Corona virus: DVR, POS, misure preventive e lavoro agile. Facciamo chiarezza

Aggiornamento di DVR e POS

Non è necessario revisionare il DVR e/o il POS: Il rischio di esposizione al a COVID-19 è un rischio sociale o di comunità a cui ognuno di noi è esposto nelle normali interazioni personali, non un rischio professionale.

L’esposizione professionale è prevista ESCLUSIVAMENTE per gli operatori sanitari ed il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività correlate (volontari, protezione civile, ecc.) che in questi giorni si trovano a dover fronteggiare l’epidemia; per queste categorie di lavoratori si rende necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs 81/20018.

Per tutte le altre categorie lavorative il Datore di Lavoro, nell’applicazione dei suoi doveri derivanti dall’art. 2087 del codice civile, deve esclusivamente attuare le direttive del Ministero della Sanità, che i lavoratori devono seguire per limitare il contagio e contenere il rischio.

Pertanto, è sufficiente aggiornare o integrare il Piano di Emergenza con gli scenari e le azioni previste dal Ministero della Sanità.

Tutela dei dati personali

Come sollevato da CGIL, CSIL E UIL, si ribadisce che:

  • i cittadini che hanno avuto contatti con persone contagiate nella zona rossa in paesi soggetti a infezioni da Coronavirus, o che abbiano accusato sintomi legati all’infezione, hanno l’obbligo di dichiararsi alle autorità competenti; non è necessario nessun questionario o autocertificazione del proprio stato di salute aggiuntivi che non siano quelli preposti (Ministero della Sanità);
  • La sorveglianza sanitaria attivabile dai medici competenti può riguardare solo i rischi professionali; solo le autorità competenti possono attivare il protocollo sanitario previsto (quarantena, tampone, ricovero in strutture specializzate ecc…);
  • il solo medico di famiglia può indicare prescrizioni volte a tutelare eventuali soggetti a rischio per i quali, a fronte di determinate patologie, l’eventuale contagio potrebbe avere conseguenze di gravità; pertanto, è l’unico che può suggerire al lavoratore a rischio di astenersi di recarsi presso il luogo di lavoro al fine di tutelarne la salute;
  • le aziende (in accordo tra medico competente, RSPP e RLS) devono evidenziare con cartellonistica specifica le azioni igienico sanitarie previste dal protocollo fornendo prodotti specifici ed adeguati DPI ove necessari.

 

Misura della temperatura corporea

La misura della temperatura corporea può essere effettuata chiedendo il consenso scritto ai lavoratori, ai visitatori e ai lavoratori di ditte esterne per effettuarla. Nel caso la stessa venga annotata su un registro deve essere richiesto alla persona il consenso scritto alla conservazione del dato spiegandone il motivo.

 

DPI (mascherine)

Non vi è alcun motivo per i lavoratori che non si trovino ad operare nella zona rossa di indossare obbligatoriamente mascherine protettive. Come indicato dal Ministero della Salute la mascherina serve per proteggere gli altri dalla persona che la indossa. Se l’azienda però vuole mettere a disposizione dei propri lavoratori mascherine protettive FFP2 o FFP3 per scopi “psicologici” DEVE essere effettuata una informativa, o meglio una formazione, per spiegare come indossare correttamente la mascherina per le vie respiratorie, la durata massima ammessa e le modalità di smaltimento una volta utilizzata. Si ricorda che le mascherine FFP2 ed FFP3 rientrano nella categoria dei DPI di terza categoria, ma nel caso specifico, non dovendo proteggere i lavoratori da rischi professionali, non scatta l’obbligo di formazione preventiva (salvo per gli operatori sanitari).

 

Ditte Esterne e visitatori

Limitare l’accesso ai lavoratori di ditte esterne o visitatori è un modo per interpretare correttamente il principio di precauzione indicato dal Ministero della Salute di limitare i rapporti sociali allo stretto necessario. In questi casi per le attività intellettuali quali riunioni e comunicazioni piò essere privilegiato l’uso di strumenti telematici di videoconferenza.

 

Riunioni e corsi di formazione

Limitare le riunioni ed i corsi di formazione dal vivo è un modo per interpretare correttamente il principio di precauzione indicato dal Ministero della Salute di limitare i rapporti sociali allo stretto necessario. In questi casi le attività possono essere svolte, nei limiti consentiti dalla legge,  attraverso strumenti telematici di videoconferenza.

 

Lavoro agile

Il nuovo DPCM del 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU n. 52 del 1-3-2020), precisa all’art. 4 comma a) che i datori di lavoro possono fare ricorso al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Questa disposizione è estesa a tutto il territorio nazionale per tutta la durata dell’emergenza. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione predisposta dall’INAIL scaricabile al seguente link