Cassazione: responsabilita solidale appaltatore e subappaltatore

La Corte di Cassazione penale con una recentissima sentenza, ha stabilito che nei lavori affidati in appalto, il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice.

La sentenza riguarda l’infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice alla quale l’impresa affidataria, aveva affidato in subappalto i lavori per la realizzazione delle opere murarie e dei solai di un’abitazione. Durante lo smontaggio del ponteggio installato, l’operaio che si trovava al terzo piano dello stabile è caduto al suolo da una altezza di circa sei metri, trascinato da un tubo di ferro del ponteggio che l’operaio stava buttando giù.

Già in primo luogo il Tribunale Monocratico aveva condannato il datore di lavoro della ditta appaltatrice alla pena (condonata) di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore; il tribunale aveva infatti ritenuto il datore di lavoro della ditta appaltatrice responsabile perché considerato parimenti destinatario della normativa antinfortunistica, quale direttore dei lavori anche della ditta subappaltatrice.

A seguito di un ricorso proposto dall’imputato, anche secondo la suprema Corte, il datore di lavoro della ditta appaltatrice non è esente da colpa seppur in presenza di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro della ditta subappaltatrice e non può invocare a sua discolpa la mancata diligenza, prudenza, perizia e responsabilità altrui.

La Corte Suprema definisce così il cosiddetto “doppio aspetto della colpa”, secondo cui si risponde sia per colpa diretta che per colpa indiretta nel caso in cui un infortunio dipenda dal comportamento dell’agente che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.