Con D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra” viene abrogato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.
In ragione delle modifiche intervenute, gli obblighi per l’impresa che si configura come “operatore”, ovvero “proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature” si modificano come segue:
- Obbligo di avvalersi per gli interventi sulle apparecchiature contenenti F-Gas di soggetti iscritti al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese che svolgono le attività di cui all’art. 2 del Reg. 517. Dal 25/09/2019 potranno risultare iscritti al Registro solo coloro che avranno ottenuto un certificato rilasciato da organismi di certificazione abilitati e la verifica andrà condotta anche relativamente alla persona fisica che esegue l’intervento.
- Comunicazione dati sugli interventi. A partire dal 25/09/2019 l’obbligo di registrazione, ad oggi coperto dalla tenuta del registro cartaceo, sarà adempiuto mediante la comunicazione alla banca dati, dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenete tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature. Saranno responsabili della comunicazione dei dati relativi agli interventi i soggetti che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento.
In conseguenza dell’abrogazione del DPR 43/2012 decade l’obbligo di trasmissione ad ISPRA della Dichiarazione F-gas entro il 31 maggio, già a partire dall’anno in corso.