Il decreto-legge 92/2015 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” interviene sul “Codice Ambientale” e si compone di 4 articoli:
– l’Art. 1 modifica le seguenti definizioni:
– L’Art. 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: in particolare viene sostituito il comma 3 che fissa il periodo transitorio per i procedimenti di revisione/rilascio IPPC in corso.
Il comma 3 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell’istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti” viene sostituito con:
“3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
– L’Art. 3 introduce misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia. In ogni caso l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.
– L’Art. 4 fissa i termini di entrata in vigore: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 04.07.2015.
Viene quindi disciplinato il transitorio per tutte quelle attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene garantita la continuità di esercizio, che altrimenti sarebbe scaduta il 7 Luglio scorso.
Ridefinite inoltre alcune voci nell’ambito della normativa sui rifiuti, che si allineano maggiormente alla normativa europea.