La Corte di Cassazione con sentenza n. 8652 del 3 Marzo 2016, ha affermato che è ascrivibile al titolare di un’impresa o di un ente, il reato di gestione illecita di rifiuti anche per omessa vigilanza sull’operato dei suoi dipendenti che pongono in essere la condotta di abbandono.
Infatti ai sensi dell’art. 256, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (gestione illecita rifiuti) il reato è configurabile nei confronti di qualunque soggetto che effettui l’abbandono di rifiuti, ma è colpevole in concorso anche il titolare dell’impresa per la quale viene svolta l’attività illecita, visto che la responsabilità penale si riscontra anche in caso di condotta omissiva (violazione dell’obbligo di attivarsi per scongiurare la situazione di danno o di pericolo messa in pratica dai propri dipendenti).