La negligenza del proprietario di un sito che si disinteressi del proprio bene e venga utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti, rientra nella condotta di abbandono di rifiuti ex “Codice Ambientale”.
E’ quanto stabilito dal Tar Piemonte con sentenza n. 994 del 15 luglio scorso; si tende ad ampliare il concetto di diligenza richiesto al proprietario dell’area interessata all’illecito.