Consiglio di Stato: Rimozione, bonifica e messa in sicurezza rifiuti pericolosi

L‘obbligo di rimozione, bonifica e messa in sicurezza di un terreno contaminato da rifiuti pericolosi, spetta sia ai proprietari, sia agli affittuari dello stesso, che hanno l’obbligo di vigilare e salvaguardare l’area: è quanto dichiarato dal Consiglio di Stato con la sentenza 25 febbraio 2016, n. 765.

Il caso in esame riguarda la richiesta di bonifica di un terreno su cui risultano depositati rifiuti, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, da parte del Comune nei confronti degli eredi proprietari.

Il Consiglio di Stato, ritiene legittimo l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica in capo al proprietario, anche se (come nel caso in esame) nel frattempo era intervenuto un contratto di locazione tra il padre defunto e un’altra società; risulta erronea l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale l’obbligo di bonifica non sarebbe trasmissibile agli eredi. In definitiva, è riconosciuta la responsabilità sia in capo al proprietario del terreno contaminato (e quindi agli eredi) che in capo all’affittuario.