Cassazione: Responsabilità Datore di Lavoro su Formazione Dipendenti

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, ha affermato che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08, deve “ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti e conservare in azienda l’ attestazione della avvenuta formazione“.

E’ il caso di un datore di lavoro chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato ex art. 55 comma 5 lett. c), D. Lgs. 81/08, in relazione all’art. 37 comma 1 stesso decreto, poiché non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alla mansione svolta da un lavoratore, poi infortunato.

La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, condannato dal Tribunale, che lamentava, tra i vari motivi di ricorso, la “non necessità della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011“, affermando invece la necessità che tale prova scritta venga fornita dal datore di lavoro.

Trovi QUI la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312