Cassazione: Riduzione TARSU Rifiuti Speciali ass. Urbani

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21581 del 26 ottobre 2016, ha confermato il principio in materia di Tarsu (valido anche per la Tari ex Legge 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014) per il quale in presenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani la tassa è dovuta in automatico, anche se lo smaltimento degli “speciali” viene assolto in proprio dal contribuente.

Quindi nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassa rifiuti è dovuta a prescindere dal fatto che l’impresa provveda in proprio allo smaltimento; eventuali riduzioni per la parte di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, non si applicano in automatico ma vanno chieste dal contribuente che è tenuto a provare i presupposti.

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