La Corte di Cassazione con sentenza n. 16441 del 31 Marzo 2017, ha ribadito che integra il reato di deposito incontrollato, il deposito di materiale da demolizione derivante da un terreno non collegato, non potendo sussistere in tal caso le condizioni di deposito temporaneo.
I Giudici hanno infatti ricordato che si ha deposito temporaneo, ex art. 183, comma 1, lettera bb), D. Lgs. 152/2006, per ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta degli stessi, nel luogo in cui sono stati prodotti; se il luogo di produzione del rifiuto è diverso e non funzionalmente legato al terreno del deposito, sussiste il deposito incontrollato.