Cassazione: Mancata Adozione Presidi Sicurezza Maneggiamento Rifiuti Pericolosi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31210 del 20 luglio scorso, ha stabilito che la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza sul maneggiamento di rifiuti pericolosi, è classificabile come risparmio economico che arreca vantaggio e/o interesse all’Ente.

I giudici hanno individuato, nella sentenza in esame, la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza (ex artt. 290, 291 D, Lgs. 81/08) come causa degli infortuni occorsi ai lavoratori, per cui l’Ente è imputabile ex art. 25-septies D. Lgs. 231/2001; reato commesso nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente relativo al risparmio di risorse economiche e all’incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa previdenziale.