La Corte di Cassazione con sentenza n. 26437 del 24 giugno 2016, ha affermato che in caso di analisi di campioni prelevati in azienda nel corso di attività ispettive, per le quali non è prevista revisione, l’avviso all’interessato può essere comunicato senza garanzie e formalità, anche in forma orale.
Sono state quindi rigettate le doglianze del ricorrente in cassazione condannato per mancato rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale ex art, 29-quattuordecies D. Lgs. 152/2006; è il caso del titolare di un’azienda condannato, che recriminava il fatto che il Giudice di merito non avesse dichiarato inutilizzabili le analisi dei campioni prelevati, poiché non era stato dato avviso tempestivo alle parti con le garanzie del Codice di Procedura Penale a tutela degli indagati. La Suprema Corte ricorda che in realtà i prelievi, il campionamento e le analisi dei campioni eseguite nel corso di attività ispettive o di controllo, sono attività amministrative e ai sensi dell’art. 223, disp. Att. C.p.p., l’unica garanzia è quella di avvisare l’interessato del luogo e dell’ora dell’analisi, anche oralmente, cosa che era avvenuta nel caso in esame.