La Corte di Cassazione con sentenza n. 4645 del febbraio 2016, ha affermato che la complessità della normativa sui rifiuti può generare errore scusabile (causa di esclusione della colpevolezza) solo se questo deriva da un fattore positivo esterno del legislatore o della P.a. che abbia indotto in confusione il colpevole.
Nel caso in oggetto, il trasporto di rottami ferrosi effettuato senza iscrizione all’Albo gestori ambientali da parte dell’imputato (reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 del Codice Ambientale), non può essere ricondotto ad un errore sul precetto, non essendo provato il fatto che che l’errore derivi da un fattore esterno.