Cassazione: Rifiuti da Demolizione Edifici

La Corte di Cassazione con sentenza 33028 del 2015, ha affermato che: “la demolizione di un edificio non può essere definita un processo di produzione e quindi, ai sensi dell’articolo 184-bis del D. Lgs, 152/2006, i materiali risultanti sono rifiuti che non possono essere qualificati come sottoprodotti”.

E’ il caso di una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D. Lgs. 152/2006), per il legale rappresentante di un’impresa costruttrice che, senza alcun titolo abilitativo, trasportava rifiuti non pericolosi (quali cemento, mattoni, etc.) provenienti dalla demolizione di un edificio e riutilizzati per la formazione di un fondo stradale provvisorio.

La Suprema Corte ha chiarito che, in base al Codice ambientale, può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo e non dalla demolizione di un fabbricato, ed è altresì irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio, in quanto il nuovo manufatto non è il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa. Di conseguenza i rifiuti vanno portati in discarica, e non riutilizzati come i sottoprodotti.