Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34, sono state introdotte modifiche al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in linea con quanto già previsto dal Legge 81/2017 in materia di lavoro agile.
In particolare, la norma stabilisce che, qualora la prestazione lavorativa sia svolta in modalità agile e in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione dell’attività.
L’informativa è da aggiornare almeno una volta all’anno e deve essere coerente con le specifiche modalità operative.
La mancata osservanza dell’obbligo informativo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dalla citata legge.
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