La Corte di Cassazione con sentenza n. 20981 del 19 maggio scorso ha affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un piano anche per i rischi interferenziali (di cui all’art. 26, D. Lgs. 81/08); senza tale piano, in caso di sinistri derivanti da tale omissione, lo stesso risponde davanti alla legge, senza poter invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore.
Nel caso oggetto della sentenza, il datore di lavoro risponde ex art. 590 del C.P. per le lesioni occorse ad un lavoratore, gravemente infortunato a causa dell’interferenza dell’attività di altra ditta a cui non era preparato, proprio perché il datore aveva omesso di redigere apposito piano di prevenzione.