Cassazione: Disturbo alla Quiete Pubblica

La Corte di Cassazione con sentenza n. 40329 del 30 settembre 2014, afferma che per configurarsi il reato ex articolo 659, Codice penale (disturbo della quiete pubblica), il disturbo alla quiete delle persone deve tenere conto in concreto dell’incidenza del rumore sulla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale rumore si verifica.

La Suprema Corte ribadisce da un lato che il reato in questione è un reato di pericolo: basta che il rumore sia potenzialmente idoneo a disturbare in modo “intollerabile” un numero indeterminato di persone a prescindere dall’effettivo disturbo arrecato alle stesse; ma ai fini dell’integrazione del reato, è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate

In altre parole, il rumore deve essere rapportato con la media sensibilità del gruppo sociale in cui esso si verifica, essendo irrilevanti o comunque insufficienti le lamentele di una o più persone.