La mancata adozione di sistemi di sicurezza dei macchinari per risparmio costi determina la responsabilità dell’Ente ex D. lgs 231/2001 per l’infortunio del dipendente in violazione delle norme antinfortunistiche. La Cassazione torna con la sentenza 31 ottobre 2019, n. 44399 sulla “responsabilità amministrativa 231” di una società del Veneto, in seguito alla responsabilità del suo amministratore delegato/datore di lavoro per il reato di omicidio colposo di un dipendente.

La morte del lavoratore è stata causata da un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa sui macchinari (articolo 589, Codice penale e articoli 70 e 87, D. lgs 81/2008). La Cassazione ha confermato la legittimità del giudizio di merito nel quale i Giudici hanno correttamente accertato la mancata realizzazione del “modello organizzativo 231” in conformità al D. lgs 231/2001 e anche l’interesse e vantaggio ottenuti dall’Ente. L’interesse a non adottare le misure di sicurezza sui macchinari era dovuto a implicazioni in tema di spese suppletive da affrontare, il vantaggio era dovuto al prezzo più competitivo sul mercato di tali macchinari non gravati dai costi suppletivi.

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