Attenzione alla qualifica impropria di Sottoprodotto
Il depositario di residui derivanti dall’attività di estrazione delle cave, stoccati in un deposito di proprietà di un terzo e non direttamente utilizzati dal produttore o da altri soggetti coinvolti, risponde del reato previsto dall’art. 256 comma 1 lett.a) e comma 2 del D.lgs. 152/2006, essendo i suddetti residui qualificabili come rifiuti e non come sottoprodotti.
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione sez. penale che, con sentenza n. 28734 del luglio 2011, ha rigettato il ricorso di un indagato condannato per il caso di sequestro preventivo di un’area contenente, nella fattispecie, inerti di travertino provenienti da una cava, esclusi dal giudice della suprema Corte, dalla categoria di sottoprodotti e dichiarati rifiuti, con conseguente reato ai sensi dell’art. 256 del testo unico ambientale, in quanto costituente attività di gestione di rifiuti, effettuata senza apposita autorizzazione.