Con la risoluzione 2/Df del 9 dicembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che i magazzini e le aree scoperte, parti integranti del ciclo produttivo industriale in cui si generano rifiuti speciali smaltiti direttamente dall’azienda e non assimilabili ai rifiuti urbani, sono esenti dal pagamento della Tari.

L’ articolo 1 comma 649, legge 147/2013 stabilisce infatti che non rientrano nel calcolo della Tari non solo le aree occupate dai macchinari dell’impresa, ma tutte quelle dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Ovviamente la Tari è esclusa se i produttori di rifiuti speciali ne dimostrano l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai Comuni va il compito, tramite proprio regolamento, di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive, a quali si applica il divieto di assimilazione. Questo potere però, deve essere esercitato nel solo ambito consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.

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