La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31210 del 20 luglio scorso, ha stabilito che la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza sul maneggiamento di rifiuti pericolosi, è classificabile come risparmio economico che arreca vantaggio e/o interesse all’Ente.
I giudici hanno individuato, nella sentenza in esame, la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza (ex artt. 290, 291 D, Lgs. 81/08) come causa degli infortuni occorsi ai lavoratori, per cui l’Ente è imputabile ex art. 25-septies D. Lgs. 231/2001; reato commesso nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente relativo al risparmio di risorse economiche e all’incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa previdenziale.