La Corte di Cassazione con sentenza n. 21936 del 25 maggio 2016, ha confermato che l’abbruciamento di piccoli cumuli di scarti vegetali, nel rispetto dei limiti del D. Lgs. 152/2006, non costituisce né reato di gestione illecita, né di combustione illecita di rifiuti.
Bruciare piccoli cumuli di scarti vegetali, ovvero solo quelli previsti dall’art. 185, comma 1, lettera f), D. Lgs. 152/2006, in misura non superiore a 3 metri steri per ettaro/giorno sul luogo di produzione non è appunto reato di combustione illecita di rifiuti; poiché tali scarti non costituiscono rifiuto, la loro combustione non integra neanche la fattispecie di gestione illecita di rifiuti, dovendosi considerare una normale pratica agricola.