La Corte di Cassazione con sentenza n. 21581 del 26 ottobre 2016, ha confermato il principio in materia di Tarsu (valido anche per la Tari ex Legge 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014) per il quale in presenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani la tassa è dovuta in automatico, anche se lo smaltimento degli “speciali” viene assolto in proprio dal contribuente.
Quindi nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassa rifiuti è dovuta a prescindere dal fatto che l’impresa provveda in proprio allo smaltimento; eventuali riduzioni per la parte di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, non si applicano in automatico ma vanno chieste dal contribuente che è tenuto a provare i presupposti.
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