La Corte di Cassazione con sentenza n. 34284/2015 ha affermato che il materiale in esubero proveniente da una fornitura di calcestruzzo, ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto, al pari dei residui derivanti dal lavaggio delle betoniere.
E’ stata così confermata la condanna ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 152/2006, per le attività di gestione di un impianto di produzione di calcestruzzo sul materiale residuo proveniente da pregresse forniture alla clientela, ovvero separazione, essiccazione e frantumazione finalizzate al suo riutilizzo; la Corte afferma che il calcestruzzo in esubero non rappresenta il prodotto secondario del processo produttivo, per cui non ha natura di sottoprodotto ma di prodotto.
Le operazioni di trattamento dei residui di calcestruzzo messe in atto dall’impianto produttivo e finalizzate appunto al loro riutilizzo, equivalgano a recuperare dei rifiuti ragion per cui l’impianto necessita di relativa autorizzazione.