Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell’art. 187, comma 2, D.lgs. n.152/2006.
Confindustria chiede chiarimenti al Ministero circa la compatibilità dell’art.187, comma 2, del D.lgs. n.152/2006 con una prassi operativa generale che preveda quanto segue:
a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all’impianto finale;
b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch’essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendentemente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. “HP” tecniche o “HP” amministrative);
d) la miscela così composta può essere conferita solo all’impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.
Il MASE, al fine di rispondere al quesito, riporta un’attenta analisi del quadro normativo.
In conclusione, si afferma che l’operazione di miscelazione rappresenta una fase estremamente delicata che richiede una caratterizzazione preliminare particolarmente accorta, nonché è necessario che tale operazione sia effettuata senza comportare un aumento dei rischi per la salute e per l’ambienteche potrebbero, ad esempio, derivare dall’innescarsi di reazioni impreviste.
Consulta qui il Testo ufficiale