La Corte di Cassazione con sentenza n. 40689 del 29 settembre 2016, ha ricordato che affinché la condotta produttiva di rumori abbia rilevanza penale, occorre che sia potenzialmente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone, mentre non hanno rilievo le lamentele di una o più persone definite.
Nessun reato quindi se il disturbo è limitato, come nel caso in oggetto della sentenza ove la Suprema Corte ha rigettato le doglianze del ricorrente, titolare di un appartamento sovrastante a quello da cui proveniva il rumore; la rilevanza penale richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica e non solo del disturbo di uno o più soggetti.