La Corte di Cassazione con sentenza n. 9942 del 10 Marzo 2016 ricorda che, la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue non opera alcun effetto “liberatorio”, nemmeno temporaneo, potendo lo scarico essere effettuato solo ad autorizzazione rilasciata.
Infatti il testo vigente dell’art. 124, comma 7 del D. lgs. 152/2006, non prevede più (a differenza della versione originaria, pre modifiche del D. Lgs. 4/2008) un meccanismo di silenzio-assenso, neanche temporaneo.
Attualmente la disciplina prevede che l’Ente competente debba provvedere al rilascio entro 90 giorni; in nessun caso l’attività potrà essere cominciata prima del rilascio dell’autorizzazione, in caso contrario si potrà incorrere nell’illecito ex art. 137, comma 1, D. Lgs. 152/2006.