Cassazione: Reato di Combustione Scarti Vegetali

La Cassazione, con sentenza n. 39203 del 24 settembre 2014, afferma che bruciare scarti vegetali mediante incenerimento a terra, rimane reato (articolo 256, comma 1, D. lgs. 152/2006) il cui elemento oggettivo sussiste indipendentemente dalla quantità del materiale vegetale bruciato.
La Suprema Corte ribadisce che se le ceneri prodotte da combustione non vengono introdotte, anche mediante trasformazione, in un circuito produttivo, rimane l’offensività della condotta. Gli scarti in questo caso sono catalogabili come “rifiuto” e bruciarli senza autorizzazione è reato di smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, D. lgs. 152/2006).

Quanto al comma 6-bis dell’articolo 256-bis, D. lgs. 152/2006, come introdotto dal Dl 91/2014, che esclude dal reato di gestione non autorizzata (articolo 256, D. lgs. 152/2006) la bruciatura in loco di piccole quantità di materiale vegetale agricolo nel rispetto di specifiche condizioni, non ci troviamo di fronte a una depenalizzazione della condotta ma a un margine di irrilevanza penale della condotta specificamente determinato a livello quantitativo e temporale.