TONER: Applicazione art. 266 D. Lgs. 152/2006

Il Ministero dell’Ambiente con Nota del 30 giugno 2015, recante: “Applicazione articolo 266, comma 4, decreto legislativo 152/2006“, ha risposto ad un quesito formulato da due associazioni sull’applicazione dell’art. 266 c.4 del D. Lgs. 152/2006 alle attività di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica (toner).
Il quesito posto era:  se “il mero ritiro di apposito ecobox (dove l’operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito della stessa nell’ecobox viene eseguita dall’utilizzatore), possa essere ricondotto nell’ipotesi descritta al richiamato articolo di legge”.
L’art. 266 c.4 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
Pertanto è rilevante il fatto che l’attività svolta da parte del soggetto che intenda avvalersi della previsione dell’art. 266 c. 4, sia identificata quale “attività di manutenzione”; attività che viene confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione tra il manutentore ed il soggetto committente.
Tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (compresi quelli effettuati sulle apparecchiature) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto e che la gestione dei rifiuti derivanti dalla sostituzione di cartucce o toner esauriti, prodotti nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

Il formulario identificazione rifiuti, deve essere quindi compilato indicando quale “produttore del rifiuto” la ragione sociale dell’impresa di manutenzione e quale “sede del produttore del rifiuto” il recapito dell’impresa di manutenzione, evidenziando nelle note il luogo dove si è svolta l’attività di manutenzione e dove, pertanto, sono stati prodotti materialmente i rifiuti.
Per quanto detto, i rifiuti dell’attività di manutenzione dovranno essere gestiti dal manutentore stesso e non potranno essere lasciati presso il cliente, salvo la sussistenza di un’autorizzazione allo stoccaggio rifiuti conto terzi presso l’azienda.