L’articolo 6 del Decreto Legislativo 10/02/2017, n. 29 prescrive che entro il 31 luglio gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti inoltrino, all’autorità sanitaria territorialmente competente, il modello MOCA che elenchi gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006 (Regolamento GMP).

Quanto sopra al fine di creare un’anagrafica nel settore dei MOCA e consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale degli stessi, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

Nel dettaglio:

– il comma 2 dell’art. 6 dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04 e del regolamento n. 853/04, la comunicazione sopra citata debba essere riportata nella medesima segnalazione.

– il comma 3 dell’art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per le aziende già attive, vale a dire entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

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