La Corte di Cassazione con sentenza n. 12035 del 2015, ha stabilito che gli utenti che non possono usufruire per condizioni oggettive del servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, sono comunque tenuti al pagamento della relativa tassa, seppur con una riduzione.
E’ stato così accolto il ricorso di un comune avverso la decisione della CTR Lombardia che aveva dato ragione ad un contribuente, annullando una cartella di pagamento relativa alla Tarsu (oggi sostituita dalla nuova tassa sui rifiuti, Tari) non pagata per il 2006, a causa della mancata fruizione del servizio causato da un inesistente collegamento stradale tra la sua abitazione e il punto di raccolta dei rifiuti.
E’ necessario quindi che il servizio di smaltimento rifiuti sia istituito dal comune per il pagamento della tassa da parte dei contribuenti, anche se non realmente fruibile da parte degli stessi.