D. L. 92/2015: Rifiuti e Autorizzazione Integrata Ambientale

Il decreto-legge 92/2015Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” interviene sul “Codice Ambientale” e si compone di 4 articoli:
– l’Art. 1 modifica le seguenti definizioni:

  • la definizione di “produttore di rifiuto” (Art. 183 comma 1 Lettera f) diviene: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto  al  quale  sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
  • la definizione di “raccolta” (Art. 183 comma 1 Lettera o) diviene: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
  • la definizione di “deposito temporaneo” (Art. 183 comma 1 Lettera bb) diviene: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il  deposito  preliminare  alla  raccolta  ai  fini  del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge  l’attività  che  ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (…omissis…)

– L’Art. 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: in particolare viene sostituito il comma 3 che fissa il periodo transitorio per i procedimenti di revisione/rilascio IPPC in corso.
Il comma 3 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell’istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti” viene sostituito con:
“3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono  continuare   l’esercizio   in   base   alle   autorizzazioni previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle autorità che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in quanto  necessari   a  garantire   la   conformità   dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis,  della  Parte  seconda  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

– L’Art. 3 introduce misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia. In ogni caso l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

– L’Art. 4 fissa i termini di entrata in vigore: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 04.07.2015. 

Viene quindi disciplinato il transitorio per tutte quelle attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene garantita la continuità di esercizio, che altrimenti sarebbe scaduta il 7 Luglio scorso.
Ridefinite inoltre alcune voci nell’ambito della normativa sui rifiuti, che si allineano maggiormente alla normativa europea.