Pubblicato il 16 settembre sul sito del Ministero dell’Ambiente il Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, co. 9-septies, del D. Lgs. 152/2006; il decreto stabilisce, infatti, i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
L’ammontare della garanzia è determinato da diversi i fattori: categorie di attività condotte nell’installazione, estensione del sito della stessa, pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti, tipo di garanzia prestata nonché periodo di vita utile dell’installazione residuo, secondo il metodo di calcolo riportato nell’Allegato A del provvedimento e di cui sono altresì forniti alcuni esempi.
Previste particolari riduzioni per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS (riduzioni fino al 50%) o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (riduzioni fino al 40%).