Cassazione: Nuove Sentenze Sicurezza
La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 giugno 2011 ha stabilito, confermando quanto deciso in prima istanza, che ai fini dell’applicabilità delle specifiche norme di prevenzione contro gli infortuni nell’ambito di lavori su ponteggi, si deve tener conto esclusivamente dell’altezza complessiva dell’intero ponteggio e non del punto in cui il lavoratore si trova realmente nello svolgersi del suo operato. Con tali motivazioni il datore di lavoro e il caposquadra, nel caso di un infortunio ai danni di un lavoratore su di un ponteggio, sono stati condannati per il reato di lesioni personali colpose in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto violavano specifiche norme antinfortunistiche, anche con il lavoratore ubicato a meno di due metri d’altezza.
Con la sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011 per il caso di un incendio divampato in un albergo che ha provocato la morte di diversi ospiti, la Cassazione ha invece stabilito che il dirigente aziendale deve assicurare costantemente la presenza in sede del personale qualificato per attuare il piano antincendio: in caso di assenza di tale personale, si configura responsabilità in caso di incendio e di danni a persone e il dirigente risponde di omicidio colposo.
Nella notte in cui accadde l’incendio, nessuno dei componenti della squadra di emergenza era in servizio presso l’albergo, ma erano presenti solo il portiere e un facchino. Il piano di emergenza era stato dunque, sostanzialmente disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente l’emergenza.