Cassazione: Luogo di Produzione e Deposito Temporaneo Rifiuti

La Corte di Cassazione con la sentenza 37843/2014 allarga il concetto di luogo di produzione dei rifiuti, interpretando così l’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006, riguardante il deposito temporaneo, sancendo che “A norma del citato D. lgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera aa), il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione.” Si allarga di fatto la nozione di “luogo di produzione del rifiuto” alle aree che si trovano nella disponibilità del produttore “purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione”

Nel caso in giudizio i rifiuti, provenienti da un’attività di  demolizione, erano stati stoccati dinanzi al piazzale industriale, senza alcuna funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra società per cui la sentenza è stata confermata anche se la Cassazione ha dovuto annullare la sentenza di condanna (datata gennaio 2011) per  prescrizione del reato  “estinto per il decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 157 C.p.p., comma 1, articolo 161 C.p.p., comma 2”.