A partire dal 25 giugno 2014, per gli operatori interessati a effettuare interventi di bonifica del suolo a proprie spese, è possibile utilizzare la procedura semplificata prevista dal nuovo articolo 242-bis del D. L. 91/2014 “Codice ambientale”.
Il D.L. 91/2014 infatti, introduce all’ articolo 242-bis, procedure semplificate per le operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti.
Tale procedura consiste nella presentazione all’Amministrazione (che ha 120 giorni per esprimersi) di uno specifico progetto con interventi programmati per la riduzione della contaminazione al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) e cronoprogramma di lavori.
Nel caso di esito positivo degli interventi, il sito potrà essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso, fatta salva la valutazione di eventuali rischi sanitari derivanti dalle acque di falda contaminate.
Transitoriamente, la procedura si applica ai procedimenti di bonifica già avviati in conformità al Dlgs 152/2006, mentre i procedimenti di approvazione degli interventi avviati prima del 29 aprile 2006, la cui istruttoria non si è ancora conclusa, vanno definiti “secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n 152”.
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