“Lo scarico di reflui industriali in fognatura se non autorizzato è illecito penale a prescindere dalla circostanza che l’impianto al momento dell’ispezione non fosse in funzione.”

Lo ha ricordato la Cassazione nell’ ordinanza 2 ottobre 2019, n.  40236 di conferma della condanna del titolare di un’azienda della Sicilia per i reati di cui agli articoli 137 e 256, 2 comma D. lgs 152/2006, per aver scaricato nella rete fognaria comunale, in assenza di autorizzazione, i reflui dell’attività di lavorazione degli agrumi e depositato in modo incontrollato i rifiuti provenienti dalla medesima attività (pastazzo di agrumi) svolta a livello industriale.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che l’illecito ex articolo 137, D. lgs 152/2006 si configura per il solo fatto di non avere l’autorizzazione allo scarico in relazione a un’attività come quella di specie, che genera reflui potenzialmente pericolosi per l’ambiente e le risorse idriche a prescindere dal fatto che al momento dell’ispezione l’impianto non fosse in funzione.