La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2544 del 21 gennaio 2016, afferma che la società risponde per la morte di un lavoratore (responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001) per non aver adottato modelli organizzativi diretti a salvaguardare i lavoratori.
È stata così confermata la condanna inflitta a una s.r.l. per la morte di un dipendente; i giudici hanno precisato altresì che il concetto di interesse e vantaggio, nei reati colposi, sono da riferirsi alla condotta e non all’esito antigiuridico. Un vantaggio per la società non è da ricondursi ovviamente nella morte o lesione del lavoratore in conseguenza di violazione di norme antinfortunistiche, ma al risparmio dei costi d’impresa per l’adeguamento alla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.