Se il datore di lavoro non adempie agli obblighi imposti dalla normativa sulla salute e sicurezza, può essere legittimo il rifiuto temporaneo da parte del lavoratore di svolgere la prestazione stabilita dalle sue mansioni.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, relativamente al caso di lavoratori del reparto assemblaggio di portiere di auto che, al ripresentarsi dell’ennesima situazione di pericolo, hanno interrotto la propria prestazione di lavoro in attesa di un intervento di manutenzione.