione suddetta, inoltre, &egrave; sempre previsto il fermo amministrativo del veicolo.&nbsp;
    Per prendere visione del DM 30 giugno 2009 e relativo allegato cliccare qui:
    public/newsimage/file/5732_DECRETOMITSDT-30 06 09.pdf
    public/newsimage/file/5732_ALL SDT.pdf&nbsp;
    Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
    Solve Consulting Studio Cerra
    Ufficio Aggiornamento Legislativo
    Dott.ssa Paola Pernicola

&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=145</link>
<dc:date>2009-08-06</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=142"><title><![CDATA[La nuova SPECIFICA TECNICA AUTOMOTIVE ISO TS 16949:2009]]></title>
<description><![CDATA[Nel mese di giugno &egrave; stata approvata la nuova edizione della norma ISO/TS 16949:2009.&nbsp;
Tale norma, che sostituisce l&rsquo;edizione pubblicata nel 2002, regola la gestione della Qualit&agrave; nel settore Automotive e supporta lo sviluppo di un Sistema Qualit&agrave; che si basa sul miglioramento continuo, enfatizza la prevenzione per evitare i difetti ed &egrave; in grado di ridurre la varianza dei processi e gli sprechi all&rsquo;interno della catena di fornitura
Le modifiche introdotte sono tutte relative alla parte gestionale e riguardano in particolare gli adeguamenti necessari per garantire la compatibilit&agrave; con i requisiti previsti dalla norma ISO 9001:2008, e quelli rivolti a migliorare la corrispondenza con quanto previsto dalla norma ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale.
Non si riscontrano, invece, cambiamenti sostanziali per quanto riguarda i requisiti tecnici
Per l&rsquo;Italia il periodo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti, e corrispondente&nbsp;a 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione del nuovo standard, dovr&agrave; essere calcolato facendo riferimento alla pubblicazione della specifica in lingua italiana prevista per Settembre.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=142</link>
<dc:date>2009-07-28</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=137"><title><![CDATA[La norma D-4001:2008 per le barriere architettoniche]]></title>
<description><![CDATA[La necessit&agrave; per le persone disabili di conoscere la reale accessibilit&agrave; di un sito quale&nbsp;condizione prioritaria per muoversi in autonomia rispetto all'organizzazione a cui rivolgersi ha rappresentato la ratio per l&rsquo; emanazione della norma D-4001:2008
La norma D-4001:2008 nasce da un gruppo di lavoro coordinato da Dasa-R&auml;gister S.p.A., al quale hanno partecipato dei rappresentanti disabili dell'Associazione Paraplegici Lombardia Onlus (www.apl-onlus.it), con l'obiettivo di definire un protocollo certificabile che disciplini i requisiti minimi che una struttura deve avere per garantire la reale accessibilit&agrave; da parte di persone con disabilit&agrave; motorie, in una logica, il pi&ugrave; possibile, di pari opportunit&agrave;.
L'adozione della norma D-4001:2008 &egrave; volontaria come anche la relativa certificazione che prevede che le valutazioni dei siti vengano condotte da Auditor con disabilit&agrave; motorie. Le realt&agrave; certificate sono inserite nel database di questo sito affinch&eacute; siano pubblicamente identificate e consultabili da chi necessiti di avere la certezza della reale accessibilit&agrave; e fruibilit&agrave; prima di accedervi. La norma D-4001:2008 &egrave; gratuita ed &egrave; scaricabile dalla sezione download del sito : www.d-4001.com
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra.&nbsp;
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=137</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=136"><title><![CDATA[Disegno di Legge 1141 in materia di ENERGIA]]></title>
<description><![CDATA[Il 9 luglio 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di Legge 1141&nbsp; &ldquo;Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonch&eacute; in materia di energia&rdquo; contenente un consistente pacchetto di norme in materia di energia per porre rimedio agli storici squilibri ed ai ritardi del nostro Paese: dagli interventi di semplificazione delle procedure e di potenziamento delle infrastrutture energetiche, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla promozione dell&rsquo;efficienza energetica, fino al rilancio dell&rsquo;opzione nucleare.
Rispetto all&rsquo; avvio del nucleare il governo dovr&agrave; adottare, entro sei mesi dall&rsquo;approvazione della legge, i decreti delegati necessari per stabilire i criteri per la localizzazione sul territorio nazionale dei siti dove dovranno sorgere le centrali per la produzione di energia nucleare e di quelli per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Tra l&rsquo;altro &egrave; stata creata l&rsquo;Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare.
Con riferimento al settore energetico, particolare importanza assumono gli artt 27, 28 e 30 del Disegno di Legge.&nbsp;
L&rsquo; art 27 definisce il sistema di incentivi all&rsquo;elettricit&agrave; da biomasse
Mentre gli artt. 28 e 30, comma 25 estende la competenza dell&rsquo;Autorit&agrave; per l&rsquo;energia elettrica ed il gas a tutte le attivit&agrave; della relativa filiera. L&rsquo;Autorit&agrave; provveder&agrave; a stabilire tempi e modalit&agrave; per la sostituzione dei vecchi contatori del gas con nuovi contatori elettronici idonei per la telelettura e telegestione.
Per consultare il Disegno di Legge &egrave; possibile cliccare qui
http://www.fiper.it/uploads/media/disegnodilegge_1141_090709.pdf
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=136</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=138"><title><![CDATA[D.L 78/2009 proroga termine adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi]]></title>
<description><![CDATA[L&rsquo;art. 23, comma 9 decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 &quot;Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali&quot;, proroga al 31/12/2010 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/94.
La proroga si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformit&agrave; previsto dal DM 37/98.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=138</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=139"><title><![CDATA[Sent. Cass. n.15050 del 26 giugno 2009. Responsabilità del consulente]]></title>
<description><![CDATA[Con la sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009, la Sezione Lavoro della Cassazione si &egrave; pronunciata sulle responsabilit&agrave; del consulente aziendale sulla sicurezza del lavoro in materia antinfortunistica.
Il consulente risponde degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose se non ha avvertito del problema, anche in mancanza di una relazione dei rischi a cui l'impresa committente era obbligata.
In base al ragionamento della Corte, la responsabilit&agrave; della societ&agrave; consulente non pu&ograve; essere esclusa per il fatto che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all&rsquo;azienda datrice di lavoro. 
Il consulente doveva comunque opportunamente presentare un&rsquo;analisi sullo stato dei macchinari esistenti e sullo stato dell&rsquo;ambiente di lavoro, verificando la conformit&agrave; alla normativa di sicurezza, posto che l&rsquo;indagine svolta dalla societ&agrave; di consulenza era estesa a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l&rsquo;infortunato, senza che per tale attrezzatura la societ&agrave; di consulenza avesse mosso alcun rilievo circa l&rsquo;esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti
Quindi&nbsp;la distinzione tra la relazione preliminare e la stesura del documento dei rischi non ha rilevanza ai fini della causazione dell&rsquo;evento infortunistico, in quanto la prima &egrave; presupposto della seconda.
&nbsp;La Suprema Corte ha dunque riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra la relazione preliminare redatta dal consulente (contenente un&rsquo;omissione rilevante ai fini dell&rsquo;infortunio) e l&rsquo;infortunio stesso, e che tale nesso causale non era stato interrotto dalla circostanza cha altri avessero redatto il documento di valutazione dei rischi, in quanto il contenuto di quest&rsquo;ultimo era inevitabilmente condizionato dagli esiti dell&rsquo;analisi preliminare.
Con la sentenza n. 15050/2009, la Suprema Corte richiama l&rsquo;attenzione sul delicato ruolo del professionista che, pur non essendo direttamente destinatario degli obblighi prevenzionali e quindi passibile di incorrere nei &ldquo;reati propri&rdquo; definiti dall&rsquo;ordinamento di salute e sicurezza sul lavoro, &egrave; chiamato mediante accettazione di un incarico professionale a mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere ai suoi obblighi, in primis&nbsp; quello di valutare tutti i rischi.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=139</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=140"><title><![CDATA[Direttiva 2009/48/CE SICUREZZA GIOCATTOLI]]></title>
<description><![CDATA[&Eacute; stato pubblicato il 30 giugno, sulla Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea, il testo della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Essa va a sostituire la precedente Direttiva 88/378/CEE, che per circa vent&rsquo;anni ha fissato i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli.
La nuova Direttiva 2009/48/CE definisce con chiarezza quali tipologie di prodotti rientrano nel quadro del provvedimento e quali invece ne rimangono esclusi (i prodotti elencati nell&rsquo;allegato I), definisce gli obblighi degli operatori economici (stabilendo &quot;una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore del processo di fornitura e distribuzione&quot;) e chiarisce regole e modalit&agrave; per la marcatura CE, garantendone ad esempio una sufficiente visibilit&agrave; &quot;al fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli&quot;.
L&rsquo;adozione degli specifici dettagli tecnici rimane di competenza degli organismi di normazione che elaborano le norme tecniche di riferimento.
Il Comitato Tecnico CEN/TC 52 &quot;Safety of toys&quot; si &egrave; gi&agrave; organizzato per predisporre la revisione delle norme EN 71 (&quot;Sicurezza dei giocattoli&quot;) per adeguarle a quanto richiesto dalla nuova Direttiva.
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&nbsp;
&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=140</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=141"><title><![CDATA[L. 77/2009. Obbligatoria la certificazione del SGQ]]></title>
<description><![CDATA[La Legge24 giugno 2009, n. 77 - ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile'', annulla la proroga di entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare, &egrave; confermata l'obbligatoriet&agrave; dal 01 luglio 2009 della certificazione del sistema di gestione della qualit&agrave; per tutti i centri di trasformazione degli acciai per cemento armato, per cemento armato precompresso, per strutture metalliche e per strutture composte.&nbsp;
Viene quindi&nbsp;anticipata al prossimo 1 luglio l&rsquo;applicazione delle Norme tecniche delle costruzioni, cancellando, di fatto, l&rsquo;ultima proroga, che spostava all&rsquo;1/7/2010 l&rsquo;applicazione delle stesse, contenuta nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (milleproroghe).
La nuova normativa prevede, tra l'altro, altri adempimenti per i fabbricanti di materiali per uso strutturale, tra cui la certificazione del controllo della produzione del calcestruzzo, e la certificazioneISO 3834 per le aziende che eseguono saldature strutturali di carpenterie metalliche.
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&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=141</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=134"><title><![CDATA[Istituzione Elenco Medici Competenti. DM 4/3/2009]]></title>
<description><![CDATA[
Il Ministero del Lavoro con D.M. 4/3/2009 ha istituito, con decorrenza 27 giugno 2009, l&rsquo;elenco nazionale dei medici competenti presso l&rsquo;Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero del Lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall&rsquo; art 38 comma 4&nbsp;D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
I soggetti che intendono svolgere la funzione di medico competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro devono comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, di essere in possesso dei titoli e requisiti che li legittimano a ricoprire il ruolo ai sensi dell&rsquo; art 38 D.lgs. 81/2008.
Il Ministero del Lavoro effettuer&agrave;, con cadenza annuale, verifiche anche a campione dei requisiti e dei titoli autocertificati il cui esito negativo comporta la cancellazione d&rsquo;ufficio dall&rsquo;elenco.
L'elenco dei medici competenti &egrave; consultabile liberamente attraverso il portale del Ministero ed ha lo scopo di &nbsp;permettere di conoscere in maniera aggiornata il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l&rsquo; individuazione di obiettivi e programmi dell&rsquo; azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
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Dott.ssa Paola Pernicola
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=134</link>
<dc:date>2009-07-20</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=129"><title><![CDATA[Linea Guida Veneto - Stress Lavoro Correlato-]]></title>
<description><![CDATA[E'&nbsp;stata emessa dalla regione Veneto la prima linea guida ufficiale per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
Il metodo proposto consente di effettuare la valutazione a livelli via via pi&ugrave; approfondita indicando l&rsquo;opportunit&agrave; di effettuare interviste ai singoli lavoratori solo qualora la valutazione preliminare indichi il superamento di livelli di rischio considerato non trascurabile.
Per consultare la linea guida &egrave; possibile andare sul sito della Regione veneto oppure cliccare qui.public/newsimage/file/Linea guida veneto.pdf
&nbsp;
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&nbsp;
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&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=129</link>
<dc:date>2009-07-05</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=128"><title><![CDATA[CHECK LIST ISPESL per Compilazione DVR]]></title>
<description><![CDATA[&Egrave; stata pubblicata sul sito Ispsel (http://www.ispesl.it/sitoDts/Linee_guida/check_list.pdf) la CHECK LIST per la compilazione del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro elaborata dal Dr.Tambone, a cura del Servizio Prevenzione Protezione.
Le linee guida riguardano:

    Strutture edilizie &ndash; sicurezza e benessere dei lavoratori;
    Macchine ed impianti
    Attivit&agrave; ed attrezzature di lotta agli incendi che necessitano di essre opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva programmazione delle manutenzioni

Infine il documento individua un elenco di attrezzature da sottoporre a verifica
&nbsp;
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&nbsp;
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=128</link>
<dc:date>2009-06-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=127"><title><![CDATA[Guida certificazione energetica degli edifici.]]></title>
<description><![CDATA[&Eacute; stata presentata il 26 maggio, presso la Casa Dell'Energia di Milano, la Guida su &ldquo;La certificazione energetica degli edifici&rdquo;, messa a punto da ICMQ e Adiconsum, per la comprensione e l&rsquo;uso della certificazione energetica per contenere i consumi diminuendo la spesa delle famiglie e delle imprese italiane.
Il settore delle costruzioni ha un ruolo strategico e una grande responsabilit&agrave; nell&rsquo;implementazione di politiche per il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni dei gas serra dal momento che il consumo di energia per il riscaldamento, per l&rsquo;acqua calda e per il raffrescamento estivo degli edifici rappresenta all&rsquo;incirca il 40% dei consumi energetici dell&rsquo;intera Comunit&agrave; europea.
Inoltre l&rsquo;Italia &egrave; il paese europeo con il maggiore impiego di energia nel patrimonio edilizio. Secondo le stime dell&rsquo;ENEA, dal 1990 al 2006 si &egrave; assistito ad un incremento dei consumi energetici del settore civile (residenziale e terziario) di quasi il 2% all&rsquo;anno.
In particolare la Guida contiene indicazioni sull&rsquo;orientamento, la forma, la distribuzione degli ambienti, il tipo di involucro, per arrivare agli interventi migliorativi negli edifici esistenti, che si possono prevedere in occasione di lavori di manutenzione straordinaria.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=127</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=118"><title><![CDATA[Rifiuti delle industrie estrattive: criteri per la trasmissione delle informazioni annuali]]></title>
<description><![CDATA[La DECISIONE 2009/358/CE del 29 aprile 2009 fissa indicazioni per l&rsquo;armonizzazione e l&rsquo;invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all&rsquo;articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all&rsquo;articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
Scopo di tale Decisione &egrave; quello di fissare i requisiti minimi per assicurare che la raccolta e, se necessario, la trasmissione delle informazioni di cui all&rsquo;articolo 7, paragrafo 5, all&rsquo;articolo 11, paragrafo 3 e all&rsquo;articolo 12, paragrafo 6, della di rettiva 2006/21/CE, avvengano in modo armonizzato, tempestivo e adeguato. La decisione &egrave; inoltre finalizzata a stabilire le basi per il questionario di cui all&rsquo;articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=118</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=112"><title><![CDATA[Materiali a contatto con alimenti]]></title>
<description><![CDATA[Dal prossimo 19 giugno entrer&agrave; in vigore il Regolamento CE n. 450/2009 sugli imballaggi di ultima generazione,&nbsp;&quot;attivi&quot; ed &quot;intelligenti&quot;, utilizzati per gli alimenti. Si definiscono &ldquo;attivi&rdquo; gli imballaggi&nbsp;che&nbsp;agiscono direttamente sulla conservazione degli alimenti, per cui la durata del cibo confezionato non dipende pi&ugrave; solamente dalla tecnica di conservazione applicata dall'industria alimentare, bens&igrave; il materiale dell'imballaggio o un apposito dispositivo all'interno della confezione agisce direttamente con il cibo o con lo spazio circostante rilasciando delle sostanze protettive o assorbendone altre che invece accelerano il decadimento. Si definiscono &ldquo;intelligenti&rdquo; gli imballaggi che non agiscono sulla conservazione, ma registrano le condizioni del cibo dentro la confezione e forniscono informazioni continue durante il trasporto e la distribuzione fino al consumatore finale. 
Per essere commercializzabili, questi materiali ed oggetti dovranno soddisfare determinati requisiti, alcuni dei quali sono gi&agrave; definiti nel precedente Regolamento del 2004. Dovranno essere 

    &ldquo;adeguati ed efficaci per l&rsquo;uso al quale sono destinati&rdquo;; poi dovranno 
    &ldquo;essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione&rdquo;, in modo tale da non trasferire agli alimenti, in condizioni d&rsquo;impiego normali o prevedibili, componenti in quantit&agrave; tale da essere un pericolo per la salute umana, causare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 

Per etichettatura, pubblicit&agrave; e presentazione di un materiale o di un oggetto vale la regola di non fuorviare i consumatori. Inoltre, questi imballi dovranno essere adeguatamente etichettati per consentire di identificarne le parti non commestibili. Queste informazioni, stampate con caratteri di almeno 3mm, dovranno essere ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Sono autorizzate come componenti di materiali ed oggetti &ldquo;attivi&rdquo; ed &ldquo;intelligenti&rdquo; soltanto le sostanze incluse nell&rsquo;elenco comunitario delle sostanze autorizzate, salvo alcune deroghe.
Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, &egrave; prevista una dichiarazione di conformit&agrave; redatta dall&rsquo;operatore commerciale, il quale dovr&agrave; mettere a disposizione, a richiesta delle competenti autorit&agrave; nazionali, un&rsquo;adeguata documentazione attestante che questi materiali ed oggetti, oltre che i componenti destinati alla fabbricazione di essi, siano conformi al nuovo Regolamento.&nbsp;&nbsp;
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Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=112</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=117"><title><![CDATA[Emission trading.]]></title>
<description><![CDATA[E&rsquo; stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Gene rale n. 127 del 04/06/2009 la Deliberazione 014/2009 con la quale vengono approvate definitivamente le nuove linee guida nazionali e partono i tempi per la presentazione del Piano di monitoraggio da parte dei gestori degli impianti ETS. I gestori degli impianti ETS in possesso dell&rsquo;autorizzazio ne ad emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, hanno presentato la domanda di autorizzazione, sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale (entro il 2 settembre 2009).
Sul sito http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1897 &egrave; disponibile il modulo definitivo per la presentazione del Piano di Monitoraggio assieme ad ulteriori informazioni
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Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=117</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=119"><title><![CDATA[Rifiuti delle industrie estrattive: integrazione alla definizione di rifiuto inerte]]></title>
<description><![CDATA[La DECISIONE 2009/359/CE del 30 aprile 2009 fornisce chiarimenti in merito alla definizione di rifiuto inerte ai sensi dell&rsquo;articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE; in particolare quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l&rsquo;ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1% oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all&rsquo;1% se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma EN 15875, &egrave; maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l&rsquo;ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, &egrave; sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l&rsquo;ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l&rsquo;ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati n&eacute; i livelli di fondo naturali nazionali;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell&rsquo;estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all&rsquo;ambiente o alla salute umana.
La Decisione chiarisce che i rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se pu&ograve; essere dimostrato all&rsquo;autorit&agrave; competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfa tti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
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Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=119</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=125"><title><![CDATA[Piscine a norma]]></title>
<description><![CDATA[
Sono state recentemente pubblicate due nuove norme europee che specificano i requisiti di sicurezza delle piscine, che interessano una vasta gamma di impianti: si tratta delle UNI EN 15288-1&quot;Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione&quot; e UNI EN 15288-2 &quot;Piscine - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione&quot;.
La normativa tecnica europea &egrave; rivolta a progettisti e costruttori di impianti e pone in evidenza la necessit&agrave; di una fase di progettazione che tenga in considerazione tutte le aree dell'impianto (entrata, spogliatoi, docce, vasca...), gli elementi strutturali, i materiali, le finiture e i dettagli. Le norme hanno quindi lo scopo di contribuire all&rsquo;aumento di sicurezza sia all'interno della vasca sia ai bordi della piscina
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=125</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=120"><title><![CDATA[Rifiuti delle industrie estrattive: integrazione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione]]></title>
<description><![CDATA[Con Decisione 2009/360/CE del 30 aprile 2009 sono stati integrati i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2 006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
La caratterizzazione comprende le seguenti categorie di informazioni:
a) informazioni generali;
b) informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare;
c) natura dei rifiuti e trattamento previsto;
d) comportamento geotecnico dei rifiuti;
e) caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiut i.
Ai fini della valutazione del comportamento geochimico dei rifiuti si tiene conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE. Qualora, sulla base di tali criteri, i rifiuti siano considerati &laquo;inerti&raquo;, sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell&rsquo;allegato della Decisione.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=120</link>
<dc:date>2009-06-16</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=106"><title><![CDATA[Trasporto ferroviario: approvato regolamento comunitario sulla valutazione dei rischi]]></title>
<description><![CDATA[E' stato pubblicato sulla GUUE L. 108 del 29 aprile 2009, il Regolamento CE n. 352/2009 del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei r&iacute;schi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Tale norma istituisce un metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi connessi con l'attivit&agrave; ferroviaria in particolare preservando e migliorando il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.
II regolamento entra in vigore il giorno successivo 30 aprile 2009 e si applica a decorrere dal 1 &deg; luglio 2012.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=106</link>
<dc:date>2009-05-25</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=100"><title><![CDATA[Recepite le linee guida per il monitoraggio delle emissioni ai sensi della Decisione CE 2007/589/CE]]></title>
<description><![CDATA[Con deliberazione 14/2009 il comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ha approvato le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno presentato relativa domanda, dovranno trasmettere al Comitato il Piano di monitoraggio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itatiana.
Si sottolinea quindi che, la data di scadenza per l'invio del piano di monitoraggio riportata nel processo di consultazione, 31 maggio 2009, non &egrave; da considerarsi valida.
Sul sito del Ministero dell'Ambiente alla pagina http://www.minambiente.it/index.php?id sezione=1897 saranno in seguito pubblicati i modelli definitivi per la presentazione del Piano di Monitoraggio.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=100</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=94"><title><![CDATA[Sentenza 9698 del  26 marzo 2009]]></title>
<description><![CDATA[Con la Sent. n. 9698/2009, la Corte di Cassazione si &egrave; nuovamente pronunciata in materia di infortuni sul lavoro, stabilendo la configurabilit&agrave; del concorso di colpa laddove il comportamento imprudente del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, si sia accompagnato alla violazione degli obblighi di vigilanza da parte del datore di lavoro
Il caso sottoposto alla Corte riguarda una lavoratrice, dipendente di una ditta, in qualit&agrave; di aiuto cuoca, incaricata nell&rsquo;occasione delle pulizie di fine stagione della cucina dell&rsquo;albergo. L&rsquo;mpiegata nello svolgimento dell&rsquo; occasionale attivit&agrave;&nbsp;aveva raggiunto un punto di altezza elevata attuando manovre non considerate sicure, posizionando sedie e supporti di carta per salire su un piano scivoloso senza protezioni e calzature adeguate.
La Cassazione ha applicato anche al caso della manovre &ldquo;non corrette&rdquo; dei lavoratori incoscienti un antico principio secondo cui la responsabilit&agrave; dell&rsquo;azienda per gli infortuni &egrave; esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, cio&egrave; di rischio generato da un&rsquo;attivit&agrave; che non abbia rapporti con lo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; lavorativa o che non possa far riferimento a essa in modo razionale.
L&rsquo;eventuale colpa della lavoratrice non &egrave; invece di per s&eacute; idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilit&agrave; del datore di lavoro, sul quale grava l&rsquo;onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso.
La Corte territoriale ha accertato che il comportamento del lavoratore infortunato non &egrave; stato considerato l&rsquo;unico motivo del danno subito, sul quale ha pesato anche una certa assenza di vigilanza da parte del titolare.
La Corte ha infatti evidenziato anche la violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sulla datrice di lavoro risultati dalla istruttoria (in relazione al carattere straordinario dei compiti in quella occasione affidati alla lavoratrice, che avrebbe richiesto pi&ugrave; precise istruzioni da parte della societ&agrave;, alla non univocit&agrave; di significato della disposizione di attendere l&rsquo;arrivo della capo cuoca, alla mancata prova della presenza di una scala adeguata all&rsquo;operazione, alla natura parziale dell&rsquo;intervento della dott.ssa T. in direzione della rimozione della situazione di pericolosit&agrave;), per concludere ragionevolmente che il comportamento della prima non poteva ritenersi l&rsquo;esclusiva causa dell&rsquo;evento
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso, individuando un nesso di causalit&agrave; tra l&rsquo;infortunio e la condotta del datore di lavoro.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=94</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=95"><title><![CDATA[Acque sotterranee D.lgs n. 30 del 16 marzo 2009  - modifiche al d.lgs 152/2006]]></title>
<description><![CDATA[Con il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 &egrave; stata attuata la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Si rammenta che il D.Lgs. apporta anche delle modifiche alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostituzione del comma 3 dell'art. 104 (art. 7, comma 6);
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostituzione delle lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'art. 74 (art. 9, lett. a);
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostituzione del punto 1.2 dell'Allegato 1 (art. 9, lett. b);
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostituzione della lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 (art. 9, lett. c);
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sostituzione dei punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 (art. 9, lett. d).
L'art. 10, sulle disposizioni transitorie e finali, prevede che nei casi di deroga ex artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 152/2006 e nell'eserciz&iacute;o delle attivit&agrave; che possono comportare immissioni dirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 22 dicembre 2013 (cfr. art. 7 della direttiva 2006/118/CE) si terr&agrave; conto delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=95</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=97"><title><![CDATA[Agevolazioni per innovazioni finalizzate alla sostituzione di sostanze chimiche pericolose.]]></title>
<description><![CDATA[II Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 120 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo che consentano di sostituire, eliminare o ridurre in modo significativo le sostanze chimiche definite &quot;estremamente preoccupanti&quot; secondo l'art. 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH).
II bando (decreto 13 marzo 2009) &egrave; stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile, ed &egrave; disponibile sul sito web del Ministero.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dall'8 giugno e fino al 5 ottobre 2009.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=97</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=98"><title><![CDATA[Deroghe per alcuni parametri nelle acque destinate ai consumo umano]]></title>
<description><![CDATA[Con una serie di Decreti con data 9 febbraio 2009 il Ministero dell'Ambiente ha confermato che alcune regioni possono stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di alcuni parametri dell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta. Trattasi delle regioni Umbria e Puglia.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=98</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=89"><title><![CDATA[Decreto 29 dicembre 2008]]></title>
<description><![CDATA[Il&nbsp;DECRETO 29 dicembre 2008 (GU n. 67 del 21-3-2009 ) ha dettato la &nbsp;disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualit&agrave; delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lombardia, Toscana, Lazio e Piemonte, cos&igrave; come di seguito indicato:&nbsp;
&lt;&lt;....La regione Lombardia pu&ograve; stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 &micro;g/l. Il suddetto Valore massimo ammissibile pu&ograve; essere concesso fino al 31 dicembre 2009....&gt;&gt;
&lt;&lt;.... La &nbsp;regione Toscana pu&ograve; stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito&nbsp; e&nbsp; trialometani,&nbsp; entro&nbsp; i&nbsp; Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 &micro;g/l, di 1,3 mg/l e di 80 &micro;g/l ai comuni di cui alla nota del 30 giugno 2008 prot. n. AOO.GRT/177307/P.90.40. Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore massimo ammissibile per il parametro boro pu&ograve; essere innalzato a 3,5 mg/l. I suddetti Valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 30 aprile 2009....&gt;&gt;
&lt;&lt;....La regione Lazio pu&ograve; stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali e' stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 &micro;g/l, di 2,5 mg/l, di 160 &micro;g/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 &micro;g/l), di 20 &micro;g/l, 80 &micro;g/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 &micro;g/l). La regione Lazio pu&ograve; estendere la deroga ai comuni di Velletri e Ariccia per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 &micro;g/l, di 2,5mg/l e di 160 &micro;g/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 &micro;g/l); ai comuni e Civitavecchia e S. Marinella per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 &micro;g/l e di 2,5 mg/l; al comune di Cerveteri per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 &micro;g/l e 3 mg/l. I suddetti Valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009. Il parametro fluoruro, entro il Valore massimo ammissibile di 3 mg/l, puo' essere concesso al comune di Cerveteri fino al 30 giugno 2009....&gt;&gt;
&lt;&lt;.....La regione Piemonte puo' stabilire il rinnovo della deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concessa per il parametro arsenico, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 &micro;g/l al comune di Monte Piana - frazione di Locana.. Il suddetto Valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2009...&gt;&gt;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=89</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=99"><title><![CDATA[Siti di importanza comunitaria]]></title>
<description><![CDATA[Con tre decreti del 30 marzo 2009 pubblicati in Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24-04-09 il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ha pubblicato rispettivamente:
il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE;&nbsp;
il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 
il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Dott.ssa Paola Pernicola
&nbsp;
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=99</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=104"><title><![CDATA[Pre-registrazioni: lista aggiornata delle sostanze preregistrate]]></title>
<description><![CDATA[L'ECHA ha pubblicato sul suo sito un aggiornamento della lista delle sostanze pre-registrate. Contiene circa 143.000 sostanze che sono state pre-registrate da 65.000 aziende tra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008.
La lista &egrave; consultabile all'indirizzo http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx
&nbsp;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=104</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=107"><title><![CDATA[Scaduti i Criteri EU Ecolabel per Frigoriferi e Aspirapolvere]]></title>
<description><![CDATA[Non &egrave; possibile ad oggi richiedere il marchio EU Ecolabel per i gruppi di prodotti frigoriferi e aspirapolvere, giacch&eacute; le relative decisioni della Commissione europea: 2004/669/CE, 2003/121 /CE sono scadute.
Ad ogni modo, nuovi criteri sono in fase di sviluppo con l'obiettivo di armonizzarli con la direttiva 2005/32/CE EUP (Energy using products).
AI seguente indirizzo web &egrave; possibile visionare lo scadenzario aggiornato dei criteri EU Ecolabel:
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/EcolabelValiditaCriteriGruppiProdotto.pdf
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=107</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=109"><title><![CDATA[Inquinamento elettromagnetico. Si configura il reato solo in caso di superamento dei limiti.]]></title>
<description><![CDATA[Con sentenza n. 15707 del 15/04/2009 la Corte di Cassazione afferma che affinch&eacute; sia configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non &egrave; sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma &egrave; indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali.
Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=109</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=110"><title><![CDATA[Spedizione transfrontaliera dei rifiuti: modificato Regolamento CE n.1013/2006]]></title>
<description><![CDATA[Con Regolamento CE n. 308/2009 del 15 aprile 2009, entrato in vigore il 20/04/2009, &egrave; stata recata modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati lll A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
Tale norma &egrave; il frutto dell'accordo raggiunto durante l'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1 &deg; dicembre 2006.
In particolare l'allegato VI viene modificato con la sostituzione delle unit&agrave; di misura &laquo;kg&raquo; e &laquo;litro&raquo; con &laquo;tonnellate (Mg)&raquo; alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell'autorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unit&agrave; di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento. Mentre l'allegato IIIA viene sostituito al fine di inserire nell'allegato stesso miscele di due o pi&ugrave; rifiuti elencati nell'allegato III.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=110</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=111"><title><![CDATA[Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 relativa al Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.]]></title>
<description><![CDATA[
Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008, n.29, sono state approvate le &ldquo;Nuove norme tecniche per le costruzioni&rdquo;, testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l&rsquo;esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumit&agrave;. In considerazione del carattere innovativo di dette norme,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno emanare la circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 n. 617 che ha cercato di privilegiare, con una trattazione maggiormente diffusa, gli argomenti pi&ugrave; innovativi e per certi versi pi&ugrave; complessi trattati dalle Nuove norme tecniche.&nbsp;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=111</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=105"><title><![CDATA[Posticipato al 31 maggio il termine per effettuare la dichiarazione annuale E-PRTR]]></title>
<description><![CDATA[II Ministero dell'Ambiente ha comunicato, con circolare del direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che &egrave; posticipato al 31 maggio 2009 il termine per la presentazione della comunicazione annuale E-PRTR relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo ed ai rifiuti trasferiti fuori sito prevista dal Regolamento CE 166/2006 e dall'art. 12 del d.lgs. n. 59/2005.
Sono state inoltre pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalita' in base alle quali i soggetti interessati devono adempiere, per quel che riguarda le informazioni relative all'anno 2008, agli obblighi previsti dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=105</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=102"><title><![CDATA[Nuova delibera di assegnazione quote per impianti nuovi entranti]]></title>
<description><![CDATA[E' stata pubblicata sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le deliberazioni n. 9/2009, n. 13/2009, n. 15/2009 e n. 18/2009 inerenti l'assegnazione e rilascio delle quote di C02 per il periodo 2008-2012 agli impianti &laquo;nuovi entranti&raquo; di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=102</link>
<dc:date>2009-05-24</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=85"><title><![CDATA[Obblighi e scadenze fissate dal T.U sulla sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[In relazione alle prossime scadenze fissate dal D.Lgs 81/2008 ti ricordo che resta l&rsquo;obbligo per tutte le imprese, anche con un solo lavoratore, di procedere alla valutazione dei rischi ed alla formazione delle figure professionali richiamate dal decreto.
In particolare, resta l&rsquo;obbligo di:
effettuare&nbsp;la valutazione di tutti i rischi entro il 31 dicembre 2008 e di apporre la data certa al documento di valutazione entro il 16 maggio 2009;
Inoltre resta l' obbligo :
di seguire un corso specifico per i Datori di Lavoro che desiderano ricoprire direttamente il ruolo di RSPP (16 ore)
di nominare e formare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (durata della formazione variabile in funzione del settore ATECO dell&rsquo;azienda)
di nominare e formare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ((durata della formazione variabile in funzione del settore ATECO dell&rsquo;azienda)
di formare ed informare i lavoratori su tutti i rischi presenti in azienda (la durata della formazione varia a seconda dei rischi presenti &ndash; minimo 2 ore)
di formare ed informare i preposti ed i dirigenti su tutti i rischi presenti in azienda e sui loro obblighi soprattutto in termini di sorveglianza (almeno 2 ore)
di formare il Rappresentante dei Lavoratori (32 ore)
di nominare e formare la squadra di gestione dell&rsquo;emergenza incendi (4, 8 o 16 ore in funzione del livello del rischio incendi)
di nominare e formare la squadra di gestione del primo soccorso (12 o 16 ore in funzione del tipo di azienda)
Il nostro studio &egrave; in grado di supportare la tua organizzazione per qualsiasi valutazione di rischio nonch&eacute; per tutte le esigenze formative, avvalendosi anche della collaborazione con strutture istituzionali operanti sul territorio per la formazione degli RSPP, ASPP e RLS.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=85</link>
<dc:date>2009-04-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=83"><title><![CDATA[Proroga per versione definitiva del decreto correttivo del T.U sulla sicurezza]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega
Il decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza non &egrave; stato ancora inviato alle commissioni parlamentari per il parere di conformit&agrave;. Questa situazione fa scattare automaticamente una proroga di 3 mesi.
Questo significa che slitter&agrave; dal 16 maggio al 16 agosto il termine per giungere ad una versione definitiva del provvedimento.
&nbsp;
Ci&ograve; comporta che per ora resta fissata al 16 maggio 2009 la scadenza per alcuni obblighi quali ad esempio l&rsquo;apposizione della data certa
&nbsp;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=83</link>
<dc:date>2009-04-29</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=79"><title><![CDATA[MUD 2009]]></title>
<description><![CDATA[
Egr. Collega,
Nulla &egrave; cambiato: il MUD 2009 (riferito al 2008) dovr&agrave; essere prodotto entro il 30 aprile 2009.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito con la Legge 25.1.1994 n. 70 &egrave; la denuncia annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.&nbsp;
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008 &egrave; stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008, recante &quot;Approvazione del modello unico di dichiarazione per l'anno 2008&quot; che fissava la nuova modulistica e le nuove istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2009.&nbsp;
Il 26 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, gi&agrave; approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al decreto legge ed in particolare, all'articolo 5, dopo il comma 2 &egrave; stato aggiunto il 2 quinquies che recita:
&quot;Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sar&agrave; utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.&rdquo;&nbsp;
Pertanto, per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Per il 2009 quindi rimangono valide le modalit&agrave; utilizzate per la compilazione e la presentazione del MUD nel 2008.&nbsp;
Non cambiano: modulistica cartacea, modalit&agrave; di trasmissione, soggetti obbligati alla presentazione e diritti di segreteria.&nbsp;
La scadenza per la presentazione del MUD &egrave; fissata al 30 aprile 2009.&nbsp;
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Dott.ssa Paola Pernicola
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=79</link>
<dc:date>2009-04-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=78"><title><![CDATA[Benefici per l' ambiente con utilizzo lampadine alogene]]></title>
<description><![CDATA[Egregio Collega,
la&nbsp; Commissione europea lo scorso dicembre ha proposto la sostituzione delle lampadine tradizionali a incandescenza con nuove, pi&ugrave; economiche ed ecologiche lampadine fluorescenti ed alogene. Tale misura di sostituzione &egrave; stata approvata da esperti degli Stati membri e dalla commissione ENVI (Ambiente, sanit&agrave; e sicurezza alimentare) del Parlamento europeo.
Tale modifica comporter&agrave; benefici all'economia delle famiglie europee, che vedranno la propria&nbsp; fattura di elettricit&agrave; ridotta di almeno 50 euro l'anno. Le lampadine fluorescenti compatte consumano, infatti, il 75% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali e le alogene sono almeno il 25% pi&ugrave; efficaci.&nbsp; A pi&ugrave; vasta scala, l'Unione europea potrebbe risparmiare dai 5 ai 10 miliardi di euro ogni anno.
Effetti positivi si riscontreranno anche sotto l&rsquo; aspetto della tutela ambientale , dal momento che, circa 15 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica saranno evitati ogni anno. Dal settembre 2009 le lampadine tradizionali saranno sottratte dal commercio &nbsp;e dal 2012 l'Europa abbandoner&agrave; del tutto le lampadine tradizionali.&nbsp;
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Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=78</link>
<dc:date>2009-04-14</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=76"><title><![CDATA[Decreto Legislativo correttivo T.U.]]></title>
<description><![CDATA[
Egregio collega,
ti segnalo che il 27 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto sicurezza Italia. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo contenente, tra le altre, disposizioni integrative e correttive al testo unico (TU) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.&nbsp;&nbsp;
Le novit&agrave; pi&ugrave; importanti riguardano la conferma dell'arresto per il datore di lavoro che non procede alla valutazione del pericolo nelle aziende considerate a rischio rilevante e sanzioni pecuniarie pi&ugrave; pesanti del 50% rispetto a quelle previste dalla legge 626 del 1994 mentre verranno considerate meno gravi le inadempienze burocratiche.
E&rsquo; stato inoltre introdotto un meccanismo &ldquo;di scala mobile&rdquo; che permette di adeguare le sanzioni &ldquo;automaticamente e con sistematicit&agrave;&rdquo; nel tempo.&nbsp;
Potenziata anche l'attivit&agrave; dell'Inail, finalizzata alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni ai fini del&nbsp;reinserimento lavorativo.&nbsp;
&Egrave; stata smentita&nbsp;l'indiscrezione circolata in questi giorni sull'eliminazione della cartella sanitaria dei lavoratori ed &egrave; stato chiarito che viene solo eliminato il flusso di dati dai medici competenti alla Asl, per alleggerirne il lavoro.&nbsp;
Nel provvedimento sono previste&nbsp; inoltre tutele e formazione specifiche per i lavoratori atipici e flessibili,. Il testo approvato oggi, passer&agrave; ora all'esame della conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari per poi tornare all'attenzione del governo per il varo definitivo.
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=76</link>
<dc:date>2009-04-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=75"><title><![CDATA[CIRCOLARE INAIL del 12 marzo 2009]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega
&nbsp;
La Direzione Centrale Prevenzione dell&rsquo; INAIL, ha emanato la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti previsti e disciplinati dagli artt. 18 e 47 del D.lgs 81/2008 e posti a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti o del consulente del lavoro munito di delega, ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La circolare fornisce chiarimenti circa termini e modalita' delle comunicazioni 
In particolare &nbsp;&ldquo;a cadenza annuale&rdquo; &nbsp;deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. 
L'inserimento in procedura potr&agrave; essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 &egrave; fissata al 16 maggio 2009. 
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso &ldquo;Punto Cliente&rdquo;. 
Si rinvia alla circolare in allegato per una pi&ugrave; dettagliata descrizione dell&rsquo; utilizzo del format e della relativa procedura on line quanto alla comunicazione, modifica di dati immessi e&nbsp; eventuali risoluzioni di problemi tecnici nell'inserimento
&nbsp;
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;
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Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=75</link>
<dc:date>2009-04-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=77"><title><![CDATA[Scadenze IPPC]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega,
ti ricordo che entro il 30 aprile di quest&rsquo;anno tutti i gestori di complessi IPPC che superano i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell&rsquo;allegato I al D.M. 23/11/2001, devono inviare una comunicazione all&rsquo;Agenzia Nazionale per la Protezione dell&rsquo;Ambiente (APAT) e all&rsquo;Autorit&agrave; Competente (Ministero dell&rsquo;Ambiente o Regione a seconda della approvazione della pratica per la valutazione di impatto ambientale).
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra
Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=77</link>
<dc:date>2009-04-02</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=70"><title><![CDATA[Mille proroghe e tutela ambientale]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega,
Ti segnalo che il Senato il 12 febbraio ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1306 di conversione in legge del decreto-legge n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; il testo passa alla Camera.
Nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio invece l'Aula ha licenziato per l'altro ramo del Parlamento il ddl 1305 di conversione in legge del decreto-legge n. 207 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti; il Ministro per i rapporti con il Parlamento Vito aveva posto la questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento.
Il ddl 1305 prevede che:
&ldquo;All&rsquo;articolo 32 sono aggiunti, infine, i seguenti commi: &laquo;2-bis. All&rsquo;articolo 3, comma2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: &quot;entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo&quot; 2-ter. All&rsquo;articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: &quot;Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 3&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 2&quot;&raquo;.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
Solve Consulting Studio Cerra Ufficio Aggiornamento Legislativo
Dott.ssa Paola Pernicola
Informativa ai sensi dell&rsquo;art. 13 del D.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Lo Studio ing. Diego Cerra &ndash; Titolare del trattamento &ndash; ha estratto i suoi dati personali dall&rsquo;archivio dei propri clienti attivi oppure tra gli abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie o acquistate da terzi. Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dallo Studio ing. Diego Cerra, anche con l&rsquo;ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici nonch&eacute; per informarLa sulle iniziative dello Studio. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. &Egrave; suo diritto ottenerne il controllo, l&rsquo;aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7 del citato D. lgs. Titolare del trattamento dei dati &egrave; lo Studio ing. Diego Cerra, Viale Augusto 79, 80125 Napoli . Nel caso non desiderasse ricevere altre comunicazioni dal nostro Studio La preghiamo d&rsquo;inviare una e-mail, con oggetto &ldquo;Cancellatemi&rdquo;, all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting. &nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=70</link>
<dc:date>2009-03-30</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=67"><title><![CDATA[ISO TS 16949:2009]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega,
con la pubblicazione della ISO 9001:2008 anche l&rsquo;attuale Specifica Tecnica ISO/TS 16949:2002 subir&agrave; una revisione.
Di fatto la nuova ISO TS 16949:2009 verr&agrave; emessa entro il primo trimestre del 2009. Essa stabilir&agrave; i requisiti del Sistema di Gestione per la progettazione e sviluppo, produzione dei prodotti collegati al Settore Automotive ed alla relativa filiera di fornitura.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo: paola.pernicola@solveconsulting.it.
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Informativa ai sensi dell&rsquo;art. 13 del D.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati &egrave; lo Studio ing. Diego.
Nel caso non desiderasse ricevere altre comunicazioni dal nostro Studio La preghiamo d&rsquo;inviare una e-mail, con oggetto &ldquo;Cancellatemi&rdquo;, all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.
Lo Studio ing. Diego Cerra &ndash; Titolare del trattamento &ndash; ha estratto i suoi dati personali dall&rsquo;archivio dei propri clienti attivi oppure tra gli abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie o acquistate da terzi.Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dallo Studio ing. Diego Cerra, anche con l&rsquo;ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici nonch&eacute; per informarLa sulle iniziative dello Studio. I dati nonsaranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge.&Egrave; suo diritto ottenerne il controllo, l&rsquo;aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7 del citato D. lgs.
Dott.ssa Paola Pernicola]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=67</link>
<dc:date>2009-03-26</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=48"><title><![CDATA[ADEMPIMENTI REACH]]></title>
<description><![CDATA[&nbsp;
Egregio Collega,
in relazione al regolamento REACH ti ricordo che a giugno ricorre una scadenza che potrebbe essere di tuo interesse.
&nbsp;In particolare, in conformit&agrave; all&rsquo;art. 141 del regolamento , a partire da giugno 2009, entrer&agrave; in vigore la procedura di restrizione (Titolo VIII) e relativo Allegato XVII; la procedura si applicher&agrave; a prescindere dalla quantit&agrave; della sostanza fabbricata/importata/immessa nel mercato.
Fino al 1 giugno 2013, uno Stato Membro pu&ograve; mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti pi&ugrave; rigorose in relazione all'Allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione nel mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. Entro il 1&deg; giugno 2009, la Commissione compiler&agrave; e pubblicher&agrave; un inventario di tali restrizioni

Ti ricordo che le tappe del processo sono state:
&nbsp;dal 1 giugno 2008: procedura di registrazione (art. 141)
entro il 1 dicembre 2008: procedura di preregistrazione (art. 141)
entro il 14 gennaio 2009: lista delle sostanze prioritarie rispetto all'autorizzazione
&nbsp;Inoltre, sar&agrave; emanato a breve il decreto legislativo attuativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006. Il provvedimento individuer&agrave; il campo di applicazione, le definizioni e le sanzioni applicabili ai diversi attori previsti dal REACH.
&nbsp;
Per maggiori informazioni vedi http://guidance.echa.europa.eu/restriction_it.htm.
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;
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&nbsp;
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Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dallo Studio ing. Diego Cerra, anche con l&rsquo;ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici nonch&eacute; per informarLa sulle iniziative dello Studio.&nbsp;I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge.
&Egrave; suo diritto ottenerne il controllo, l&rsquo;aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7 del citato D. lgs.
Titolare del trattamento dei dati &egrave;&nbsp;lo Studio ing. Diego Cerra, Viale Augusto 79, 80125 Napoli&nbsp;. 
Nel caso non desiderasse ricevere altre comunicazioni dal nostro Studio&nbsp;La preghiamo d&rsquo;inviare una e-mail, con oggetto &ldquo;Cancellatemi&rdquo;, all&rsquo;indirizzo info@solveconsulting.it
&nbsp;]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=48</link>
<dc:date>2009-03-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=51"><title><![CDATA[Provvedimento correttivo del D.Lgs 81/2008]]></title>
<description><![CDATA[
Egregio collega,
all&rsquo;esame del Consiglio dei Ministri un provvedimento correttivo del D.Lgs 81/2008&nbsp; che potrebbe modificare sostanzialmente il suddetto decreto legislativo.
&nbsp;In particolare il provvedimento mira a definire:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; procedure standardizzate per facilitare le PMI e le imprese agricole nella identificazione dei rischi aziendali e nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all&rsquo;art. 28;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; criteri standardizzati per la formulazione del DUVRI negli appalti
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; criteri standard per la valutazione del rischio da &ldquo;Stress lavoro-correlato&rdquo;
&nbsp;Inoltre il provvedimento mira a:
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; semplificare la modalit&agrave; di apposizione della data certa, assicurando la firma contestuale del datore di lavoro, del RSPP e del RLS sul DVR;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; abolire del divieto delle visite mediche preassuntive;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; introdurre una comunicazione in via telematica degli infortuni superiori ad 1 giorno
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prevedere la possibilit&agrave; in alternativa di procedere all&rsquo;ammenda laddove &egrave; previsto l&rsquo;arresto (salvo che dalla violazione non derivi la morte o la lesione grave di un dipendente);
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rivedere l&rsquo;entit&agrave; delle ammende;
&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eliminare l&rsquo;automatismo per l&rsquo;applicazione delle sanzioni d&rsquo;impresa ex D.Lgs 231/02
Per qualsiasi approfondimento, non esitare a contattarci all&rsquo;indirizzo paola.pernicola@solveconsulting.it.
&nbsp;Solve Consulting Studio Cerra
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Lo Studio ing. Diego Cerra &ndash; Titolare del trattamento &ndash; ha estratto i suoi dati personali dall&rsquo;archivio dei propri clienti attivi oppure tra gli &nbsp;abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie o acquistate da terzi.
Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dallo Studio ing. Diego Cerra, anche con l&rsquo;ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici nonch&eacute; per informarLa sulle iniziative dello Studio.&nbsp;I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge.
&Egrave; suo diritto ottenerne il controllo, l&rsquo;aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7 del citato D. lgs.
Titolare del trattamento dei dati &egrave;&nbsp;lo Studio ing. Diego Cerra, Viale Augusto 79, 80125 Napoli&nbsp;. 
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&nbsp;
]]></description>
<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=51</link>
<dc:date>2009-03-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=50"><title><![CDATA[Consegna Documento di Valutazione dei Rischi all’RLS]]></title>
<description><![CDATA[Consegna Documento di Valutazione dei Rischi all&rsquo;RLS

Egregio collega,
ti segnalo che la Direzione generale per l&rsquo;attivit&agrave; ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito lo scorso dicembre 2008 un primo chiarimento riguardante le modalit&agrave; di consegna del documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Tra le interessanti novit&agrave; del nuovo decreto spicca la possibilit&agrave; data dall&rsquo;articolo 53, comma 5 di tenere tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro su un unico supporto informatico. 
Da qui nasce l&rsquo;istanza di interpello con la quale la Confcommercio chiede all&rsquo;Amministrazione competente se vi &egrave; la possibilit&agrave; da parte del datore di lavoro di consegnare copia del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su supporto informatico, in particolare mediante la consegna a quest&rsquo;ultimo di un computer portatile&nbsp; connesso alla rete aziendale contenente il documento di valutazione dei rischio che, in tal modo, risulterebbe essere liberamente consultabile dall&rsquo;interno dei locali di lavoro aziendali. 

Il Ministero, in risposta, ritiene che, non essendo prevista alcuna formalit&agrave; per la consegna del documento, l&rsquo;adempimento dell&rsquo;obbligo di legge &egrave; comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacch&eacute; tale modalit&agrave;, consentendo la disponibilit&agrave; del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all&rsquo;interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS. 
&nbsp;riferimenti normativi:
Interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19/12/2008, n. 52
&nbsp;

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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=50</link>
<dc:date>2009-03-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item><item rdf:about="http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=49"><title><![CDATA[Nuova versione della norma ISO 9001.]]></title>
<description><![CDATA[Egregio collega,
il 14 novembre 2008 ISO ha pubblicato la nuova versione della norma ISO 9001.
Di fatto la nuova norma non contiene nuovi requisiti ma chiarisce meglio alcuni dei requisiti pi&ugrave; controversi dopo otto anni di esperienza di applicazione.
Introduce sicuramente modifiche che tendono a migliorare la compatibilit&agrave; con altri standard come la ISO 14001: 2004 relativa alla gestione ambientale.
&nbsp;Una indicazione delle modifiche sono disponibili al sito http://www.uni.com/uni/controller/it/grandi_temi/ISO9000_2008/
&nbsp;
Con l&rsquo;occasione ti porgo i pi&ugrave; distinti saluti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
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&nbsp;
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&Egrave; suo diritto ottenerne il controllo, l&rsquo;aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall&rsquo;articolo 7 del citato D. lgs.
Titolare del trattamento dei dati &egrave;&nbsp;lo Studio ing. Diego Cerra, Viale Augusto 79, 80125 Napoli&nbsp;. 
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<link>http://www.solveconsulting.it/notiziario.asp?key=49</link>
<dc:date>2009-03-19</dc:date>
<pa:category>Notiziario</pa:category>
<pa:keywords>Sicurezza, Ambiente, Qualita, Organizzazione Aziendale</pa:keywords>
<dc:creator>Paola Pernicola (mailto:paola.pernicola@solveconsulting.it)</dc:creator></item></rdf:RDF>

