Cassazione: responsabilita del datore di lavoro non esclude la corresponsabilita del Rspp

Con la sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 la Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro è “garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro” con conseguente responsabilità penale nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di tutela.

La Suprema Corte ribadisce che l’obbligo del datore di lavoro in materia di sicurezza, comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative, l’adozione di tutte le opportune misure di sicurezza ma anche la reale predisposizione di quest’ultime nonché il controllo, continuo ed effettivo, sulla concreta osservanza delle misure determinate.

La sentenza però mette in rilievo anche che “la responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.