La Corte di Cassazione civile con la sentenza 9616 del 2014 ha dichiarato che quando manca del tutto l’annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l’integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita e si applica la sanzione “integrale”.
E’ stato così ritenuto infondato il ricorso presentato contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico e scarico, punita ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del Dlgs 22/1997 (e ora dell’articolo 258, comma 1 del Dlgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
La Suprema Corte, afferma che quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 4 (ora comma 5 dell’articolo 258, Dlgs 152/2006), che arriva a un massimo di 1.550 euro, non è applicabile.
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